CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e deposita, in udienza, motivi nuovi e memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato le richieste di riesame proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso nei loro confronti dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 2 marzo 2022 in relazione al reato di omicidio premeditato. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono stati emessi i menzionati provvedimenti attiene all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel 1990, episodio criminoso per il quale sono stati emessi — rispettivamente, nel 1991, nel 2011 e nel 2017 (gli ultimi due a seguito di reiterata riapertura, su impulso della madre della vittima, delle indagini preliminari) — tre successivi decreti di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del gravissimo fatto di sangue. Le indagini, nuovamente riaperte nel 2019 grazie al deposito di informativa contenente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], si sono sviluppate mediante l'acquisizione di elementi che hanno indotto il Giudice per le indagini preliminari e, quindi, il Tribunale del riesame ad avallare, sia pure nella prospettiva tipica del giudizio cautelare incidentale, la prospettazione accusatoria, che inserisce [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel novero degli autori dell'omicidio. Secondo tale impostazione, [OSCURATO:PERSONA], 1'8 aprile 1990, prelevò la vittima, che si trovava presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], e, con il proprio motociclo, la portò al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], per poi condurla, unitamente al correo, nella frazione di Gala del comune di Barcellona P.G., dove, alla presenza di altri complici, ebbe luogo l'uccisione, a colpi di arma da fuoco, di [OSCURATO:PERSONA], il cui cadavere venne, infine, sepolto nella vicina contrada Praga. 3. Il Tribunale del riesame ha disatteso la richiesta di riesame avanzata da entrambi gli indagati e condiviso i giudizi di gravità indiziaria e dì pregnanza cautelare già espressi dal giudice procedente. 3.1. Ha, tra l'altro, respinto la deduzione diretta a sanzionare con l'inutilizzabilità gli atti di indagine successivi ai decreti di archiviazione disposti nell'ambito del procedimento per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], iscritti nei confronti di persone ignote, in mancanza di un decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini da parte del Giudice per le indagini preliminari.Al riguardo, ha posto l'accento sul tenore letterale dell'art. 414 cod. proc. pen., che attribuisce al Giudice per le indagini preliminari la competenza all'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'adozione di decreto di archiviazione «emesso a norma degli articoli precedenti», locuzione che circoscrive l'applicazione dell'istituto alle ipotesi di decreto di archiviazione emesso nell'ambito di procedimenti nei confronti di persone note, ciò che convince, in forza di argomento a contrario, che non vi sia necessità di apposito decreto di riapertura nel caso in cui il decreto di archiviazione sia stato, invece, pronunziato in un procedimento a carico di ignoti. Né — secondo il Tribunale del riesame — può pervenirsi ad opposta conclusione sulla base della ponderazione dell'eventuale individuabilità in senso sostanziale degli indagati, valutazione sottratta al suo vaglio, come indirettamente, ma univocamente, confermato dal consolidato indirizzo ermeneutico che inibisce al giudice della cautela (e, quindi, non solo al Giudice per le indagini preliminari, ma anche al Tribunale del riesame) di operare la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato in capo a soggetti noti. D'altro canto, aggiungono i giudici peloritani, l'eccezione difensiva è, nel merito, priva di pregio, posto che solo con il deposito, risalente al 16 settembre 2019, dell'informativa della Sezione anticrimine dei Carabinieri di Messina la locale Procura della Repubblica ha acquisito elementi idonei a giustificare l'iscrizione, per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], successivamente aggiornata con l'inserimento degli odierni ricorrenti. 3.2. Il Tribunale del riesame ha, poscia, stimato la solidità del compendio indiziario raccolto a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2.1. Dalle indagini espletate nell'immediatezza della sparizione di [OSCURATO:PERSONA] emerse, invero, che egli fu visto per l'ultima volta 1'8 aprile 1990, giorno in cui, intorno alle ore 14:30, si portò, unitamente alla sorella Daniela ed alla compagna [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione dell'amico [OSCURATO:PERSONA], insieme al quale, verso le 15:15, si recò, dopo avere nutrito i cani di [OSCURATO:PERSONA], in località Centineo, a casa di [OSCURATO:PERSONA], cognato del noto esponente mafioso [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan che, in quel periodo, contendeva al gruppo dei cc.dd. «barcellonesi» la primazia sul territorio della cittadina tirrenica. In questo contesto temporale, [OSCURATO:PERSONA] giunse, a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, a casa di [OSCURATO:PERSONA], ove apprese da [OSCURATO:PERSONA] che il fratello era uscito con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], udita la notizia, si accomiatò, per poi fare ritorno verso le ore 17:00 allo scopo di condurre con sé [OSCURATO:PERSONA] il quale, montato sulla motocicletta, si allontanò con lui, non senza avvertire la compagna che prevedeva di assentarsi per breve tempo. Il padre di [OSCURATO:PERSONA], Pietro, non avendo più notizia del figlio, si portò, insieme ad un amico del giovane, [OSCURATO:PERSONA], a casa di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli riferì di essersi recato con Sebastiano nella piazza di Barcellona P.G., dove contava di incontrare [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva manifestato il desiderio di parlare con [OSCURATO:PERSONA]; la contingente assenza, nel luogo convenuto, di Messina aveva, però, indotto [OSCURATO:PERSONA] ad accompagnare [OSCURATO:PERSONA], su sua indicazione, nei pressi delle case popolari di [OSCURATO:PERSONA], dove lo aveva lasciato. [OSCURATO:PERSONA], fratello di Sebastiano, riferì, poi, di essersi messo alla ricerca del fratello, girando per le vie di Barcellona P.G., nella mattina del 9 aprile 1990, appena appresa la notizia della scomparsa del congiunto, ed aggiunse che, nel rientrare a casa, alle ore 11:00 circa, si era imbattuto in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, dopo avergli chiesto notizie del fratello, lo avevano invitato a salire a bordo della loro autovettura per continuare la ricerca che, tuttavia, non aveva dato frutti, sicché [OSCURATO:PERSONA] si era separato dai due i quali, nel giro di mezz'ora, lo avevano raggiunto a casa per confermargli che ogni tentativo si era, sino a quel momento, rivelato vano. [OSCURATO:PERSONA] specificò, nondimeno, di aver udito, mentre i due scendevano le scale allontanandosi dalla sua abitazione, Messina rivolgersi a Genovese dicendogli «tu a Sebastiano non lo hai visto». Tale dato è stato valorizzato dai Tribunale del riesame per la sua indubbia valenza suggestiva e perché, una volta inserito nel contesto enucleato grazie alle dichiarazioni che i collaboratori di giustizia avrebbero reso a distanza di molti anni, accredita l'assunto che vede Messina e Genovese in possesso di più approfondite e precise informazioni in merito alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici siciliani hanno, inoltre, osservato che la frase si palesa ancora più eloquente se iscritta nella cornice delineata dal testimone, il quale aveva appena informato i due che, con ogni probabilità, sarebbero stati presto convocati dai Carabinieri, e se si considera che essa è stata carpita nel momento in cui Genovese e Messina erano in procinto di lasciare casa di [OSCURATO:PERSONA], ragionevolmente convinti di non essere osservati né sentiti. 3.2.2. L'obiettiva modestia delle evidenze raccolte a seguito delle prime indagini determinò, come sopra anticipato, l'archiviazione del procedimento — rimasto a carico di soggetti ignoti — scaturito dalla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], reiterata, nel 2011 e, quindi, nel 2017, ad onta delle sollecitazioni provenienti dalla famiglia della vittima.Le indagini sono state, per la terza volta, riaperte nel 2019, grazie al deposito di informativa contenente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Il primo, escusso a più riprese, ha fornito importanti elementi di conoscenza in ordine alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], che ha ricondotto ad un caso di «lupara bianca». Ha riferito di aver saputo dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli ha rivelato che la scomparsa della vittima era da ascrivere ad esponenti dell'associazione mafiosa dei «barcellonesi» e che il movente del delitto risiedeva nella circostanza che la vittima si era resa responsabile del furto di un camion di pneumatici ai danni della ditta Venuto di Merì — alle cui dipendenze [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto attività lavorativa quale autotrasportatore e che godeva della protezione dei «barcellonesi» — commesso unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori dettagli erano poi stati dati a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], sodale dei «barcellonesi» ma, al contempo, confidente dei «chiofaliani», il quale, oltre a confermare le rivelazioni di Marchetta, aveva aggiunto di avere personalmente partecipato all'omicidio, le cui modalità esecutive aveva indicato, focalizzando, in specie, il contributo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A dire di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli aveva, in particolare, raccontato che [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA], aveva prelevato [OSCURATO:PERSONA] a casa di un suo amico e lo aveva portato, dapprima, in un luogo dove i due si erano incontrati con tale Messina, e subito dopo, insieme a Messina, in contrada Gala di Barcellona, al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri — tra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] — i quali gli avevano contestato il furto degli pneumatici. Il Tribunale del riesame ha stimato, in accordo con il Giudice per le indagini preliminari, l'attendibilità, già positivamente sperimentata in sede giudiziaria, di [OSCURATO:PERSONA], in quanto titolare di un rango che gli ha consentito di conoscere le dinamiche delittuose dei sodalizi barcellonesi. Ha, vieppiù, rilevato che la narrazione di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato obiettiva conferma anche con riferimento alla sparizione di [OSCURATO:PERSONA] — da lui indicata quale ulteriore conseguenza della frizione tra i gruppi che si contendevano la leadership mafiosa sulla città del Longano — atteso che, effettivamente, a pochi mesi dalla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], i genitori di Chiofalo avevano sporto analoga denunzia, esponendo che il figlio, il 24 giugno 1990, si era allontanato a bordo della propria autovettura senza fare più rientro a casa. Della morte di [OSCURATO:PERSONA] ha parlato anche, il 20 novembre 2019, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], già esponente di spicco del clan dei «barcellonesi», il quale ha detto di avere conosciuto e frequentato assiduamente la vittima alla fine degli anni '80 del secolo scorso e specificato che allorquando, nel 1990, egli aveva appreso della sua scomparsa, non aveva acquisito attendibili informazioni in ordine alla responsabilità, in tale vicenda, della compagine criminale di appartenenza. Siracusa ha, nondimeno, ricordato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva successivamente confidato che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso perché aveva intrapreso una relazione con la moglie di [OSCURATO:PERSONA], altro esponente della medesima associazione mafiosa. A fronte dell'obiezione difensiva facente leva sull'incongruenza tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], a dire del quale Siracusa sarebbe stato presente all'incontro, immediatamente precedente al delitto, in cui [OSCURATO:PERSONA] era stato chiamato a rispondere del furto degli pneumatici, e quelle dello stesso Siracusa, il quale ha, invece, esposto di non conoscere i dettagli dell'omicidio, dei quali è stato edotto a distanza di un notevole torno di tempo, il Tribunale del riesame ha replicato rimarcando che [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le occasioni in cui è stato chiamato a riferire del delitto [OSCURATO:PERSONA], si è espresso in termini dubitativi in ordine al confronto cui avrebbe partecipato Siracusa, onde non appare ragionevole elevare siffatta circostanza a termine di riferimento riguardo al giudizio di attendibilità del collaboratore. Ha aggiunto che le dichiarazioni di Siracusa non contraddicono, ad un apprezzamento complessivo, il narrato di [OSCURATO:PERSONA], posto, in particolare, che il primo, pur non riuscendo a focalizzare il movente del delitto, ha riferito di avere percepito, nella circostanza, di correre il rischio di andare incontro allo stesso destino dell'amico proprio per mano dei «barcellonesi» i quali, in sostanza, sospettavano — come già accaduto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — della sua nascosta contiguità con il gruppo rivale. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro, secondo il Tribunale del riesame, in quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale, in ordine all'episodio in contestazione, ha descritto il ruolo, di assoluta centralità, rivestito nell'occasione da [OSCURATO:PERSONA]. D'[OSCURATO:PERSONA] ha riferito, al riguardo, che Messina gli ha confidato di avere condotto [OSCURATO:PERSONA] al cospetto dei killer e di temere che il padre della vittima, conscio di ciò, potesse vendicarsi uccidendolo. Il collaboratore di giustizia ha, ulteriormente, ricordato che Messina gli ha parlato dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] sia nell'immediatezza del fatto sia in un secondo momento, precisando che [OSCURATO:PERSONA] era stato prelevato da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condotto sul luogo dell'esecuzione; pur non rammentando di avere discusso del fatto anche con [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] ha, però, ricordato che questi, al pari di Messina, temeva di essere arrestato per questo fatto.Il Tribunale del riesame ha formulato un giudizio positivo sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], collaboratore che, avendo rivestito un ruolo di primo piano nell'associazione, ben può averne appreso le vicende e il cui apporto conoscitivo ha già contribuito all'accertamento giudiziale di numerosi fatti di sangue. Ha, ancora, esposto che le circostanze narrate dal collaboratore al fine di tratteggiare il contesto in cui egli era stato informato dei particolari dell'omicidio hanno trovato rispondenza in alcune pregnanti emergenze oggettive, quale il rinvenimento, cinque mesi prima del duplice omicidio Pirri-Accetta a cui il collaboratore aveva accennato, dei cadaveri di tre appartenenti al clan dei «chiofaliani», la cui uccisione ha ricondotto alla cruenta guerra di mafia che, tra la fine degli anni '80 e la fine del decennio seguente, è derivata dalla contrapposizione tra le due compagini. Il Tribunale del riesame ha stimato la convergenza delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] con quelle di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva individuato il movente nel furto di pneumatici all'impresa della famiglia Venuto, di cui si erano resi responsabili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre D'[OSCURATO:PERSONA] ha indicato quale causa del delitto i sospetti che i maggiorenti dell'associazione dei «barcellonesi» nutrivano in ordine all'occulta contiguità di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione capeggiata da [OSCURATO:PERSONA]. I giudici messinesi hanno ritenuto plausibile il convergente concorso dei due moventi nella deliberazione omicidiaria, potendosi fondatamente ipotizzare che sulla preesistente diffidenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si sia innestato il convincimento, derivato dalla partecipazione ad un furto ai danni di impresa che si trovava sotto la protezione dei «barcellonesi», che [OSCURATO:PERSONA] si fosse avvicinato all'associazione di Chiofalo. Hanno, d'altro canto, stimato la coerenza con tale ricostruzione dell'estensione dei sospetti in direzione di [OSCURATO:PERSONA] che, a dire di entrambi i collaboratori, ha lui pure corso il rischio di essere ucciso per mano dei «barcellonesi»; circostanza, questa, indirettamente confermata dal narrato dello stesso Siracusa il quale ha, tra l'altro, rammentato che il timore di essere vittima di un agguato ordito dai membri del suo stesso sodalizio mafioso di appartenenza lo aveva indotto, al tempo dei fatti, a lasciare, per un determinato periodo, la terra di origine ed a spostarsi in Liguria. Il Tribunale del riesame ha, sotto altro aspetto, chiarito, in replica a ferma contestazione difensiva, che il tratto di incostanza che connota le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], precipuamente per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non ne mina la complessiva attendibilità, giustificata dalla mole dei fatti di sangue (numericamente stimabile nell'ordine della sessantina) sui quali egli ha riversato le proprie conoscenze e della fisiologica progressività nell'affiorare dei ricordi. Il Tribunale del riesame indica, poi, a suggello della robustezza del quadro indiziario, gli esiti delle intercettazioni eseguite nell'ambito di distinto procedimento penale, promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e, in specie, i dialoghi tra costui e, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali, facendosi riferimento a notizie pubblicate sul giornale relative ad un collaboratore che aveva fatto rivelazioni su un caso di lupara bianca ascrivendolo al nipote [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l'altro, affermato, nel commentare la notizia, che nulla avrebbe potuto essere addebitato al nipote, non essendo mai stato rinvenuto il cadavere e, quindi, che Renzo poteva dormire sogni tranquilli; affermazione che, notano i giudici del riesame, sembra, nel minimizzare la concretezza del pericolo che [OSCURATO:PERSONA] venisse raggiunto dai rigori della giustizia, dare per scontata la sua responsabilità per il caso di lupara bianca. Il Tribunale del riesame, alla luce del compendio indiziario sin qui sinteticamente evocato, è pervenuto alla conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice per le indagini preliminari a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] messinese ha, parimenti, condiviso le conclusioni raggiunte dal giudice procedente in merito alla sussistenza del rischio che gli indagati, se lasciati in libertà, commettano ulteriori reati con l'uso di armi o altri mezzi di violenza personale o comunque altri delitti della stessa specie. Sotto questo versante, ha valorizzato l'apporto dei collaboratori di giustizia, che hanno concordemente inserito [OSCURATO:PERSONA] nei ranghi dell'associazione mafiosa barcellonese fin da tempi oltremodo risalenti e descritto [OSCURATO:PERSONA], pur non intraneo all'associazione, quale persona strettamente legata a Messina ed autore, con quest'ultimo, di numerosi reati, tra cui anche svariati fatti di sangue. Ha, per contro, stimato la non decisività delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che, negli ultimi tempi, [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dall'ambiente malavitoso, così rendendo un'affermazione che, per la sua tangibile genericità e perché afferente, a ben vedere, alla disponibilità operativa piuttosto che alla solidarietà mafiosa, non è idonea ad attestare la positiva evoluzione della personalità dell'indagato. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione (seguito dal deposito, in udienza, di memoria difensiva) affidato a cinque motivi, con il primo dei quali deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale del Riesame ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato omicidio sulla scorta di un percorso argomentativo manifestamente illogico. Segnala, in proposito, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], sebbene sollecitato sul punto dal pubblico ministero, non lo ha, nelle originarie dichiarazioni, indicato quale soggetto coinvolto nell'omicidio, che ha, invece, ascritto a Messina, per poi arricchire il proprio racconto solo nell'interrogatorio del 3 dicembre 2020, onde palpabile appare il carattere di incostanza del suo contributo. Eccepisce che il ravvisato deficit non si presta ad essere superato dalla iniziale imprecisione dei ricordi o dalla gradualità del loro riaffiorare, circostanze che non possono ragionevolmente giustificare il succedersi di dichiarazioni tra di loro radicalmente inconciliabili e, per di più, rese a seguito di espressa indicazione, da parte dell'organo di accusa, del soggetto del cui eventuale coinvolgimento egli era chiamato a riferire. L'inattendibilità delle più recenti propalazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è resa ancor più eclatante, continua il ricorrente, dall'indicazione, quali fonti di conoscenza circa la partecipazione, sino a quel momento negata, di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di quattro diversi soggetti, difficilmente compatibile con la tardività del ricordo e la precedente, espressa negazione. Il narrato di D'[OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] fu prelevato da un commando composto da due motociclette, si rivela, peraltro, incompatibile, a dire del ricorrente, con le residue emergenze istruttorie, concordi nell'esporre che fu il solo [OSCURATO:PERSONA] a portarsi, a tal fine, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]: discrasia, questa, che tradisce il maldestro tentativo di D'[OSCURATO:PERSONA] di non smentire la sua precedente versione, nella parte in cui attribuiva a [OSCURATO:PERSONA], e non anche a [OSCURATO:PERSONA], la paternità di tale iniziativa. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ancora, vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame riconosciuto attitudine indiziante alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] quantunque prive del necessario riscontro in ordine all'effettiva presenza, sul luogo dell'omicidio, di [OSCURATO:PERSONA], dal quale il collaboratore di giustizia avrebbe tratto le proprie conoscenze, e senza considerare, in senso contrario all'ipotesi di accusa, che D'[OSCURATO:PERSONA], a differenza di [OSCURATO:PERSONA], nulla ha detto in merito alla partecipazione al delitto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso Siracusa, che [OSCURATO:PERSONA] colloca sulla scena dell'omicidio con ruolo protagonistico, ha negato il proprio coinvolgimento nella fase precedente così come in quella successiva all'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] ed adombrato, per di più, un movente passionale al quale [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] non hanno fatto cenno.Eccepisce, ulteriormente, che l'unico fatto certo dell'intero procedimento è che, in effetti, egli prelevò [OSCURATO:PERSONA] e lo fece salire sulla sua motocicletta, dato noto sin dal momento della scomparsa e più volte denunciato dai genitori della vittima i quali, per lungo tempo, gli hanno rimproverato di avere tenuto un atteggiamento omertoso più che di essere stato direttamente coinvolto nell'omicidio, mentre è rimasto indimostrato, per contro, che egli abbia condotto l'amico in un luogo diverso da quello da lui indicato e, soprattutto, avuto coscienza di essere strumento della trappola tesa alla vittima. D'altronde, che [OSCURATO:PERSONA] fosse ignaro dell'esistenza di un progetto omicidiario ai danni di [OSCURATO:PERSONA] è dimostrato, continua il ricorrente, dal contegno da lui serbato nel presentarsi subito al cospetto dei familiari della vittima, riferendo loro il nominativo di Messina quale soggetto che avrebbe voluto incontrarla, sintomatico dell'estraneità ad un'iniziativa illecita che, in ultimo, [OSCURATO:PERSONA] ascrive ad altre persone e pospone all'esito del confronto con [OSCURATO:PERSONA] e Siracusa. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'incompetenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e del giudice distrettuale che ha emesso il provvedimento sul rilievo che la mancata contestazione, per ragioni connesse al tempus commissi delicti, dell'aggravante dell'essere stato commesso il fatto con metodo mafioso ed al fine di agevolare l'attività di una compagine di criminalità organizzata impedisce di determinare la competenza ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Lamenta, dunque, che il Giudice per le indagini preliminari, carente ogni ragione di urgenza tale da legittimare il ricorso alla procedura prevista dall'art.27 cod. proc. pen., abbia emesso la misura cautelare invece che spogliarsi della competenza in favore degli uffici giudiziari di Barcellona P.G.. Con il quarto motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari in ordine all'estensione nei suoi confronti dell'aggravante della premeditazione pur in carenza di prova in ordine all'essere stato egli consapevole, all'atto di prelevare [OSCURATO:PERSONA], del pericolo incombente sulla vittima e della preventiva pianificazione del delitto alla cui consumazione egli avrebbe cooperato, condizione che, peraltro, non appare conciliabile con l'atteggiamento da lui tenuto ponendosi, in pieno giorno e coram populo, alla ricerca della vittima, con la quale non aveva preventivamente concordato un incontro, ciò che, in quanto idoneo ad indirizzare il sospetto di un coinvolgimento nel delitto, depone nel senso dell'assenza di consapevolezza dell'altrui proposito criminoso. Con il quinto motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla proporzionalità e adeguatezza della misura di massimo rigore, che il Tribunale del riesame ha ritenuto ad onta dell'epoca, assai remota, di commissione del delitto in contestazione, della sua estraneità a contesti di criminalità organizzata e della dedizione a regolare attività lavorativa, elementi che convergono nell'escludere il paventato pericolo di recidiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame indebitamente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine successivi all'emissione dei decreti di archiviazione del 10 novembre 2011 e dell'8 agosto 2017, senza considerare che l'univoca portata accusatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1995 avrebbe imposto l'iscrizione nel registro degli indagati dei soggetti indicati quali autori del delitto e, quindi, l'adozione, all'atto della riapertura, della procedura regolata dall'art.414 cod. proc. pen., della cui omissione il Tribunale del riesame avrebbe dovuto prendere atto, con le inevitabili conseguenze in punto di ortodossia dell'acquisizione degli atti sulla base dei quali è stato espresso il giudizio di gravità indiziaria. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] denuncia vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame stimato la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto in contestazione sulla base di un apparato argomentativo manifestamente illogico. Rileva, al riguardo, che modestissima è l'attitudine indiziante del narrato di [OSCURATO:PERSONA], che egli avrebbe incaricato di rintracciare [OSCURATO:PERSONA] e portarlo al suo cospetto, e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ricorda di averlo sentito pronunciare, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], una frase («tu a Sebastiano non lo hai visto») di significazione equivoca perché diversamente interpretabile a seconda dell'attribuzione alle parole di un significato imperativo o, al contrario, interrogativo. Osserva, con riferimento all'apporto di [OSCURATO:PERSONA], che il racconto, de relato, del collaboratore di giustizia non ha trovato conferma in quello di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha, tra l'altro, negato di avere partecipato al confronto che — secondo [OSCURATO:PERSONA] — si sarebbe tenuto con [OSCURATO:PERSONA] e Messina poco prima dell'uccisione della vittima, sì da ridimensionare la confidenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una sorta di inaffidabile pettegolezzo sulla base delle notizie diffuse, dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], in merito al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dall'esaltazione del potere criminale dei suoi capi.Il ricorrente imputa al Tribunale del riesame di avere vagliato in modo parimenti illogico le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], così come le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contenenti solo irrilevanti commenti sulle note accuse rivolte dai collaboratori di giustizia e sui connessi timori dell'indagato di essere arrestato. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, la cui attualità il Tribunale del riesame ha ritenuto sulla scorta delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia circa la sua intraneità alla locale criminalità organizzata, che sono state, però, travisate, specie per ciò che attiene all'epoca della sua supposta militanza, che, a tutto concedere, non oltrepassa la fine del primo decennio del nuovo millennio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le eccezioni che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno sollevato sul piano processuale sono infondate e, pertanto, passibili di rigetto. 1.1. Per quanto concerne la competenza del pubblico ministero distrettuale — e, di conseguenza, del giudice — in luogo di quello circondariale, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, «Ai fini dell'individuazione della competenza attribuita alla Procura distrettuale antimafia dal comma 3-bis dell'art. 51 cod. proc. pen., il criterio distintivo tra delitti commessi "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen." o al fine di agevolare l'attività di associazioni mafiose, e delitti che tali connotati non hanno, non può essere restrittivo, nel senso che essa non possa essere ravvisata in ipotesi diverse da quelle in cui sia stata esplicitamente contestata l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, giacché, in caso contrario, si vanificherebbe la "ratio" del citato art. 51, che ha inteso accentrare nelle mani del Procuratore della Repubblica distrettuale tutte le indagini comunque connesse a fatti di mafia. Ed invero deve ritenersi la competenza del Procuratore "antimafia" e, quindi, quella del g.i.p. presso il corrispondente tribunale, in ordine a reati che, quantunque non aggravati ai sensi del citato art. 7, siano comunque connessi con l'attività di associazioni mafiose» (Sez. 1, n. 4117 del 12/06/1997, Fragnoli, Rv. 208481 - 01; Sez. 1, n. 1086 del 15/03/1993, Campanino, Rv. 196900 - 01). Il citato indirizzo ermeneutico, mai messo in discussione da oltre cinque lustri, prende spunto dal tenore letterale della norma attributiva della competenza al pubblico ministero distrettuale, che è estesa ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, con indicazione che, con ogni evidenza, prescinde dalla previsione, in relazione a tali fatti, di circostanza aggravante che, al tempo dell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], non era ancora prevista ed è, invece, ancorata alla obiettiva connotazione delle condotte sul piano fenomenico. Considerato, poi, che l'illecito addebitato a Messina ed [OSCURATO:PERSONA] si inserisce — stando ad una prospettazione accusatoria che, in termini generali, è senz'altro plausibile — nel conflitto innescato tra opposte consorterie mafiose in vista del conseguimento del predominio su una determinata porzione di territorio, palmare si palesa, in conclusione, l'insussistenza del vizio dedotto. 1.2. Priva di pregio è, del pari, l'eccezione di inutilizzabilità degli atti addotti a sostegno della richiesta di applicazione di misura cautelare acquisiti dopo l'adozione di precedente decreto di archiviazione e senza che il Giudice per le indagini preliminari abbia autorizzato la riapertura delle indagini preliminari. Premesso che l'omessa esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 414 cod. proc. pen. è stata determinata dal fatto che, nelle precedenti fasi, il procedimento era stato costantemente rubricato come contro ignoti, l'obiezione difensiva muove dal postulato della sussistenza del potere-dovere, per il giudice, di sindacare le determinazioni del pubblico ministero, applicando la disciplina dettata per i procedimenti a carico di indagati nominativamente individuati, qualora dal materiale raccolto emerga la ricorrenza, a carico di una o più persone, di un quadro indiziario di consistenza tale da superare la soglia del mero sospetto. Il Tribunale del riesame ha disatteso l'eccezione attraverso un percorso argomentativo ineccepibile, che fa leva, da un canto, sul consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, formatosi ad altri fini ma valido anche al cospetto di ipotesi del tipo di quella in esame, che inibisce al giudice una simile verifica, restando confinato il vaglio sulle opzioni praticate dall'ufficio di procura alla sfera della eventuale responsabilità disciplinare o penale del magistrato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 - 01) ed illustra, dall'altro, che nel caso di specie, non può, comunque, dubitarsi della correttezza dell'opzione praticata dal pubblico ministero, che ha ritenuto l'esistenza di specifici indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] solo dopo il deposito, nel 2019, di apposita informativa di polizia giudiziaria, che ha dato consistenza unitaria ad elementi che, raccolti nel corso del tempo, avevano autorizzato non più che meri sospetti a carico dell'uno e dell'altro indagato (in ordine alle condizioni che fanno sorgere l'obbligo per il pubblico ministero di iscrivere nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. una notitia criminis a carico di un determinato soggetto, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 34637 del 22/05/2013, Longo, Rv. 257120 - 01). 2. I motivi di ricorso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dedicano alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in punto di gravità indiziaria sono, invece, fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento. L'impostazione accusatoria si giova di un coacervo di elementi, di varia natura e raccolti nell'arco di un trentennio, la cui combinata e sinergica valutazione conduce, secondo il giudizio concordemente espresso da Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame, al positivo riscontro della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con riferimento al delitto in contestazione, nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto il ragionamento sotteso al provvedimento impugnato sfrutti anche distinte acquisizioni, dichiarative (le sommarie informazioni rese a ridosso della scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]; le propalazioni dei collaboratori di giustizia che hanno descritto, ad ampio raggio, la personalità e la caratura criminale degli odierni ricorrenti) e non (le intercettazioni eseguite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; gli esiti degli accertamenti di p.g. volti, perlopiù, a riscontrare la narrazione dei collaboratori di giustizia), è indubbio che l'impalcatura dell'ordinanza del Tribunale del riesame si regga sul duplice pilastro costituito dagli apporti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata, tuttavia, riconosciuta in esito ad un percorso argomentativo non scevro da momenti di manifesta illogicità suscettibili di incidere, in potenza, sul complessivo giudizio da riservarsi ai loro rispettivi contributi. 2.1. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] — il quale, sin dall'interrogatorio del 22 luglio 2014, ha rivolto le proprie accuse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le cui confidenze egli ha detto di avere raccolto — il punto da approfondire attiene al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Nelle più risalenti dichiarazioni rese nel 2014 (versate in atti, al pari di quelle successive, su impulso difensivo), il collaboratore di giustizia ha descritto [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto, titolare di un bar in Barcellona P.G., che, molto vicino a [OSCURATO:PERSONA], del quale era fidato scudiero, aveva partecipato ad alcuni fatti di sangue specificamente indicati (un duplice omicidio ed un tentato omicidio) e che, per un certo periodo, si era accompagnato a [OSCURATO:PERSONA], insieme al quale aveva commesso rapine ai danni di un ufficio postale, di alcuni distributori di carburante posti lungo l'autostrada, nonché di una casa di appuntamenti in prossimità di Furnari.Nell'occasione, D'[OSCURATO:PERSONA] nulla ha detto in merito all'eventuale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per la morte di [OSCURATO:PERSONA], che ha invece ascritto ad altri soggetti, ed in particolare a [OSCURATO:PERSONA]. Risentito il 25 settembre 2020, D'[OSCURATO:PERSONA] ha ribadito quanto già esposto in relazione al ruolo svolto da Messina nell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], indicatogli anche da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e confermato che [OSCURATO:PERSONA] gli ha a più riprese confermato di avere prelevato, su incarico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di averlo condotto, su una motocicletta, nel luogo ove egli ha trovato la morte; richiesto di precisare se egli fosse a parte della partecipazione al delitto di [OSCURATO:PERSONA], ha risposto di essere all'oscuro di tale particolare («Questo non lo ricordo, onestamente di [OSCURATO:PERSONA] non... relativo a questo omicidio non lo ricordo»), ma di ricordare, nondimeno, che Messina ed [OSCURATO:PERSONA], al tempo, avevano cooperato all'esecuzione di più di un omicidio. Il 9 ottobre 2020 D'[OSCURATO:PERSONA], però, ha inviato al proprio difensore una missiva, con la quale ha esposto che, a seguito di attenta riflessione, si era sovvenuto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], il giorno della scomparsa, era stato prelevato presso la sua abitazione, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], e che ciascuno dei soggetti indicati aveva utilizzato, all'uopo, una motocicletta Yamaha TT di colore bianco. Tale comunicazione ha indotto gli inquirenti ad escutere ancora, il 3 dicembre 2020, il collaboratore di giustizia, il quale ha reiterato quanto affermato con la lettera sopra menzionata, dichiarandosi assolutamente certo («ne sono sicuro al 100%») di quanto esposto, ed aggiunto di avere, in proposito, raccolto, da subito, le univoche confidenze di [OSCURATO:PERSONA], nonché, successivamente, quelle dei maggiorenti della cosca dei «barcellonesi», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Più avanti, D'[OSCURATO:PERSONA] si è espresso in forma dubitativa in ordine all'impiego, da parte di Messina ed [OSCURATO:PERSONA], di due diversi motocicli, ferma restando la presenza di entrambi all'atto dell'incontro con la vittima («...non sono sicuro al 100% delle due motociclette, se sono andati... se è partito con un... un motori... con la sua moto, il [OSCURATO:PERSONA], o sono andati in du... comunque la cosa importante che sono andati con una... con la motocicletta... il TT e erano tutt'e due... tutti e due là presenti quando hanno preso il [OSCURATO:PERSONA]»). Il Tribunale del riesame, replicando all'obiezione difensiva vertente sull'incostanza del narrato di D'[OSCURATO:PERSONA], ha premesso che «...se costituisce principio interpretativo generale, richiamato anche nelle massime giurisprudenziali, quello secondo cui la costanza nel narrato del collaboratore (unitamente ai rapporti con l'accusato e ai connotati di precisione, coerenza e spontaneità delle dichiarazioni) rappresenta tratto tendenzialmente indicativo di attendibilità (e viceversa), è pur vero che tale principio deve essere rapportato al caso concreto per verificare se una modifica (in questo caso essenzialmente per ampliamento) delle dichiarazioni conduca ad un giudizio negativo o possa essere altrimenti spiegata». Subito dopo, ha asserito che «questa operazione, nel caso di specie, impone di tenere nella dovuta considerazione la circostanza che D'[OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua collaborazione ha riferito in ordine a circa sessanta fatti di sangue, circa la metà dei quali da lui commessi», sicché «non si reputa anomalo che il collaboratore, portatore di un bagaglio così ampio di conoscenze, possa, in alcuni casi, non rammentare alcune circostanze in sede di prima verbalizzazione e richiamarle alla memoria, gradualmente, anche dopo molto tempo». Le considerazioni articolate dal Tribunale del riesame, pur astrattamente pertinenti e, in termini generali, condivisibili, appaiono, tuttavia, non adeguatamente calibrate alla peculiarità del caso concreto. D'[OSCURATO:PERSONA], infatti, dopo avere reso le prime dichiarazioni a ventiquattro anni di distanza dal fatto storico in contestazione e dal momento in cui egli ha recepito le informazioni trasmesse all'autorità giudiziaria ed essere stato invitato, dopo altri sei anni, a riferire nuovamente quanto a sua conoscenza in proposito, ha espressamente affermato, in risposta a specifica domanda, afferente alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di non essere in possesso di notizie di rilievo. Ciò posto, lo spontaneo ed improvviso ripensamento, posteriore di pochi giorni all'audizione del 25 settembre 2020, non pare potere essere tout court interpretato quale portato della progressiva focalizzazione di episodi lontani, poco a poco distinti, gli uni dagli altri, e più precisamente contestualizzati. Tanto, in ragione, in primo luogo, dell'esplicita sollecitazione rivolta dal pubblico ministero il 25 settembre 2020, che non sortì effetto, e della diametrale contrapposizione tra la professione di ignoranza manifestata dal collaboratore durante quell'interrogatorio e la granitica certezza rivendicata a distanza di poche settimane, peraltro accompagnata dall'indicazione dei soggetti, [OSCURATO:PERSONA] in primis, che lo avrebbero messo a parte del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso in esame, allora, non si è di fronte all'approfondimento, a posteriori, di un tema che, in prima battuta, è rimasto sottotraccia o non è stato compiutamente sviscerato, né all'esposizione, in dettaglio, di particolari che, in origine, erano stati sottaciuti, anche perché non oggetto di specifica analisi, né ancora ad un'involontaria e fisiologica sovrapposizione di ricordi ma, piuttosto, ad un pressoché completo revirement, intervenuto a trent'anni dai fatti di causa, su un argomento sul quale, poche settimane prima, il pubblico ministero interrogante aveva sollecitato, senza risultato, la memoria del collaboratore di giustizia. Se a ciò si aggiunge, da un canto, che D'[OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere appreso che [OSCURATO:PERSONA] è stato prelevato presso la sua abitazione anziché, come effettivamente accaduto, a casa di [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro (e soprattutto), che all'estensione della propalazione accusatoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fa pendant l'assunto, contrastante con le dichiarazioni acquisite nell'immediatezza della scomparsa, oltre che con quelle di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui entrambi gli indagati sarebbero stati in quel momento presenti, probabilmente a bordo di diversi motocicli, è agevole comprendere come largamente deficitaria sia una motivazione, quale quella sottesa al provvedimento impugnato, che supera la singolarità che obiettivamente caratterizza la successione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] richiamando canoni ermeneutici sicuramente pertinenti ma non parametrati alla specificità della situazione. Si impone, pertanto, sotto questo profilo, l'annullamento dell'ordinanza impugnata in funzione di una rinnovata valutazione dei segnalati tratti di incostanza del narrato del collaboratore di giustizia e, di conseguenza, della complessiva verifica dell'attendibilità del contributo di D'[OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Non è superfluo segnalare, al riguardo, che le propalazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] assumono, in relazione alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], primaria rilevanza perché addotte a positivo riscontro di quelle di [OSCURATO:PERSONA] che, disponibili già dal 1995, non erano state ritenute sufficienti, nel 2011 e, quindi nel 2017, ad evitare l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del delitto. Considerato, peraltro, che dall'eventuale formulazione di un giudizio negativo sulla credibilità di una porzione del narrato di D'[OSCURATO:PERSONA] deriverebbe la necessità di sottoporre a nuovo scrutinio — previa applicazione dei pertinenti canoni ermeneutici in materia di c.d. valutazione frazionata — anche quella residua, l'annullamento va esteso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stato espresso un giudizio di gravità indiziaria che, pur sorretto anche da distinti e pregnanti elementi indiziari, si impernia sulle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. 2.2. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, altresì, affetta da manifesta illogicità nella parte in cui avalla il positivo scrutino dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] anche sulla scorta della complessiva sovrapponibilità tra le sue dichiarazioni e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, occorre ricordare che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito, già nel 1995, di quanto appreso, oltre che da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] il quale, avendo preso parte all'omicidio, gli avrebbe detto, tra l'altro, che la decisione di togliere la vita a [OSCURATO:PERSONA] era stata adottata dopo che [OSCURATO:PERSONA], invitato a rendere conto del furto degli pneumatici, si era giustificato asserendo di non sapere, al momento della commissione del reato, che l'imprenditore che ne era stato vittima godeva della protezione del gruppo dei «barcellonesi» e confermando che [OSCURATO:PERSONA] aveva cooperato alla sottrazione. [OSCURATO:PERSONA], nel più recente interrogatorio del 20 novembre 2019, ha aggiunto che, a dire di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato presente sul luogo del delitto e ribadito che l'esecuzione della deliberazione omicidiaria era stata preceduta dall'audizione di Siracusa, svoltasi nei termini già in origine indicati («[OSCURATO:PERSONA] mi parlò anche di un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in questa sorta di interrogatorio fatto al [OSCURATO:PERSONA] ma al riguardo non ho ricordo chiaro. Anzi, facendo mente locale, ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] mi parlò di una sorta di confronto fatto in quella circostanza con il [OSCURATO:PERSONA] ed il Siracusa dal momento che i "barcellonesi" ritenevano anche quest'ultimo responsabile di quel furto. In ogni caso, alla fine, l'unico responsabile fu ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] e per questo fu ucciso»). [OSCURATO:PERSONA], per contro, ha negato di essere stato presente sul luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] ha trovato la morte ed ha, più radicalmente, affermato di essere venuto a conoscenza dei dettagli dell'omicidio solo a distanza di tempo. Il Tribunale del riesame, ciò nonostante, ha stimato che il contributo di Siracusa valga a riscontrare la generale attendibilità di quello di [OSCURATO:PERSONA] il quale, a ben vedere, si è, a suo modo di vedere, espresso in termini dubitativi circa la collocazione spazio-temporale del confronto tra [OSCURATO:PERSONA], Siracusa ed i vertici del sodalizio criminale ed ha, quindi, concluso nel senso della possibilità «che tale confronto non sia avvenuto in un momento prossimo al delitto e che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato, perciò, in grado di collegare tale evento alla scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]». Il predetto ragionamento si connota, come segnalato dai ricorrenti, per una severa frattura razionale. Premesso, infatti, che la natura dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA] — il quale, sul punto controverso, ripete le conoscenze di [OSCURATO:PERSONA], che non ha reso dichiarazioni al riguardo — incide sul vaglio della veridicità del narrato, deve notarsi che il collaboratore di giustizia, nell'interrogatorio del 20 novembre 2019, si espresse, per come è dato evincersi sia dal verbale riassuntivo che dalla trascrizione integrale, in termini di sostanziale certezza in merito alla presenza di Siracusa sul luogo del delitto ed al drammatico confronto, il cui esito fu sancito dall'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] mi disse che al [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato il fatto di aver rubato le gomme appartenenti ai fratelli Venuti. [OSCURATO:PERSONA] aveva negato la sua responsabilità, ma ciò nonostante era stato ucciso. [OSCURATO:PERSONA] mi parlò anche di un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in questa sorta di interrogatorio fatto al [OSCURATO:PERSONA] ma al riguardo non ricordo chiaro. Anzi, facendo mente locale, ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] mi parlò di una sorta di confronto fatto in quella circostanza tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Siracusa dal momento che i "barcellonesi" ritenevano anche quest'ultimo responsabile di quel furto. In ogni caso, alla fine, l'unico responsabile fu ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] e per questo fu ucciso»). [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, dichiarato (cfr., in atti, il verbale del 20 novembre 2019) di avere saputo della scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] dai familiari della vittima e, quindi, dai media e precisato che, in quel frangente, egli era all'oscuro della eventuale ascrivibilità di tale vicenda all'organizzazione criminale di cui egli faceva parte. Ora, per quanto possa ragionevolmente ammettersi che [OSCURATO:PERSONA], nel riversare agli inquirenti quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], possa essere caduto in equivoco circa il luogo, il tempo e le modalità dell'indagine compiuta dagli esponenti apicali del clan a seguito del furto ai danni di Venuto, stridente appare il contrasto tra la versione da lui offerta ed il racconto di Siracusa il quale, pur ammettendo di avere assiduamente frequentato [OSCURATO:PERSONA] e di avere commesso, insieme a lui (oltre che ad altri soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), furti e rapine, ha radicalmente escluso di avere avuto sentore, all'epoca della sparizione di [OSCURATO:PERSONA], delle ragioni che la avevano determinata e si è, dunque, professato ignaro delle contestazioni che, in seno al gruppo di appartenenza, erano derivate dalla consumazione del furto in pregiudizio dell'imprenditore Venuto e che, a dire di [OSCURATO:PERSONA] (cioè di [OSCURATO:PERSONA]), erano state apertis verbis rivolte anche nei suoi confronti. Al cospetto, sul punto, di una tanto rilevante discrasia tra le propalazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale del riesame ha offerto una spiegazione tutt'altro che soddisfacente, in quanto connotata, va qui ribadito, da un importante deficit razionale. La considerazione del rilievo, tutt'altro che marginale, che, nell'economia della motivazione, è assegnato al contributo di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di convalida del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni de relato di [OSCURATO:PERSONA] — a sua volta, ineludibile architrave, con riferimento alle posizioni di entrambi gli indagati, dell'impostazione accusatoria — impone, anche in relazione a questo aspetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Messina in vista di un