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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:T:1996:76
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994TJ0382_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-382/94, Confederazione Generale dell' Industria Italiana (Confindustria), associazione di diritto italiano con sede in Roma, e [OSCURATO:PERSONA], residente in Milano, rappresentati dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 2, rue du [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D.

Cooke, giudici, cancelliere: [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Ambito normativo 1 L' art. 193 del [OSCURATO:PERSONA] CE istituisce un Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), a carattere consultivo, e dispone che esso è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali. 2 L' art. 194, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE ripartisce i seggi del CES tra gli Stati membri.

Ai sensi dell' art. 194, secondo comma, i membri del CES sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all' unanimità.

Il loro mandato è rinnovabile.

Secondo l' art. 194, terzo comma, i membri del CES non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. 3 L' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] CE recita: "1.

Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.

La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la [OSCURATO:PERSONA].

Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all' attività della [OSCURATO:PERSONA]".

Fatti all' origine del ricorso 4 Al fine di procedere al rinnovo del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998, la segreteria generale del Consiglio, in data 8 aprile 1994, trasmetteva al gruppo "affari generali" una nota introduttiva nella quale veniva, in particolare, sottolineata l' importanza di poter effettuare la designazione dei membri non oltre l' inizio di settembre 1994 onde consentire che i lavori delle sezioni del CES procedessero senza interruzioni. [OSCURATO:PERSONA] detta nota veniva anche suggerito che si sarebbe potuto convenire che il Consiglio adottasse la decisione di nomina nel luglio 1994, fermo restando che il mandato dei nuovi membri non avrebbe avuto effetto prima del 21 settembre 1994. 5 In tale nota così veniva riassunta la procedura da seguire in seno al Consiglio: "a) ciascuno Stato membro invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini;

b) il gruppo 'affari generali' esamina tale elenco per garantire che la composizione del comitato sia equa;

c) il Coreper seleziona i candidati;

d) la [OSCURATO:PERSONA] è consultata a proposito di tale selezione;

e) il Consiglio adotta la decisione con la quale nomina i membri del Comitato per un periodo di quattro anni; (...)". 6 Con decisione 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20; in prosieguo: la "decisione 94/660"), il Consiglio ha nominato, secondo la cosiddetta procedura dei "punti A", i membri del CES per il periodo considerato.

I membri italiani sono quelli proposti a titolo principale dalle autorità italiane.

Tre dei ventiquattro membri italiani sono membri della prima ricorrente. 7 La prima ricorrente, la Confindustria, è un' associazione di diritto italiano, il cui oggetto, in particolare, è quello di rappresentare gli interessi delle imprese italiane produttrici di beni e/o servizi, sui piani nazionale, comunitario e internazionale nei loro rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali. 8 Il secondo ricorrente, il signor [OSCURATO:PERSONA], è membro della Confindustria.

E' stato membro del CES dal 19 settembre 1978 al 20 settembre 1994, ed è stato nominato per quattro periodi consecutivi.

Nel 1994 è stato proposto dal governo italiano a titolo alternativo e non è più stato nominato dal Consiglio per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998. 9 Sulla base delle circostanze di cui sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1994, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria.

Il Tribunale ha tuttavia chiesto al Consiglio di produrre taluni documenti. 11 Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all' udienza del 15 febbraio 1996.

Nel corso dell' udienza, il Consiglio ha prodotto, su richiesta del Tribunale, un documento che integra il sommario resoconto della riunione del Coreper del 21 settembre 1994.

Il Tribunale ha preso atto di una dichiarazione dell' agente del Consiglio, secondo la quale tale documento, anche se riflette la discussione tenutasi in occasione della riunione del Coreper del 21 settembre 1994, non può essere considerato un documento ufficiale del Consiglio.

Conclusioni delle parti 12 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso ricevibile; ° annullare la decisione 94/660; ° condannare il Consiglio alle spese. 13 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso proposto dalla prima ricorrente irricevibile o, comunque, infondato e respingerlo; ° dichiarare il ricorso del secondo ricorrente infondato e respingerlo; ° condannare i ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità 14 Il Consiglio considera che la prima ricorrente non sia individualmente riguardata dalla decisione 94/660 ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA], e che il ricorso sia, di conseguenza, irricevibile nella parte in cui è proposto dalla detta ricorrente. 15 Il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 30 giugno 1988, causa 297/86, CIDA e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3531, punto 13), il secondo ricorrente è individualmente riguardato dalla decisione 94/660, il che non è del resto contestato dal Consiglio.

Ne consegue che, poiché il ricorso è ricevibile con riferimento al secondo ricorrente, non occorre, trattandosi di un unico ricorso, esaminare la legittimazione della prima ricorrente (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1125, punto 31).

Nel merito 16 I ricorrenti fondano il loro ricorso su due motivi.

Con il primo deducono la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] CE e, col secondo, la violazione dell' art. 190 del medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Sul primo motivo, che deduce la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 17 I ricorrenti deducono che la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] deriva, in primo luogo, dal mancato esame, da parte del Consiglio, dell' elenco presentato dal governo italiano, nonché da irregolarità nella richiesta del parere della [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, dall' errore di valutazione della rappresentatività di taluni candidati e, in terzo luogo, dalla conseguente insoddisfacente rappresentanza della categoria delle aziende industriali in seno al CES.

Sottolineano che, per quanto riguarda la prova dell' irregolarità della decisione impugnata, tali argomenti vanno considerati nel loro insieme e non singolarmente. 18 Per quanto riguarda, più specificamente, il primo argomento, i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha neppure tentato di effettuare la sua propria valutazione della rappresentatività dei candidati figuranti negli elenchi sottopostigli.

Invece di operare una scelta tra i 48 nominativi presentati dall' Italia, il Consiglio si sarebbe limitato a riprendere, senza discussione, l' elenco delle persone proposte a titolo principale, scartando in blocco quelle proposte a titolo alternativo. 19 [OSCURATO:PERSONA] replica i ricorrenti chiedono altresì che sia prodotto il parere della [OSCURATO:PERSONA] per verificare la regolarità della procedura seguita. 20 Per quanto riguarda il secondo argomento, i ricorrenti sostengono che la prova della violazione dell' art. 195 risulta altresì, in particolare, dall' errore di valutazione della rappresentatività del signor [OSCURATO:PERSONA], già membro del CES dal 1978 al 1994 e presidente della sezione "Energia, affari nucleari e ricerca" dal 1982 al 1994.

Essi ritengono che la sola ragione per cui la sua nomina non è stata rinnovata vada attribuita al fatto che il suo nome non figurava nell' elenco di candidati presentati a titolo principale e paragonano la sua situazione a quella di un altro ex membro che figurava sull' elenco principale e la cui nomina è stata rinnovata per il periodo dal 1994 al 1998. 21 I ricorrenti considerano che il Consiglio ha anche commesso un errore di valutazione della rappresentatività nel nominare al CES un membro dell' [OSCURATO:PERSONA] (ALIA) (il signor [OSCURATO:PERSONA]), un' associazione che in realtà conta solo un centinaio di iscritti in tutta Italia, e che, invece di rappresentare una categoria economica, si limita a raggruppare imprenditori accomunati da una ideologia politica. 22 Con il terzo argomento, infine, i ricorrenti sostengono che la categoria delle aziende industriali si trova allo stato sottorappresentata in seno al CES.

La prova dell' insufficiente rappresentanza di tale categoria sarebbe data dal confronto del rapporto rappresentanti/rappresentati del periodo attuale con quello del periodo precedente. 23 Il Consiglio replica che gli argomenti avanzati dai ricorrenti non dimostrano in alcun modo che la composizione del CES, quale risulta dalla decisione controversa, non tenga conto dei criteri enunciati nell' art. 195, n. 1, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 24 Sostiene che i membri del CES sono nominati in piena autonomia, in quanto rappresentanti delle diverse categorie della vita economica e sociale e non in quanto rappresentanti di associazioni.

Aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale rappresentanza deve essere valutata a livello comunitario e non a livello nazionale (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata) e considera che nessuno dei tre argomenti avanzati dai ricorrenti dimostra che la decisione controversa non risponda al criterio di una rappresentanza adeguata dei diversi settori economici e sociali in seno alla [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio del Tribunale 25 I ricorrenti deducono, in primo luogo, che il Consiglio si è limitato a riprendere l' elenco presentato dall' Italia in via principale, senza aver proceduto ad una sua propria valutazione della rappresentatività dei candidati italiani. 26 A questo proposito si deve ricordare che, per verificare se la composizione del CES assicura, a livello comunitario, una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale, il Consiglio deve effettuare un proprio esame della rappresentatività di tutti i candidati figuranti sugli elenchi nazionali e non può considerarsi vincolato da una distinzione operata dagli Stati membri tra candidati proposti in via principale e candidati proposti a titolo alternativo (v. citata sentenza CIDA e a./Consiglio, punto 24). 27 [OSCURATO:PERSONA] specie, il Tribunale ritiene che dal solo fatto che il Consiglio ha nominato l' insieme dei candidati proposti in via principale dall' Italia non si può argomentare che esso non abbia proceduto al proprio esame della loro rappresentatività. 28 Inoltre, dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale emerge che l' elenco dei candidati proposti dall' Italia in via principale non è stato adottato senza discussione in seno alle istanze del Consiglio.

Infatti da tali documenti risulta che, a mano a mano che il Consiglio riceveva gli elenchi nazionali, il gruppo "affari generali" operava una prima selezione tra i candidati e trasmetteva al Coreper, da un lato, l' elenco dell' insieme dei candidati proposti da ciascuno Stato membro e, dall' altro, un elenco di candidati per Stato membro di cui il Coreper avrebbe potuto prevedere la designazione con riserva del parere della [OSCURATO:PERSONA].

Gli elenchi italiani e francesi sono stati trasmessi al Coreper il 19 settembre 1994. 29 Parimenti dal documento prodotto dal Consiglio in udienza (v. supra, punto 11) emerge che la questione della designazione dei membri del CES è stata successivamente discussa nel corso della riunione del Coreper del 21 settembre 1994 e che, nel corso di tale riunione, il Coreper ha potuto prendere posizione in merito al testo della decisione da sottoporre al Consiglio per l' adozione secondo la procedura detta dei "punti A", con la riserva che la [OSCURATO:PERSONA] avesse nel frattempo trasmesso il suo parere sugli ultimi elenchi. 30 Va sottolineato che in occasione di tale riunione i membri del Coreper hanno avuto modo di sollevare qualsiasi dubbio che avessero potuto nutrire sulla capacità della composizione del CES proposta dal gruppo "affari generali" di assicurare un' adeguata rappresentanza alle varie categorie della vita economica e sociale.

Nessun elemento consente al Tribunale di concludere che essi non abbiano proceduto ad un esame della rappresentatività dei candidati proposti. 31 I documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale confermano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che la decisione 94/660 avrebbe assicurato una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale. 32 A questo proposito, dalla citata sentenza CIDA e a./Consiglio emerge che la consultazione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 195, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] "di aiutare il Consiglio nel compito di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale nell' ambito del CES" e che "il Consiglio deve quindi consultare la [OSCURATO:PERSONA] sulle scelte che intende operare in base alle proposte nazionali e non su queste proposte in sé e per sé" (punto 28). 33 Orbene, nella specie, dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale emerge che la segreteria generale del Consiglio tra il 22 luglio 1994 e il 20 settembre 1994 ha trasmesso, per parere, alla [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno Stato membro, sia un elenco di candidati di cui il Coreper raccomandava la designazione, sia un elenco provvisorio di candidati, di cui il Coreper avrebbe potuto prevedere la designazione. 34 Dal documento prodotto all' udienza (v. supra, punto 11) emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha assistito alla riunione del Coreper del 21 settembre 1994, nel corso della quale è stata trattata la questione della designazione dei membri del CES, e che ha potuto, in tale occasione, prendere conoscenza dell' elenco definitivo di candidati di cui il Coreper raccomandava la designazione. 35 Con lettere indirizzate al segretario generale del Consiglio tra il 27 luglio e il 23 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato il suo parere favorevole sui vari elenchi nazionali.

Il 23 settembre 1994, in occasione dell' invio dell' ultima lettera, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso il suo parere favorevole sugli elenchi francesi e italiani, la [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto conoscenza della composizione del CES nel suo insieme, così come prevista dal Coreper, e aveva così l' occasione di formulare tutte le osservazioni che desiderava.

Va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a trasmettere il suo parere favorevole. 36 I ricorrenti deducono poi che la prova della violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] emerge anche dall' errore di valutazione della rappresentatività dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 37 Circa l' affermazione dei ricorrenti secondo la quale l' errore di valutazione della rappresentatività del signor [OSCURATO:PERSONA] è dimostrato dal fatto che, in occasione della formazione dei gruppi di lavoro in seno al CES, egli ha scelto di rappresentare la categoria delle professioni liberali e non quella dei produttori, il Tribunale considera che essi non hanno provato che il detto candidato è stato proposto e nominato per rappresentare gli interessi dei produttori.

Infatti, dai documenti prodotti in corso di causa emerge che il Consiglio era perfettamente a conoscenza dell' identità dell' associazione dalla quale il signor [OSCURATO:PERSONA] proveniva ed era pertanto in grado di valutare la rappresentatività del signor [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle varie categorie della vita economica e sociale. 38 Inoltre, i ricorrenti non hanno esposto le ragioni per cui il signor [OSCURATO:PERSONA], che ha esercitato la libera professione di avvocato, non sarebbe in grado di rappresentare, in maniera adeguata, gli interessi della vita economica e sociale che l' ALIA riflette. 39 Per quanto riguarda il secondo ricorrente, basta notare che dal fatto che il Consiglio ha deciso di non nominarlo membro del CES non si può dedurre che il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione della sua rappresentatività. 40 Si deve infine esaminare se, come affermato dai ricorrenti, la decisione 94/660 non assicura una rappresentanza adeguata della categoria dei produttori. 41 Si deve a questo riguardo ricordare che l' adeguata rappresentanza richiesta dall' art. 195, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE deve essere assicurata a livello comunitario e che, tenuto conto del numero limitato dei seggi, è escluso che tutti gli elementi di ciascuna categoria della vita economica e sociale siano rappresentati da cittadini di ciascuno degli Stati membri (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata, punti 17 e 19). 42 Inoltre, si deve aggiungere che il Consiglio dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale per assicurare, a livello comunitario, l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale e che, di conseguenza, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi a verificare se il Consiglio non abbia esercitato il suo potere in maniera manifestamente erronea (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata, punto 18). 43 [OSCURATO:PERSONA] specie il Tribunale considera che i ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione 94/660 non assicura, a livello comunitario, un' adeguata rappresentanza alla categoria dei produttori in seno al CES.

Infatti, i ricorrenti si sono limitati al solo contesto italiano e non hanno avanzato elementi che consentirebbero al Tribunale di valutare la capacità del CES nel suo insieme di rappresentare adeguatamente gli interessi dei produttori.

Ne consegue che, anche se la diminuzione della rappresentanza italiana dei produttori allegata dai ricorrenti risultasse dimostrata, non sarebbe da ciò consentito argomentare che il CES non assicuri a livello comunitario un' adeguata rappresentanza ai produttori. 44 Da quanto precede risulta che il primo motivo, che deduce la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto.

Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 45 I ricorrenti sostengono che la decisione controversa è interamente priva di motivazione, il che rende impossibile il controllo giurisdizionale dell' atto da parte del Tribunale. 46 Essi osservano che la pura e semplice riproduzione del testo dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] nel preambolo della decisione impugnata non può essere considerata una motivazione sufficiente (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 127; 26 giugno 1986, causa 203/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2049, e 21 novembre 1991, causa C-269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5469). 47 Il Consiglio replica che la decisione controversa soddisfa all' obbligo di motivazione, in quanto indica gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda. 48 Trattandosi di una decisione che reca la nomina di 189 membri del CES, il Consiglio non vede come sarebbe stato possibile esporre in essa in modo dettagliato i motivi che lo hanno indotto a nominare i candidati le cui candidature sono state accolte e a scartare gli altri.

Giudizio del Tribunale 49 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza (v., ad esempio, sentenza della Corte 7 maggio 1991, C-69/89, Nakajima/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-2069, punto 14), la motivazione prescritta dall' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] deve indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti e al giudice di esercitare il suo controllo. 50 Il Tribunale rileva che, oltre alle considerazioni formulate nel preambolo della decisione 94/660, in tale decisione vengono individuate, per ciascuno Stato membro, le persone nominate al CES e vengono indicate, sotto i nomi di ciascuna di esse, la funzione o l' appartenenza che consente di determinare gli interessi economici o sociali che le dette persone sono idonee a rappresentare in seno al CES.

Il Tribunale considera che, così come redatta, la decisione 94/660 dà una sufficiente giustificazione della scelta dei membri del CES con riferimento ai requisiti di rappresentatività enunciati agli artt. 194 e 195 del [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, essa è sufficientemente motivata. 51 Ne consegue che tale motivo deve essere respinto. 52 Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 53 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, vanno condannati in solido alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994TJ0382_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa T-382/94, Confederazione Generale dell' Industria Italiana (Confindustria), associazione di diritto italiano con sede in Roma, e [OSCURATO:PERSONA], residente in Milano, rappresentati dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 2, rue du [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, Kirchberg, convenuto, avente ad oggetto l' annullamento della decisione del Consiglio 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione), composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J.D. Cooke, giudici, cancelliere: [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza Ambito normativo 1 L' art. 193 del [OSCURATO:PERSONA] CE istituisce un Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES"), a carattere consultivo, e dispone che esso è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali. 2 L' art. 194, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE ripartisce i seggi del CES tra gli Stati membri. Ai sensi dell' art. 194, secondo comma, i membri del CES sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all' unanimità. Il loro mandato è rinnovabile. Secondo l' art. 194, terzo comma, i membri del CES non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell' interesse generale della [OSCURATO:PERSONA]. 3 L' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] CE recita: "1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale. 2. Il Consiglio consulta la [OSCURATO:PERSONA]. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all' attività della [OSCURATO:PERSONA]". Fatti all' origine del ricorso 4 Al fine di procedere al rinnovo del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998, la segreteria generale del Consiglio, in data 8 aprile 1994, trasmetteva al gruppo "affari generali" una nota introduttiva nella quale veniva, in particolare, sottolineata l' importanza di poter effettuare la designazione dei membri non oltre l' inizio di settembre 1994 onde consentire che i lavori delle sezioni del CES procedessero senza interruzioni. [OSCURATO:PERSONA] detta nota veniva anche suggerito che si sarebbe potuto convenire che il Consiglio adottasse la decisione di nomina nel luglio 1994, fermo restando che il mandato dei nuovi membri non avrebbe avuto effetto prima del 21 settembre 1994. 5 In tale nota così veniva riassunta la procedura da seguire in seno al Consiglio: "a) ciascuno Stato membro invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini; b) il gruppo 'affari generali' esamina tale elenco per garantire che la composizione del comitato sia equa; c) il Coreper seleziona i candidati; d) la [OSCURATO:PERSONA] è consultata a proposito di tale selezione; e) il Consiglio adotta la decisione con la quale nomina i membri del Comitato per un periodo di quattro anni; (...)". 6 Con decisione 26 settembre 1994, 94/660/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri del CES per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998 (GU L 257, pag. 20; in prosieguo: la "decisione 94/660"), il Consiglio ha nominato, secondo la cosiddetta procedura dei "punti A", i membri del CES per il periodo considerato. I membri italiani sono quelli proposti a titolo principale dalle autorità italiane. Tre dei ventiquattro membri italiani sono membri della prima ricorrente. 7 La prima ricorrente, la Confindustria, è un' associazione di diritto italiano, il cui oggetto, in particolare, è quello di rappresentare gli interessi delle imprese italiane produttrici di beni e/o servizi, sui piani nazionale, comunitario e internazionale nei loro rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali. 8 Il secondo ricorrente, il signor [OSCURATO:PERSONA], è membro della Confindustria. E' stato membro del CES dal 19 settembre 1978 al 20 settembre 1994, ed è stato nominato per quattro periodi consecutivi. Nel 1994 è stato proposto dal governo italiano a titolo alternativo e non è più stato nominato dal Consiglio per il periodo dal 21 settembre 1994 al 20 settembre 1998. 9 Sulla base delle circostanze di cui sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 1994, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza previa istruttoria. Il Tribunale ha tuttavia chiesto al Consiglio di produrre taluni documenti. 11 Le difese delle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all' udienza del 15 febbraio 1996. Nel corso dell' udienza, il Consiglio ha prodotto, su richiesta del Tribunale, un documento che integra il sommario resoconto della riunione del Coreper del 21 settembre 1994. Il Tribunale ha preso atto di una dichiarazione dell' agente del Consiglio, secondo la quale tale documento, anche se riflette la discussione tenutasi in occasione della riunione del Coreper del 21 settembre 1994, non può essere considerato un documento ufficiale del Consiglio. Conclusioni delle parti 12 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso ricevibile; ° annullare la decisione 94/660; ° condannare il Consiglio alle spese. 13 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia: ° dichiarare il ricorso proposto dalla prima ricorrente irricevibile o, comunque, infondato e respingerlo; ° dichiarare il ricorso del secondo ricorrente infondato e respingerlo; ° condannare i ricorrenti alle spese. Sulla ricevibilità 14 Il Consiglio considera che la prima ricorrente non sia individualmente riguardata dalla decisione 94/660 ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA], e che il ricorso sia, di conseguenza, irricevibile nella parte in cui è proposto dalla detta ricorrente. 15 Il Tribunale rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 30 giugno 1988, causa 297/86, CIDA e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3531, punto 13), il secondo ricorrente è individualmente riguardato dalla decisione 94/660, il che non è del resto contestato dal Consiglio. Ne consegue che, poiché il ricorso è ricevibile con riferimento al secondo ricorrente, non occorre, trattandosi di un unico ricorso, esaminare la legittimazione della prima ricorrente (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1125, punto 31). Nel merito 16 I ricorrenti fondano il loro ricorso su due motivi. Con il primo deducono la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] CE e, col secondo, la violazione dell' art. 190 del medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Sul primo motivo, che deduce la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 17 I ricorrenti deducono che la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] deriva, in primo luogo, dal mancato esame, da parte del Consiglio, dell' elenco presentato dal governo italiano, nonché da irregolarità nella richiesta del parere della [OSCURATO:PERSONA], in secondo luogo, dall' errore di valutazione della rappresentatività di taluni candidati e, in terzo luogo, dalla conseguente insoddisfacente rappresentanza della categoria delle aziende industriali in seno al CES. Sottolineano che, per quanto riguarda la prova dell' irregolarità della decisione impugnata, tali argomenti vanno considerati nel loro insieme e non singolarmente. 18 Per quanto riguarda, più specificamente, il primo argomento, i ricorrenti sostengono che il Consiglio non ha neppure tentato di effettuare la sua propria valutazione della rappresentatività dei candidati figuranti negli elenchi sottopostigli. Invece di operare una scelta tra i 48 nominativi presentati dall' Italia, il Consiglio si sarebbe limitato a riprendere, senza discussione, l' elenco delle persone proposte a titolo principale, scartando in blocco quelle proposte a titolo alternativo. 19 [OSCURATO:PERSONA] replica i ricorrenti chiedono altresì che sia prodotto il parere della [OSCURATO:PERSONA] per verificare la regolarità della procedura seguita. 20 Per quanto riguarda il secondo argomento, i ricorrenti sostengono che la prova della violazione dell' art. 195 risulta altresì, in particolare, dall' errore di valutazione della rappresentatività del signor [OSCURATO:PERSONA], già membro del CES dal 1978 al 1994 e presidente della sezione "Energia, affari nucleari e ricerca" dal 1982 al 1994. Essi ritengono che la sola ragione per cui la sua nomina non è stata rinnovata vada attribuita al fatto che il suo nome non figurava nell' elenco di candidati presentati a titolo principale e paragonano la sua situazione a quella di un altro ex membro che figurava sull' elenco principale e la cui nomina è stata rinnovata per il periodo dal 1994 al 1998. 21 I ricorrenti considerano che il Consiglio ha anche commesso un errore di valutazione della rappresentatività nel nominare al CES un membro dell' [OSCURATO:PERSONA] (ALIA) (il signor [OSCURATO:PERSONA]), un' associazione che in realtà conta solo un centinaio di iscritti in tutta Italia, e che, invece di rappresentare una categoria economica, si limita a raggruppare imprenditori accomunati da una ideologia politica. 22 Con il terzo argomento, infine, i ricorrenti sostengono che la categoria delle aziende industriali si trova allo stato sottorappresentata in seno al CES. La prova dell' insufficiente rappresentanza di tale categoria sarebbe data dal confronto del rapporto rappresentanti/rappresentati del periodo attuale con quello del periodo precedente. 23 Il Consiglio replica che gli argomenti avanzati dai ricorrenti non dimostrano in alcun modo che la composizione del CES, quale risulta dalla decisione controversa, non tenga conto dei criteri enunciati nell' art. 195, n. 1, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. 24 Sostiene che i membri del CES sono nominati in piena autonomia, in quanto rappresentanti delle diverse categorie della vita economica e sociale e non in quanto rappresentanti di associazioni. Aggiunge che dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale rappresentanza deve essere valutata a livello comunitario e non a livello nazionale (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata) e considera che nessuno dei tre argomenti avanzati dai ricorrenti dimostra che la decisione controversa non risponda al criterio di una rappresentanza adeguata dei diversi settori economici e sociali in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio del Tribunale 25 I ricorrenti deducono, in primo luogo, che il Consiglio si è limitato a riprendere l' elenco presentato dall' Italia in via principale, senza aver proceduto ad una sua propria valutazione della rappresentatività dei candidati italiani. 26 A questo proposito si deve ricordare che, per verificare se la composizione del CES assicura, a livello comunitario, una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale, il Consiglio deve effettuare un proprio esame della rappresentatività di tutti i candidati figuranti sugli elenchi nazionali e non può considerarsi vincolato da una distinzione operata dagli Stati membri tra candidati proposti in via principale e candidati proposti a titolo alternativo (v. citata sentenza CIDA e a./Consiglio, punto 24). 27 [OSCURATO:PERSONA] specie, il Tribunale ritiene che dal solo fatto che il Consiglio ha nominato l' insieme dei candidati proposti in via principale dall' Italia non si può argomentare che esso non abbia proceduto al proprio esame della loro rappresentatività. 28 Inoltre, dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale emerge che l' elenco dei candidati proposti dall' Italia in via principale non è stato adottato senza discussione in seno alle istanze del Consiglio. Infatti da tali documenti risulta che, a mano a mano che il Consiglio riceveva gli elenchi nazionali, il gruppo "affari generali" operava una prima selezione tra i candidati e trasmetteva al Coreper, da un lato, l' elenco dell' insieme dei candidati proposti da ciascuno Stato membro e, dall' altro, un elenco di candidati per Stato membro di cui il Coreper avrebbe potuto prevedere la designazione con riserva del parere della [OSCURATO:PERSONA]. Gli elenchi italiani e francesi sono stati trasmessi al Coreper il 19 settembre 1994. 29 Parimenti dal documento prodotto dal Consiglio in udienza (v. supra, punto 11) emerge che la questione della designazione dei membri del CES è stata successivamente discussa nel corso della riunione del Coreper del 21 settembre 1994 e che, nel corso di tale riunione, il Coreper ha potuto prendere posizione in merito al testo della decisione da sottoporre al Consiglio per l' adozione secondo la procedura detta dei "punti A", con la riserva che la [OSCURATO:PERSONA] avesse nel frattempo trasmesso il suo parere sugli ultimi elenchi. 30 Va sottolineato che in occasione di tale riunione i membri del Coreper hanno avuto modo di sollevare qualsiasi dubbio che avessero potuto nutrire sulla capacità della composizione del CES proposta dal gruppo "affari generali" di assicurare un' adeguata rappresentanza alle varie categorie della vita economica e sociale. Nessun elemento consente al Tribunale di concludere che essi non abbiano proceduto ad un esame della rappresentatività dei candidati proposti. 31 I documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale confermano, inoltre, che la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ritenuto che la decisione 94/660 avrebbe assicurato una rappresentanza adeguata alle varie categorie della vita economica e sociale. 32 A questo proposito, dalla citata sentenza CIDA e a./Consiglio emerge che la consultazione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art. 195, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] ha lo scopo di consentire alla [OSCURATO:PERSONA] "di aiutare il Consiglio nel compito di garantire l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale nell' ambito del CES" e che "il Consiglio deve quindi consultare la [OSCURATO:PERSONA] sulle scelte che intende operare in base alle proposte nazionali e non su queste proposte in sé e per sé" (punto 28). 33 Orbene, nella specie, dai documenti prodotti dal Consiglio su richiesta del Tribunale emerge che la segreteria generale del Consiglio tra il 22 luglio 1994 e il 20 settembre 1994 ha trasmesso, per parere, alla [OSCURATO:PERSONA], per ciascuno Stato membro, sia un elenco di candidati di cui il Coreper raccomandava la designazione, sia un elenco provvisorio di candidati, di cui il Coreper avrebbe potuto prevedere la designazione. 34 Dal documento prodotto all' udienza (v. supra, punto 11) emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha assistito alla riunione del Coreper del 21 settembre 1994, nel corso della quale è stata trattata la questione della designazione dei membri del CES, e che ha potuto, in tale occasione, prendere conoscenza dell' elenco definitivo di candidati di cui il Coreper raccomandava la designazione. 35 Con lettere indirizzate al segretario generale del Consiglio tra il 27 luglio e il 23 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato il suo parere favorevole sui vari elenchi nazionali. Il 23 settembre 1994, in occasione dell' invio dell' ultima lettera, nella quale la [OSCURATO:PERSONA] ha espresso il suo parere favorevole sugli elenchi francesi e italiani, la [OSCURATO:PERSONA] aveva pertanto conoscenza della composizione del CES nel suo insieme, così come prevista dal Coreper, e aveva così l' occasione di formulare tutte le osservazioni che desiderava. Va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a trasmettere il suo parere favorevole. 36 I ricorrenti deducono poi che la prova della violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] emerge anche dall' errore di valutazione della rappresentatività dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 37 Circa l' affermazione dei ricorrenti secondo la quale l' errore di valutazione della rappresentatività del signor [OSCURATO:PERSONA] è dimostrato dal fatto che, in occasione della formazione dei gruppi di lavoro in seno al CES, egli ha scelto di rappresentare la categoria delle professioni liberali e non quella dei produttori, il Tribunale considera che essi non hanno provato che il detto candidato è stato proposto e nominato per rappresentare gli interessi dei produttori. Infatti, dai documenti prodotti in corso di causa emerge che il Consiglio era perfettamente a conoscenza dell' identità dell' associazione dalla quale il signor [OSCURATO:PERSONA] proveniva ed era pertanto in grado di valutare la rappresentatività del signor [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle varie categorie della vita economica e sociale. 38 Inoltre, i ricorrenti non hanno esposto le ragioni per cui il signor [OSCURATO:PERSONA], che ha esercitato la libera professione di avvocato, non sarebbe in grado di rappresentare, in maniera adeguata, gli interessi della vita economica e sociale che l' ALIA riflette. 39 Per quanto riguarda il secondo ricorrente, basta notare che dal fatto che il Consiglio ha deciso di non nominarlo membro del CES non si può dedurre che il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione della sua rappresentatività. 40 Si deve infine esaminare se, come affermato dai ricorrenti, la decisione 94/660 non assicura una rappresentanza adeguata della categoria dei produttori. 41 Si deve a questo riguardo ricordare che l' adeguata rappresentanza richiesta dall' art. 195, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE deve essere assicurata a livello comunitario e che, tenuto conto del numero limitato dei seggi, è escluso che tutti gli elementi di ciascuna categoria della vita economica e sociale siano rappresentati da cittadini di ciascuno degli Stati membri (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata, punti 17 e 19). 42 Inoltre, si deve aggiungere che il Consiglio dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale per assicurare, a livello comunitario, l' adeguata rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale e che, di conseguenza, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi a verificare se il Consiglio non abbia esercitato il suo potere in maniera manifestamente erronea (sentenza CIDA e a./Consiglio, già citata, punto 18). 43 [OSCURATO:PERSONA] specie il Tribunale considera che i ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione 94/660 non assicura, a livello comunitario, un' adeguata rappresentanza alla categoria dei produttori in seno al CES. Infatti, i ricorrenti si sono limitati al solo contesto italiano e non hanno avanzato elementi che consentirebbero al Tribunale di valutare la capacità del CES nel suo insieme di rappresentare adeguatamente gli interessi dei produttori. Ne consegue che, anche se la diminuzione della rappresentanza italiana dei produttori allegata dai ricorrenti risultasse dimostrata, non sarebbe da ciò consentito argomentare che il CES non assicuri a livello comunitario un' adeguata rappresentanza ai produttori. 44 Da quanto precede risulta che il primo motivo, che deduce la violazione dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto. Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] delle parti 45 I ricorrenti sostengono che la decisione controversa è interamente priva di motivazione, il che rende impossibile il controllo giurisdizionale dell' atto da parte del Tribunale. 46 Essi osservano che la pura e semplice riproduzione del testo dell' art. 195 del [OSCURATO:PERSONA] nel preambolo della decisione impugnata non può essere considerata una motivazione sufficiente (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 127; 26 giugno 1986, causa 203/85, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2049, e 21 novembre 1991, causa C-269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5469). 47 Il Consiglio replica che la decisione controversa soddisfa all' obbligo di motivazione, in quanto indica gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda. 48 Trattandosi di una decisione che reca la nomina di 189 membri del CES, il Consiglio non vede come sarebbe stato possibile esporre in essa in modo dettagliato i motivi che lo hanno indotto a nominare i candidati le cui candidature sono state accolte e a scartare gli altri. Giudizio del Tribunale 49 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza (v., ad esempio, sentenza della Corte 7 maggio 1991, C-69/89, Nakajima/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2069, punto 14), la motivazione prescritta dall' art. 190 del [OSCURATO:PERSONA] deve indicare, in modo chiaro ed inequivocabile, l' iter logico seguito dall' autorità comunitaria che ha adottato l' atto impugnato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti e al giudice di esercitare il suo controllo. 50 Il Tribunale rileva che, oltre alle considerazioni formulate nel preambolo della decisione 94/660, in tale decisione vengono individuate, per ciascuno Stato membro, le persone nominate al CES e vengono indicate, sotto i nomi di ciascuna di esse, la funzione o l' appartenenza che consente di determinare gli interessi economici o sociali che le dette persone sono idonee a rappresentare in seno al CES. Il Tribunale considera che, così come redatta, la decisione 94/660 dà una sufficiente giustificazione della scelta dei membri del CES con riferimento ai requisiti di rappresentatività enunciati agli artt. 194 e 195 del [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, essa è sufficientemente motivata. 51 Ne consegue che tale motivo deve essere respinto. 52 Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è stato accolto, il ricorso deve essere respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 53 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, vanno condannati in solido alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris