CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 24305/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 17 aprile 2024, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettatol’istanza, formulata da [OSCURATO:PERSONA]Avino ai sensi dell’art. 167 cod. pen., volta alladichiarazione di estinzione per prescrizione della pena, condizionalmente sospesa,di sette mesi di reclusione e di 1.000 euro di multa, inflitta con sentenza dellaCorte di appello di Napoli in data 1 giugno 2007, divenuta irrevocabile il 22 aprile2008, rilevando che D’Avino era stato successivamente condannato con sentenzan. 553 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24febbraio 2015, con applicazione della recidiva specifica, sicché, ai sensi dell’art.172 cod. pen., la pena inflittagli con la prima sentenza non poteva essere estintaper prescrizione. Con il medesimo provvedimento, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, inaccoglimento della richiesta del Pubblico ministero, aveva disposto la revoca - aisensi dell’art. 168 cod. pen. - del beneficio della sospensione condizionale dellapena sopra indicata, avendo egli riportato condanna, in data 15 ottobre 2009, allapena di due anni per un fatto commesso in data 19 giugno 2002.1.1. Con sentenza n. 36905 in data 27 giugno 2024, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzionelimitatamente al punto concernente la prescrizione della pena. Secondo il Collegio,infatti, con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diMilano n. 553/2015 era stata ritenuta la sussistenza della recidiva specifica acarico dell’imputato, valutata come subvalente rispetto alle attenuanti genericheall’esito del giudizio di bilanciamento, sicché l’aggravante in parola, oltre a nondispiegare effetti sul trattamento sanzionatorio, non poteva produrre neppure glieffetti indiretti ad essa propri. Ciò in quanto, allorché il giudice di merito pervienea un giudizio di subvalenza, egli «esprime una valutazione di disfunzionalità dellarecidiva rispetto al programma di trattamento che comincia a delinearsi con lafissazione della pena da infliggere», sicché risulterebbe «in patente contraddizionecon il giudizio che si cristallizza con la definitività della pronuncia attribuire inquesti casi valore alla recidiva nel contesto di successive valutazioni che pure siriflettono sulla conformazione di quel programma» (Sez. U., n. 20808 del25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione).In altri termini, ove la ratio dell’esclusione della estinguibilità della pena perdecorso del tempo risieda nella particolare pericolosità del soggetto agente,desunta dai precedenti e dagli elementi rilevanti ai fini del giudizio ex art. 99 cod.pen., deve escludersi che tale conseguenza possa operare allorché la recidiva, purformalmente ritenuta, sia stata reputata priva di incidenza sulla determinazionedel trattamento sanzionatorio, con conseguente venir meno della giustificazionesottesa alla deroga al regime ordinario di estinzione della pena.Sulla base di tali premesse, l’ordinanza è stata annullata con rinvio al Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Milano, affinché procedesse a nuovavalutazione in ordine alla prescrizione della pena.1.2. Con ordinanza in data 29 gennaio 2026, il Tribunale di Milano hanuovamente rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]Avino. Aragione, il Collegio ha evidenziato che la pena di sette mesi di reclusione e di 1.000euro di multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 1 giugno2007 era divenuta eseguibile il 13 ottobre 2010, allorché era passata in giudicatola sentenza della Corte di appello di Firenze in data 15 ottobre 2009, con la qualeD’Avino era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e di 600 euro dimulta, la quale costituiva una condizione per la revoca della sospensionecondizionale della pena. Da tale momento doveva, dunque, farsi decorrere iltermine decennale di prescrizione della pena, dovendo il relativo dies a quo essereindividuato nel momento in cui diviene definitiva la decisione che accerta la causadella revoca e non già in quello dell’adozione del provvedimento di revoca da partedel giudice dell’esecuzione, nel caso di specie intervenuto il 17 aprile 2024.Pertanto, il termine di prescrizione non poteva dirsi decorso, atteso che, consentenza della Corte di appello di Milano in data 27 novembre 2018, irrevocabileil 12 gennaio 2019, D’Avino era stato condannato alla pena di tre anni e quattromesi di reclusione, con riconoscimento della recidiva ex art. 99, quarto comma,cod. pen., in regime di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti.2. [OSCURATO:PERSONA]Avino ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) e c), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 666,comma 3, 676, 178 e 179 cod. proc. pen. nonché la violazione dell’art. 111,secondo comma, Cost. per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione omesso di fissarel’udienza in camera di consiglio, come invece imposto dalla legge.Invero, l’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. individua, quale regola generale,la celebrazione di un’udienza camerale, con la partecipazione delle parti e nelcontraddittorio tra le stesse dinanzi al giudice dell’esecuzione, al fine di assicurareil pieno esercizio del diritto di difesa. Solo in via eccezionale, ai sensi del comma2 del medesimo art. 666 cod. proc. pen., il giudice può pronunciarsi de plano,senza fissazione dell’udienza, nelle ipotesi tassative in cui la richiesta appaiamanifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituiscamera reiterazione di istanza già rigettata sulla base dei medesimi elementi.Pertanto, al di fuori di tali limitati casi, ogni decisione adottata senza previocontraddittorio si pone in violazione delle garanzie processuali previstedall’ordinamento.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione non solo avrebbe erroneamenteritenuto di procedere ai sensi del comma 2 dell’art. 666 cod. proc. pen., masarebbe, altresì, entrato nel merito della questione, pervenendo al rigettodell’istanza; con la conseguenza che risulterebbe violato il diritto al contraddittoriodi cui all’art. 111, secondo comma, Cost. Infatti, la giurisprudenza di legittimitàha più volte affermato che l’adozione di un provvedimento de plano al di fuori delleipotesi consentite dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. integra una nullitàassoluta, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del procedimento.Nel caso in esame, del resto, la Corte di cassazione avrebbe implicitamenteescluso la manifesta infondatezza della richiesta, investendo il [OSCURATO:PERSONA] del rinviodella verifica del decorso del tempo ai fini dell’eventuale estinzione della pena;sicché il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, omettendo di convocare le parti e di procedere alrelativo accertamento in contraddittorio, avrebbe, di fatto, eluso il dictumrescindente.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ec), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 627, comma3, cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 99, quarto comma, 172 cod. pen.e 667 cod. proc. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione omesso di uniformarsialla sentenza rescindente, reiterando la medesima valutazione di ostatività dellarecidiva già censurata in sede di legittimità.Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, a seguito diannullamento con rinvio, il giudice di merito non può procedere al riesame diquestioni di diritto già definite in sede rescindente, essendo vincolato in mododefinitivo non soltanto al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesselogico-giuridiche che ne costituiscono il necessario fondamento.Nel caso di specie, l’affermazione secondo cui la recidiva, ritenuta subvalente,non è ostativa all’estinzione della pena aveva ormai acquisito valore di giudicatointerno implicito, con conseguente preclusione di ogni ulteriore scrutinio sul punto.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, viceversa, avrebbe disatteso tale vincolo, procedendo a unarinnovata valutazione della rilevanza ostativa della recidiva e pervenendonuovamente a escludere l’estinzione della pena, in palese contrasto con il dictumrescindente.Infine, l’ordinanza impugnata contravverrebbe, altresì, al divieto di reformatioin peius, il quale impedisce di aggravare la posizione del condannato in sede dirinvio, atteso che la pronuncia rescindente avrebbe eliminato l’impedimentogiuridico all’estinzione della pena derivante dall’applicazione della recidiva ritenutasubvalente; laddove il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, riproponendo il giudizio di ostativitàdella recidiva, avrebbe, di fatto, ripristinato una situazione deteriore per ilcondannato, frustrando l’effetto favorevole conseguito in sede di legittimità.3. In data 24 aprile 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, la sentenza della Corte di appello diMilano in data 27 novembre 2018, irrevocabile il 12 gennaio 2019, avendo ritenutola sussistenza della recidiva reiterata in regime di equivalenza rispetto allecircostanze attenuanti riconosciute, precludeva, ai sensi dell’art. 172, settimocomma, cod. pen., la declaratoria di estinzione per prescrizione della pena inflittacon la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 1 giugno 2007.3. Nondimeno, tale valutazione è stata compiuta senza la previa fissazione diuna camera di consiglio partecipata e, dunque, al di fuori del contraddittorio tra leparti. Trattandosi di una decisione avente ad oggetto il merito della questione efondata sull’apprezzamento di elementi non scrutinati nel corso del precedentegiudizio, deve ritenersi integrata la violazione del disposto di cui all’art. 666,comma 3, cod. proc. pen.Invero, anche a voler ritenere che la decisione impugnata, al di là dellaformulazione adottata in dispositivo - ove si fa riferimento al rigetto dell’istanza –integri, in realtà, una declaratoria di inammissibilità, deve, comunque, osservarsiche il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può esserepronunciato de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,esclusivamente nelle ipotesi in cui l’istanza risulti priva dei requisiti stabiliti dallalegge e l’accertamento di tale carenza non implichi alcuna attività valutativa, nél’esercizio di apprezzamenti discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018,Evenienza, questa, palesemente non ricorrente nel caso di specie, nel quale ildecisum si fonda su un’interpretazione non univoca delle disposizioni diriferimento, segnatamente con riguardo alla nozione di applicazione della recidivareiterata nell’ipotesi in cui essa sia stata valutata in regime di equivalenza rispettoalle circostanze attenuanti riconosciute.[OSCURATO:PERSONA]’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento delsecondo, il quale potrà essere riproposto nell’ulteriore corso del procedimento.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con trasmissionedegli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissionedegli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.Così deciso il 21/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]