CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 20530/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Faro; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello sulla ritenuta sussistenza della recidiva, giustificata, senza cadute logiche, richiamando i precedenti del ricorrente, anche per fatti recenti, e la permanenza della pericolosità sociale che, ad onta delle pregresse condanne e connessi periodi di detenzione, non sono valsi ad infrenarne la insofferenza verso il rispetto dele normali regole di convivenza sociale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]