CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25851/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 6 luglio 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 18 aprile 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto, in ordine al reato di inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, come da provvedimento depositato il 29 dicembre 2016 dal Tribunale di Messina, aveva violato l'obbligo di non uscire la mattina prima delle 7:00 e di non rincasare dopo le 20:00 (dopo le 22:00 durante la vigenza dell'ora legale), senza comprovata necessità e preventivo avviso alla locale Autorità di pubblica, posto che il 20 maggio 2017 alle 23:20 non era stato rinvenuto presso il suo domicilio dagli agenti della Polizia di Stato. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di appello avrebbe omesso di valorizzare la prescrizione prodotta dalla difesa all'udienza del 18 aprile 2019, dalla quale si evinceva che l'imputato, per far fronte alla schizofrenia della quale era affetto, doveva assumere alcuni farmaci che determinano, quali effetti collaterali, sonnolenza e sordità. Per tale ragione, l'imputato non aveva potuto sentire gli agenti suonare al citofono. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). In forza di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va IL) evidenzato, invero, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, nel ricorso non si tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato non era stato rinvenuto presso la sua abitazione dalle Forze dell'Ordine, che verso le 23:20 avevano insistentemente suonato al campanello funzionante dell'appartamento. Il giudice di merito, quindi, ha ritenuto non credibile la tesi difensiva - secondo la quale l'assunzione di farmaci prescritti all'imputato lo aveva indotto in un sonno tale da non sentire il campanello - posto che, dalla documentazione allegata, si evinceva che tali farmaci erano stati prescritti all'imputato solo il 19 febbraio 2018, nove mesi dopo i fatti in esame. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nico ljordalisi [OSCURATO:PERSONA] S Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Cons