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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47676/2022

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l ricorso". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 febbraio 2022, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato l'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 965/2008 del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il 9 marzo 2008.

2. Il Procuratore della Repubbilca presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Travisamento del fatto; violazione di legge (art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.).

La revoca della demolizione è stata motivata esclusivamente sulla base del rilascio in data 11 marzo 2009 della concessione in sanatoria (n. 07 del 2009, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dello Ionio).

In data 3 agosto 2009 analoga istanza era stata già valutata e rigettata dal Tribunale di Catanzaro per i seguenti motivi: i manufatti abusivi sono stati restituiti al Comune, con la stessa sentenza di condanna (non impugnata); la stessa sentenza di condanna aveva> evidenziato che le opere non potevano sanarsi in quanto costruite in violazione palese dei vincoli paesaggistici.

Conseguentemente, la sanatoria richiamata nell'ordinanza impugnata non risulta legittima e andava disapplicata dal giudice penale, come indicato nella precedente ordinanza di rigetto e nella stessa sentenza di condanna.

Del resto, la precedente ordinanza di rigetto non risulta sia stata impugnata, con la logica conseguenza del divieto di riproposizione della stessa questione (art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.).

Il Comune ha, inoltre, comunicato di aver acquisito al suo patrimonio le opere in oggetto, realizzate abusivamente, con delibera del Consiglio comunale del 15 giugno 2010 n. 25.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. 3.

1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso del P.M.

Rappresenta che l'ingiunzione di demolizione è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] e non al Comune di [OSCURATO:PERSONA] dello Ionio; l'opposizione al giudice dell'esecuzione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Comune in data 12 agosto 2022 con delibera n. 22 ha restituito gli immobili ai proprietari, con questo superando ogni questione di merito in ordine alla sussistenza o meno dell'interesse pubblico alla demolizione.

La sentenza di condanna non è stata impugnata in quanto la sanatoria è intervenuta dopo il passaggio in giudicato della stessa.

La concessione in sanatoria deve ritenersi pienamente valida, i lavori sono stati terminati entro il 30 settembre 2004; è stata, inoltre, presentata anche la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Nella concessione in sanatoria (nella parte finale) per una mera svista manca il riferimento alla legge 308 del 2004, sebbene la legge sia stata richiamata nelle motivazioni della sanatoria.

In data 18 giugno 2021 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la piena validità della sanatoria (dichiarazione dell'ufficio tecnico prot. 914).

Diversamente da quanto previsto nella sentenza di condanna le opere sono sanabili, in quanto erroneamente il giudice della cognizione ha fatto riferimento alla sanatoria dell'art. 32 d.l. 269 del 2003 e non alla legge 308 del 2004.Il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza oggi impugnata dal P.M. ha effettuato tutti gli accertamenti e ha ritenuto valido il provvedimento di sanatoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorrenti al giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'acquisizione dell'immobile alla pubblica amministrazione non avevano interesse alla revoca dell'ordine di demolizione.

L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione (nel caso, con delibera del Consiglio comunale del 15 giugno 2010 n. 25, come integrata con delibera successiva del 16 settembre 2010, n. 33) non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del Pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (vedi Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 - dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645).

L'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione come principale effetto (legislativamente previsto) fa venire meno l'interesse del privato alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione.

Il bene, infatti, ormai è di proprietà dell'Ente e sullo stesso nessun interesse giuridico può essere rivendicato dai precedenti proprietari, responsabili dell'illecito edilizio (in tal senso già Sez. 3, 7 marzo 2017 - udienza del 6 ottobre 2016 - N. 10964, Brio, non massimata e Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, Rv. 26813301).

In tema di reati edilizi, quindi, con l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione dell'immobile abusivo viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile.Infatti, «L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Fattispecie di richiesta al giudice dell'esecuzione di revoca di ordine di demolizione di opera abusiva già demolita dal medesimo richiedente)» (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv. 24768501; vedi anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 26717201).

I ricorrenti, attualmente (e al momento della proposizione dell'istanza di revoca al giudice dell'esecuzione) risultano terzi estranei: "In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile)" (Sez. 3, Sentenza n. 35203 del 18/06/2019 Cc., dep. 01/08/2019, Rv. 277500 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019 Cc., dep. 25/02/2020, Rv. 278090 - 0). 4.

1. Nel nostro caso, comunque, deve osservarsi che il Tribunale di Catanzaro, come rappresentato dal P.M. ricorrente, e non contraddetto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 3 agosto 2009 aveva già deciso su analoga istanza e, quindi, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. sussiste il divieto di ripresentare la stessa istanza, senza la diversità dei presupposti di fatto: "La disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto" (Sez. 3 - , Sentenza n 2694 del 20/11/2019 Cc. (dep. 23/01/2020 ) Rv. 278283 - 01).

Nell'ordinanza, in particolare, si analizza la questione della "insuscettibilità di sanatoria dell'abuso in esame" e, conformemente alla sentenza di condanna, si evidenzia l'impossibilità della sanatoria e l'assenza di impugnazione sul punto della sentenza di condanna che aveva disposto la demolizione, con la conseguente impossibilità per il giudice dell'esecuzione, comunque, di provvedere diversamente.

Inoltre, nella sentenza di condanna si era evidenziato come le opere edilizie abusive erano insuscettibili di condono paesaggistico, poiché non potevano rientrare in quelle di minore rilevanza, per la loro consistenza ("In tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria" Sez. 3, Sentenza n. 45597 del 26/10/2007 Ud. (dep. 06/12/2007) Rv. 238274 - 01).

Su questi aspetti, nell'assenza di impugnazione della sentenza, la memoria presentata da [OSCURATO:PERSONA] non si confronta.

L'ordinanza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, non

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 febbraio 2022, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha revocato l'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 965/2008 del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il 9 marzo 2008. 2. Il Procuratore della Repubbilca presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Travisamento del fatto; violazione di legge (art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.). La revoca della demolizione è stata motivata esclusivamente sulla base del rilascio in data 11 marzo 2009 della concessione in sanatoria (n. 07 del 2009, del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dello Ionio). In data 3 agosto 2009 analoga istanza era stata già valutata e rigettata dal Tribunale di Catanzaro per i seguenti motivi: i manufatti abusivi sono stati restituiti al Comune, con la stessa sentenza di condanna (non impugnata); la stessa sentenza di condanna aveva> evidenziato che le opere non potevano sanarsi in quanto costruite in violazione palese dei vincoli paesaggistici. Conseguentemente, la sanatoria richiamata nell'ordinanza impugnata non risulta legittima e andava disapplicata dal giudice penale, come indicato nella precedente ordinanza di rigetto e nella stessa sentenza di condanna. Del resto, la precedente ordinanza di rigetto non risulta sia stata impugnata, con la logica conseguenza del divieto di riproposizione della stessa questione (art. 666, secondo comma, cod. proc. pen.). Il Comune ha, inoltre, comunicato di aver acquisito al suo patrimonio le opere in oggetto, realizzate abusivamente, con delibera del Consiglio comunale del 15 giugno 2010 n. 25. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata. 3. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il ricorso del P.M. Rappresenta che l'ingiunzione di demolizione è stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] e non al Comune di [OSCURATO:PERSONA] dello Ionio; l'opposizione al giudice dell'esecuzione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune in data 12 agosto 2022 con delibera n. 22 ha restituito gli immobili ai proprietari, con questo superando ogni questione di merito in ordine alla sussistenza o meno dell'interesse pubblico alla demolizione. La sentenza di condanna non è stata impugnata in quanto la sanatoria è intervenuta dopo il passaggio in giudicato della stessa. La concessione in sanatoria deve ritenersi pienamente valida, i lavori sono stati terminati entro il 30 settembre 2004; è stata, inoltre, presentata anche la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica. Nella concessione in sanatoria (nella parte finale) per una mera svista manca il riferimento alla legge 308 del 2004, sebbene la legge sia stata richiamata nelle motivazioni della sanatoria. In data 18 giugno 2021 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la piena validità della sanatoria (dichiarazione dell'ufficio tecnico prot. 914). Diversamente da quanto previsto nella sentenza di condanna le opere sono sanabili, in quanto erroneamente il giudice della cognizione ha fatto riferimento alla sanatoria dell'art. 32 d.l. 269 del 2003 e non alla legge 308 del 2004.Il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza oggi impugnata dal P.M. ha effettuato tutti gli accertamenti e ha ritenuto valido il provvedimento di sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorrenti al giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'acquisizione dell'immobile alla pubblica amministrazione non avevano interesse alla revoca dell'ordine di demolizione. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione (nel caso, con delibera del Consiglio comunale del 15 giugno 2010 n. 25, come integrata con delibera successiva del 16 settembre 2010, n. 33) non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del Pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (vedi Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 - dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). L'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione come principale effetto (legislativamente previsto) fa venire meno l'interesse del privato alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione. Il bene, infatti, ormai è di proprietà dell'Ente e sullo stesso nessun interesse giuridico può essere rivendicato dai precedenti proprietari, responsabili dell'illecito edilizio (in tal senso già Sez. 3, 7 marzo 2017 - udienza del 6 ottobre 2016 - N. 10964, Brio, non massimata e Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, Rv. 26813301). In tema di reati edilizi, quindi, con l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione dell'immobile abusivo viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile.Infatti, «L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Fattispecie di richiesta al giudice dell'esecuzione di revoca di ordine di demolizione di opera abusiva già demolita dal medesimo richiedente)» (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv. 24768501; vedi anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 26717201). I ricorrenti, attualmente (e al momento della proposizione dell'istanza di revoca al giudice dell'esecuzione) risultano terzi estranei: "In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile)" (Sez. 3, Sentenza n. 35203 del 18/06/2019 Cc., dep. 01/08/2019, Rv. 277500 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019 Cc., dep. 25/02/2020, Rv. 278090 - 0). 4. 1. Nel nostro caso, comunque, deve osservarsi che il Tribunale di Catanzaro, come rappresentato dal P.M. ricorrente, e non contraddetto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 3 agosto 2009 aveva già deciso su analoga istanza e, quindi, ai sensi dell'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen. sussiste il divieto di ripresentare la stessa istanza, senza la diversità dei presupposti di fatto: "La disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede l'inammissibilità delle istanze che costituiscono la mera reiterazione di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività, poiché è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto" (Sez. 3 - , Sentenza n 2694 del 20/11/2019 Cc. (dep. 23/01/2020 ) Rv. 278283 - 01). Nell'ordinanza, in particolare, si analizza la questione della "insuscettibilità di sanatoria dell'abuso in esame" e, conformemente alla sentenza di condanna, si evidenzia l'impossibilità della sanatoria e l'assenza di impugnazione sul punto della sentenza di condanna che aveva disposto la demolizione, con la conseguente impossibilità per il giudice dell'esecuzione, comunque, di provvedere diversamente. Inoltre, nella sentenza di condanna si era evidenziato come le opere edilizie abusive erano insuscettibili di condono paesaggistico, poiché non potevano rientrare in quelle di minore rilevanza, per la loro consistenza ("In tema di tutela del paesaggio, ai fini dell'applicabilità del cosiddetto condono paesaggistico devono ritenersi sussistere gli stessi limiti previsti dall'art. 32, comma secondo, lett. a) del D.Lgs. n. 269 del 2003, ai sensi del quale, nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, la sanatoria è possibile solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza, quali i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria" Sez. 3, Sentenza n. 45597 del 26/10/2007 Ud. (dep. 06/12/2007) Rv. 238274 - 01). Su questi aspetti, nell'assenza di impugnazione della sentenza, la memoria presentata da [OSCURATO:PERSONA] non si confronta. L'ordinanza deve, quindi, annullarsi senza rinvio, non
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