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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48587/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Brindisi che, in data 20/3/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione ex art. 707 cod.pen. -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente scrutinato le doglianze difensive, esponendo le ragioni alla base delle reiezione del gravame; in particolare ( pag. 3) hanno chiarito, alla luce delle acquisizioni processuali, le circostanze in cui l'imputato fu rinvenuto in possesso di una pluralità di arnesi atti allo scasso, evidenziando la rilevanza penale di quanto caduto in sequestro e l'assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'accertata disponibilità di detti strumenti (pag.4-5); hanno escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. argomentando circa il non lieve grado di pericolo rappresentato dalla condotta (pag. 5) e negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine oltre che la negativa personalità dell'agente, rilievi con i quali la difesa omette ogni confronto, incorrendo in aspecificità delle censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Brindisi che, in data 20/3/2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione ex art. 707 cod.pen. -Rilevato che con il ricorso il difensore deduce in forma generica la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del prevenuto, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, infatti, i giudici d'appello hanno ampiamente scrutinato le doglianze difensive, esponendo le ragioni alla base delle reiezione del gravame; in particolare ( pag. 3) hanno chiarito, alla luce delle acquisizioni processuali, le circostanze in cui l'imputato fu rinvenuto in possesso di una pluralità di arnesi atti allo scasso, evidenziando la rilevanza penale di quanto caduto in sequestro e l'assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'accertata disponibilità di detti strumenti (pag.4-5); hanno escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. argomentando circa il non lieve grado di pericolo rappresentato dalla condotta (pag. 5) e negato le circostanze attenuanti generiche rimarcando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine oltre che la negativa personalità dell'agente, rilievi con i quali la difesa omette ogni confronto, incorrendo in aspecificità delle censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 48587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris