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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 32476/2023

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26 LUG 2023 \RIO, [OSCURATO:PERSONA];2.IONARIO G sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale rapp. glErTrgérgrIrà—Ri't'a di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; avverso la ordinanza del 29/12/2022 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 dicembre 2022, il tribunale di Salerno, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di un sequestro probatorio del P.M. del medesimo tribunale, del 10 novembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], quale rapp.te legale dell' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce la violazione dell'art. 96 cod. proc. pen., atteso che vi sarebbe stata nomina del difensore da parte del Pisani e l'istanza sarebbe stata proposta nell'interesse dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di specificità esterna (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951. del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), atteso che il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione a supporto della dichiarata inammissibilità, in quanto non tiene conto della circostanza per cui il tribunale non ha rilevato una carenza circa la nomina del difensore né ha escluso che l'istanza fosse stata presentata nell'interesse del Pisani; anzi, proprio alla luce di tali dati - che non hanno riguardo all'unico soggetto avente interesse alla restituzione, ovvero la società del Pisani, dalla quale, quale terzo titolare del bene, avrebbe dovuto provenire, attraverso il suo organo legittimato, la procura speciale, inesistente -, ha sottolineato che, trattandosi appunto di un sequestro di un bene non appartenente al Pisani bensì all'ente di cui è rappresentante legale, sarebbe stata necessaria una procura speciale conferita dal Pisani quale rappresentante legale dell'ente al proprio difensore, come da ampia giurisprudenza di legittimità citata.

Procura assente e in ordine alla quale il ricorrente nulla specifica.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, Roma, 9 giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 LUG 2023 \RIO, [OSCURATO:PERSONA];2.IONARIO G sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] quale rapp. glErTrgérgrIrà—Ri't'a di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; avverso la ordinanza del 29/12/2022 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 dicembre 2022, il tribunale di Salerno, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di un sequestro probatorio del P.M. del medesimo tribunale, del 10 novembre 2022, dichiarava inammissibile l'istanza. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], quale rapp.te legale dell' [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce la violazione dell'art. 96 cod. proc. pen., atteso che vi sarebbe stata nomina del difensore da parte del Pisani e l'istanza sarebbe stata proposta nell'interesse dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per carenza di specificità esterna (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951. del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), atteso che il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione a supporto della dichiarata inammissibilità, in quanto non tiene conto della circostanza per cui il tribunale non ha rilevato una carenza circa la nomina del difensore né ha escluso che l'istanza fosse stata presentata nell'interesse del Pisani; anzi, proprio alla luce di tali dati - che non hanno riguardo all'unico soggetto avente interesse alla restituzione, ovvero la società del Pisani, dalla quale, quale terzo titolare del bene, avrebbe dovuto provenire, attraverso il suo organo legittimato, la procura speciale, inesistente -, ha sottolineato che, trattandosi appunto di un sequestro di un bene non appartenente al Pisani bensì all'ente di cui è rappresentante legale, sarebbe stata necessaria una procura speciale conferita dal Pisani quale rappresentante legale dell'ente al proprio difensore, come da ampia giurisprudenza di legittimità citata. Procura assente e in ordine alla quale il ricorrente nulla specifica. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, Roma, 9 giu
Decreto Cassazione n. 32476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris