Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1939

Cassazione n. 31388/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del regime cartolare del giudizio di appello per violazione dell'art.111 Cost. proposta con il primo motivo di ricorso atteso che tale disciplina assicura la facoltà dell'imputato di richiedere la trattazione orale del processo e di presenziare personalmente alla sua celebrazione, istanza che, nel caso di specie, non è stata avanzata nel rispetto del termine decadenziale di 15 giorni liberi antecedenti al giudizio; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce l'indeterminatezza dell'imputazione e l'esclusione dalla causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sono generici in quanto meramente riproduttivi di censure già vagliate e adeguatamente disattesi dalla Corte di appello la quale, sotto il primo profilo, ha correttamente rilevato che nell'addebito contestato - come effettivamente è descritto al punto del c) del capo 1) - vi è preciso riferimento alla richiesta di rimborso di una fattura di euro 4.002.233,62 ed alla relativa causale (prestazioni erogate nel periodo in cui l'imputato aveva ottenuto l'accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, già rimborsate); quanto al secondo profilo, il collegio di merito ha osservato che l'odierno ricorrente aveva posto in essere una condotta fraudolenta in danno di una azienda pubblica per ottenere il pagamento di prestazioni già rimborsate, escludendo pertanto che egli avesse agito nell'esercizio di un diritto; osservato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono totalmente aspecifici poiché censurano il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 2) ed il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno, salvo affermare che la Corte territoriale non avrebbe esaminate i motivi di appello dedotti al riguardo, quando invece la sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) ha esplicitamente affrontato anche tali deduzioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del regime cartolare del giudizio di appello per violazione dell'art.111 Cost. proposta con il primo motivo di ricorso atteso che tale disciplina assicura la facoltà dell'imputato di richiedere la trattazione orale del processo e di presenziare personalmente alla sua celebrazione, istanza che, nel caso di specie, non è stata avanzata nel rispetto del termine decadenziale di 15 giorni liberi antecedenti al giudizio; ritenuto che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce l'indeterminatezza dell'imputazione e l'esclusione dalla causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sono generici in quanto meramente riproduttivi di censure già vagliate e adeguatamente disattesi dalla Corte di appello la quale, sotto il primo profilo, ha correttamente rilevato che nell'addebito contestato - come effettivamente è descritto al punto del c) del capo 1) - vi è preciso riferimento alla richiesta di rimborso di una fattura di euro 4.002.233,62 ed alla relativa causale (prestazioni erogate nel periodo in cui l'imputato aveva ottenuto l'accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] e, tuttavia, già rimborsate); quanto al secondo profilo, il collegio di merito ha osservato che l'odierno ricorrente aveva posto in essere una condotta fraudolenta in danno di una azienda pubblica per ottenere il pagamento di prestazioni già rimborsate, escludendo pertanto che egli avesse agito nell'esercizio di un diritto; osservato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono totalmente aspecifici poiché censurano il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui al capo 2) ed il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno, salvo affermare che la Corte territoriale non avrebbe esaminate i motivi di appello dedotti al riguardo, quando invece la sentenza impugnata (pagg. 6 e 7) ha esplicitamente affrontato anche tali deduzioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1
Sentenza Cassazione n. 31388/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris