Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15483/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del suo legale, al viale della Libertà n. 185 in Catania; I ? 2 - ricorrente contro 1;311' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1840, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 30.7.2015, e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. 3000051, relativo all'anno 1995 ed attinente al recupero a tassazione di Ires ed Ilor, oltre accessori.

L'atto impositivo traeva fondamento nel diniego di accesso ad esenzione decennale da Irpeg ed Ilor, domandata dalla contribuente ai sensi della legge n. 64 del 1986.

La società ricorreva, separatamente, sia avverso il diniego di accesso alla normativa beneficiale, sia per contestare l'atto impositivo.

In relazione al presente giudizio, la contribuente proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, ritenuto che il ricorso fosse stato introdotto tardivamente, rigettava l'impugnativa.

2. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, insistendo sulla contestazione di nullità della notificazione dell'atto di accertamento.

L'Amministrazione replicava che la contestazione era infondata e comunque tardiva.

La CTR riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l'atto impositivo.

3. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, ponendo l'accento sul mancato esame della questione, pregiudiziale e decisiva, relativa alla tardività della proposizione del ricorso da parte della contribuente.

La Cassazione, con sentenza n. 19883 del 2012 accoglieva il ricorso, a causa dell'omessa motivazione in cui era incorsa la CTR, e cassava con rinvio la decisione sottoposta al suo esame.

4. La società riassumeva il giudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermando i propri argomenti, ed altrettanto faceva l'Amministrazione finanziaria.

La CTR rigettava l'appello proposto dalla società.

5. Avverso questa seconda decisione adottata dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad uno strumento di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria.

La causa veniva chiamata innanzi alla sottosezione sesta della scrivente sezione del Giudice di legittimità ed il Collegio, letta la memoria depositata dalla ricorrente, decideva di rimettere la decisione alla sezione quinta.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta Verror in procedendo in cui è incorsa la CTR, violando il disposto di cui all'art.394 cod. proc. civ., in combinato con l'art. 324 cod. proc. civ. e l'art.2909 cod. civ., per non essersi il giudice dell'appello attenuto al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte, statuendo su quanto non era oggetto dell'operato rinvio.

2. La società ricorrente censura la pronuncia adottata dal giudice dell'appello per non essersi attenuta al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità nel disporre la cassazione con rinvio della prima decisione assunta dalla CTR.Riporta l'impugnante che la Cassazione ha scritto, nella sua decisione di rinvio, n. 19883 del 2012: "In ordine alla sentenza che sia motivata mediante un "rinvio" alla sentenza di primo grado, questa Corte ha costantemente affermato che "è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motivata delle due sentenze risulti appagante e corretto.

Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame".

A quanto è dato comprendere, la ricorrente ritiene che da queste parole dovrebbe desumersi che deve essere accolto il ricorso da essa proposto e deve essere confermata la prima sentenza pronunciata dalla CTR, n. 340/18/2005 (memoria, p. 8).

2.1. Invero la Cassazione, nella sentenza n. 19883 del 2012 ha scritto pure che: "Nel caso di specie il giudice del gravame non ha adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della decisione del primo giudice che nemmeno è stata riprodotta nelle sue parti essenziali nella motivazione della sentenza d'appello: sicché non emerge con il dovuto rilievo se la conferma della decisione del primo giudice sia una conseguenza diretta ed immediata della ragionata valutazione (negativa) dei motivi di impugnazione.

Inoltre, per quanto concerne il profilo relativo alla supposta nullità della notifica del diniego di agevolazione il giudice di merito non ha valutato la circostanza decisiva dell'avvenuta sanatoria della eventuale nullità conseguente alla proposizione del ricorso avverso tale diniego da parte del contribuente (v.

Cass.

S.U. n. 19854 del 2004; Cass. n. 10445 del 2011)".

La Corte di legittimità ha quindi ritenuto di cassare la decisione impugnata, la prima adottata in questo giudizio dalla CTR della Sicilia, n. 240 del 2005, che non potrebbe comunque rivivere, ed ha rimesso al giudice dell'appello perché riesaminasse nel merito la vicenda, stante il riscontrato vizio della motivazione adottata.

Ha quindi proposto, ad abundantiam, ulteriori riflessioni in ordine al rilievo della proposizione di un ricorso da parte della contribuente in relazione a diverso ma connesso profilo.

Il rinvio operato dalla Suprema Corte, pertanto, ha avuto ad oggetto l'intero giudizio, su cui il giudice dell'appello avrebbe dovuto nuovamente pronunciarsi, motivando adeguatamente, nel rito come nel merito.

2.2. Date queste premesse, la CTR, adita in sede di riassunzione dalla società, che ha domandato il riesame di "tutti i motivi esposti nel ricorso in primo grado e ribaditi con le controdeduzioni, anche con altra motivazione rispetto a quella della sentenza cassata" (sent.

CTR, p.

II), si è pronunciata con sentenza n. 1840 del 2016.

Il giudice del rinvio, a seguito di ampia esposizione dei fatti di causa, ha ritenuto che, nella sua prima decisione, la CTR avesse omesso "di esaminare la questione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dello stesso", evidenziando che non si ponevano problemi di tempestività di proposizione della questione, diversamente da quanto ancora sostenuto in memoria nel giudizio di legittimità dalla contribuente (mem., p. 8), trattandosi di un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Valutando sussistente la prospettata inammissibilità del ricorso, perché notificato dall'Agenzia e non impugnato nei termini dalla contribuente, la CTR ha rigettato il ricorso proposto da quest'ultima.2.3.

La CTR, peraltro, non ha mancato di esaminare, in più passaggi della propria decisione, la questione relativa alla invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, proposta dalla contribuente.

Osserva infatti il giudice dell'appello che "il contribuente, pertanto, se riteneva sussistenti giusti motivi di vizi della notifica dell'atto impugnato che avessero pregiudicato il suo diritto di difesa avrebbe dovuto avanzare istanza al giudice tributario di rimessione in termini e non agire motu proprio con la notifica del ricorso, facendosi così giustizia da solo e sostituendosi all'organo giudiziario a ciò preposto".

Inoltre, "l'eccezione inerente il preteso vizio di notifica dell'avviso di accertamento doveva essere proposta con il primo atto difensivo e cioè con il ricorso, come espressamente previsto dall'art. 18 d.lgs. 546/92; per cui, trattandosi di motivo nuovo non poteva essere proposto con le memorie integrative" (sent.

CTR, p.

III s.), come invece aveva fatto la società.

Anche in relazione a questi chiari argomenti non propone specifiche censure la contribuente.

2.4. Pertanto, la CTR, investita del compito di riesaminare l'intera res controversa, ha valutato la questione della invalidità della notificazione dell'atto introduttivo, proposta dalla contribuente, ed ha esposto con chiarezza le ragioni che la inducevano a rigettare la contestazione.

Ha inoltre esaminato la questione relativa alla tardiva proposizione del ricorso introduttivo, introdotta dall'Amministrazione finanziaria, e l'ha invece ritenuta fondata, conseguendone il rigetto dell'impugnativa proposta dalla società.

Il giudice dell'appello non ha pertanto proceduto ad ulteriore esame del merito del giudizio, perché irrilevante in considerazione della decisione adottata, e tanto vale anche in relazione "alla circostanza decisiva dell'avvenuta sanatoria della eventuale nullità conseguente alla proposizione del ricorso avverso il diniego da parte della contribuente" (mem., p. 7) cui opera riferimento la ricorrente.

2.5. Le scelte operate dalla CTR appaiono coerenti, e neppure sono assoggettate a critiche non generiche dalla contribuente.

2.6. Il ricorso proposto dalla società appare quindi infondato, e deve pertanto essere rigettato.

Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio.

Risulta dovuto dalla ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e te liquida nella complessiva misura di C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato recapito PEC, avendo la società dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del suo legale, al viale della Libertà n. 185 in Catania; I ? 2 - ricorrente contro 1;311' Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1840, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 30.7.2015, e pubblicata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. 3000051, relativo all'anno 1995 ed attinente al recupero a tassazione di Ires ed Ilor, oltre accessori. L'atto impositivo traeva fondamento nel diniego di accesso ad esenzione decennale da Irpeg ed Ilor, domandata dalla contribuente ai sensi della legge n. 64 del 1986. La società ricorreva, separatamente, sia avverso il diniego di accesso alla normativa beneficiale, sia per contestare l'atto impositivo. In relazione al presente giudizio, la contribuente proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa la quale, ritenuto che il ricorso fosse stato introdotto tardivamente, rigettava l'impugnativa. 2. La società spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, insistendo sulla contestazione di nullità della notificazione dell'atto di accertamento. L'Amministrazione replicava che la contestazione era infondata e comunque tardiva. La CTR riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l'atto impositivo. 3. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, ponendo l'accento sul mancato esame della questione, pregiudiziale e decisiva, relativa alla tardività della proposizione del ricorso da parte della contribuente. La Cassazione, con sentenza n. 19883 del 2012 accoglieva il ricorso, a causa dell'omessa motivazione in cui era incorsa la CTR, e cassava con rinvio la decisione sottoposta al suo esame. 4. La società riassumeva il giudizio innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, confermando i propri argomenti, ed altrettanto faceva l'Amministrazione finanziaria. La CTR rigettava l'appello proposto dalla società. 5. Avverso questa seconda decisione adottata dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso l'Amministrazione finanziaria. La causa veniva chiamata innanzi alla sottosezione sesta della scrivente sezione del Giudice di legittimità ed il Collegio, letta la memoria depositata dalla ricorrente, decideva di rimettere la decisione alla sezione quinta. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., la società contesta Verror in procedendo in cui è incorsa la CTR, violando il disposto di cui all'art.394 cod. proc. civ., in combinato con l'art. 324 cod. proc. civ. e l'art.2909 cod. civ., per non essersi il giudice dell'appello attenuto al principio di diritto indicato dalla Suprema Corte, statuendo su quanto non era oggetto dell'operato rinvio. 2. La società ricorrente censura la pronuncia adottata dal giudice dell'appello per non essersi attenuta al principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità nel disporre la cassazione con rinvio della prima decisione assunta dalla CTR.Riporta l'impugnante che la Cassazione ha scritto, nella sua decisione di rinvio, n. 19883 del 2012: "In ordine alla sentenza che sia motivata mediante un "rinvio" alla sentenza di primo grado, questa Corte ha costantemente affermato che "è legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motivata delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame". A quanto è dato comprendere, la ricorrente ritiene che da queste parole dovrebbe desumersi che deve essere accolto il ricorso da essa proposto e deve essere confermata la prima sentenza pronunciata dalla CTR, n. 340/18/2005 (memoria, p. 8). 2.1. Invero la Cassazione, nella sentenza n. 19883 del 2012 ha scritto pure che: "Nel caso di specie il giudice del gravame non ha adeguatamente spiegato le ragioni della conferma della decisione del primo giudice che nemmeno è stata riprodotta nelle sue parti essenziali nella motivazione della sentenza d'appello: sicché non emerge con il dovuto rilievo se la conferma della decisione del primo giudice sia una conseguenza diretta ed immediata della ragionata valutazione (negativa) dei motivi di impugnazione. Inoltre, per quanto concerne il profilo relativo alla supposta nullità della notifica del diniego di agevolazione il giudice di merito non ha valutato la circostanza decisiva dell'avvenuta sanatoria della eventuale nullità conseguente alla proposizione del ricorso avverso tale diniego da parte del contribuente (v. Cass. S.U. n. 19854 del 2004; Cass. n. 10445 del 2011)". La Corte di legittimità ha quindi ritenuto di cassare la decisione impugnata, la prima adottata in questo giudizio dalla CTR della Sicilia, n. 240 del 2005, che non potrebbe comunque rivivere, ed ha rimesso al giudice dell'appello perché riesaminasse nel merito la vicenda, stante il riscontrato vizio della motivazione adottata. Ha quindi proposto, ad abundantiam, ulteriori riflessioni in ordine al rilievo della proposizione di un ricorso da parte della contribuente in relazione a diverso ma connesso profilo. Il rinvio operato dalla Suprema Corte, pertanto, ha avuto ad oggetto l'intero giudizio, su cui il giudice dell'appello avrebbe dovuto nuovamente pronunciarsi, motivando adeguatamente, nel rito come nel merito. 2.2. Date queste premesse, la CTR, adita in sede di riassunzione dalla società, che ha domandato il riesame di "tutti i motivi esposti nel ricorso in primo grado e ribaditi con le controdeduzioni, anche con altra motivazione rispetto a quella della sentenza cassata" (sent. CTR, p. II), si è pronunciata con sentenza n. 1840 del 2016. Il giudice del rinvio, a seguito di ampia esposizione dei fatti di causa, ha ritenuto che, nella sua prima decisione, la CTR avesse omesso "di esaminare la questione pregiudiziale d'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione dello stesso", evidenziando che non si ponevano problemi di tempestività di proposizione della questione, diversamente da quanto ancora sostenuto in memoria nel giudizio di legittimità dalla contribuente (mem., p. 8), trattandosi di un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Valutando sussistente la prospettata inammissibilità del ricorso, perché notificato dall'Agenzia e non impugnato nei termini dalla contribuente, la CTR ha rigettato il ricorso proposto da quest'ultima.2.3. La CTR, peraltro, non ha mancato di esaminare, in più passaggi della propria decisione, la questione relativa alla invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, proposta dalla contribuente. Osserva infatti il giudice dell'appello che "il contribuente, pertanto, se riteneva sussistenti giusti motivi di vizi della notifica dell'atto impugnato che avessero pregiudicato il suo diritto di difesa avrebbe dovuto avanzare istanza al giudice tributario di rimessione in termini e non agire motu proprio con la notifica del ricorso, facendosi così giustizia da solo e sostituendosi all'organo giudiziario a ciò preposto". Inoltre, "l'eccezione inerente il preteso vizio di notifica dell'avviso di accertamento doveva essere proposta con il primo atto difensivo e cioè con il ricorso, come espressamente previsto dall'art. 18 d.lgs. 546/92; per cui, trattandosi di motivo nuovo non poteva essere proposto con le memorie integrative" (sent. CTR, p. III s.), come invece aveva fatto la società. Anche in relazione a questi chiari argomenti non propone specifiche censure la contribuente. 2.4. Pertanto, la CTR, investita del compito di riesaminare l'intera res controversa, ha valutato la questione della invalidità della notificazione dell'atto introduttivo, proposta dalla contribuente, ed ha esposto con chiarezza le ragioni che la inducevano a rigettare la contestazione. Ha inoltre esaminato la questione relativa alla tardiva proposizione del ricorso introduttivo, introdotta dall'Amministrazione finanziaria, e l'ha invece ritenuta fondata, conseguendone il rigetto dell'impugnativa proposta dalla società. Il giudice dell'appello non ha pertanto proceduto ad ulteriore esame del merito del giudizio, perché irrilevante in considerazione della decisione adottata, e tanto vale anche in relazione "alla circostanza decisiva dell'avvenuta sanatoria della eventuale nullità conseguente alla proposizione del ricorso avverso il diniego da parte della contribuente" (mem., p. 7) cui opera riferimento la ricorrente. 2.5. Le scelte operate dalla CTR appaiono coerenti, e neppure sono assoggettate a critiche non generiche dalla contribuente. 2.6. Il ricorso proposto dalla società appare quindi infondato, e deve pertanto essere rigettato. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dalla ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e te liquida nella complessiva misura di C 5.600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont
Sentenza Cassazione n. 15483/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris