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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 24343/2024

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uente DECRETO sul ricorso 1154-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 348 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 28 giugno 2023 (RG 676/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS si è limitato a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 1154-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 resistente con procura Avverso la sentenza n. 348 del 2023 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 28 giugno 2023 (RG 676/2022), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS si è limitato a depositare procura, senza svolgere sostanziale attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e dichiara che non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Roma
Decreto Cassazione n. 24343/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris