CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 5797/2020 depositata il 23 novembre 2020 dellaCorte di appello di Roma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 1Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/20261. ─ Il Tribunale di Roma ha definito il giudizio di opposizione adecreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ettore e [OSCURATO:PERSONA] diCostruzioni s.r.l. in liquidazione, poi fallita, e da [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, oltre che da Guido e [OSCURATO:PERSONA], revocando ilprovvedimento monitorio e pronunciando condanna al pagamento delleseguenti somme: euro 51.502,42, oltre interessi; euro 2.070.006,63,oltre interessi; euro 510.972,27, oltre interessi.L’ingiunzione era stata domandata da [OSCURATO:SOCIETA].,la quale aveva dedotto di essere creditrice del saldo di due conti correntie dell’importo maturato per lo sconto di trentacinque effetti cambiariscaduti e rimasti insoluti: i rapporti di conto corrente e di sconto eranointercorsi tra le due società e i debiti relativi erano stati garantiti confideiussione dai [OSCURATO:PERSONA].2. ─ [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostogravame che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 novembre2020, ha respinto.3. — I predetti hanno quindi impugnato per cassazione ladecisione della Corte di Roma. Lo hanno fatto prospettando due motividi ricorso. Al ricorso resiste do [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di PurpleSPV, che era intervenuta nel giudizio di merito assumendo di esserecessionaria del credito di cui si controverte. Sono state depositatememorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 81, 111 c.p.c. e 2697 c.c.. Il mezzo di censurainveste il tema della successione nel diritto controverso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi di [OSCURATO:SOCIETA]. Rilevano i ricorrenti che,a seguito della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] delle Marches.p.a., quale mandataria di REV [OSCURATO:PERSONA], si erano riservati ognieccezione quanto alla legittimazione di tali soggetti giuridici e che, aseguito della riassunzione del giudizio, interrotto per il fallimento dellaSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 2Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/2026società Ingg. Ettore e [OSCURATO:PERSONA] di Costruzioni, avevano«eccepito il difetto di legittimazione di intervenire nel presente giudiziooltre che la mancanza di prova in merito alla titolarità del diritto fattovalere». Deducono, inoltre, che le controparti, per dimostrare ilsubentro nella posizione creditoria, avevano richiamato l'avviso dicessione del 26 gennaio 2016, da cui sarebbe risultato il trasferimentodi alcuni crediti di [OSCURATO:SOCIETA].: non avevano di controdocumentato la situazione contabile della banca al 30 settembre 2015:dato, questo, che assumono essere dirimente, in quanto con la dettacessione del 26 gennaio 2016 non erano stati trasferiti tutti i crediti diBanca delle [OSCURATO:SOCIETA]., «ma solo quelli risultanti della situazionecontabile della banca al 30 settembre 2015, con esclusione dei crediti(in sofferenza) interessati da operazioni di cartolarizzazione e dei crediti(in sofferenza) risultanti dalla situazione contabile consolidata di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al 30 settembre 2015, di titolarità della controllataMedioleasing s.p.a.». Gli istanti lamentano, infine, che la Corteterritoriale non abbia ben compreso la loro eccezione fondatasull’estinzione del c.d. ente-ponte; essi non avevano difatti sostenutoche l’estinzione dell'originaria titolare del credito avesse determinatol'estinzione del credito stesso: avevano invece affermato che, estintosiil soggetto creditore, nessuna delle controparti aveva provato di esserel'effettiva titolare della pretesa creditoria.Il motivo è inammissibile.Si fa questione delle vicende occorse successivamente allacollocazione in amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], cuiha fatto seguito la costituzione del c.d. ente ponte ([OSCURATO:PERSONA] delleMarche s.p.a.), al quale sono state trasferite le posizioni giuridiche giàfacenti capo alla società sottoposta alla procedura concorsuale:posizioni inclusive dei crediti in sofferenza, poi ceduti, su disposizionedella Banca d’Italia assunta col provvedimento del 26 gennaio 2016, aun terzo soggetto. Si dibatte di quest’ultima cessione, attuatasi inSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 3Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/2026favore a REV [OSCURATO:PERSONA], dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]; in sede dimerito il tema controverso era rappresentato, precisamente,dall’oggetto del trasferimento in questione: si è discusso, cioè, se essocomprendesse o meno il credito per cui è causa.La Corte territoriale ha adottato, sul punto, una doppia ratiodecidendi. Ha anzitutto affermato che il credito per cui è causa era insofferenza a partire dal 2011 e che la cessione operata da [OSCURATO:PERSONA] aveva «riguardato i crediti in sofferenza risultanti dallasituazione contabile individuale di [OSCURATO:SOCIETA]. al 30settembre 2015», onde lo ricomprendeva. Ha poi rilevato che latitolarità del credito in capo a REV [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsipacifica, in quanto «non tempestivamente e specificamente contestata»dagli appellanti.Il motivo pone la questione della titolarità del rapportocontroverso. La successione nel diritto controverso — va qui ricordato— non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatioad processum, ma una questione di merito, attinente alla titolarità deldiritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda(Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208).Diversamente da quanto parrebbe supposto dai ricorrenti, la censuranon ha dunque attinenza alla legittimazione.Ciò detto, la Corte di appello, con la prima ratio decidendi, hadefinito la questione di merito relativa alla titolarità del rapportocontroverso sulla base di un accertamento di fatto: accertamentoriferito al contenuto del contratto di cessione adottato in esecuzione delprovvedimento della Banca d’Italia del 26 gennaio 2016. Taleaccertamento di fatto sfugge, come tale, al sindacato di legittimità; népuò essere censurato sotto il profilo di una ipotetica inosservanza delleregole relative all’onere della prova; si ricorda, in proposito, che laviolazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltantoSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 4Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/2026nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti(Cass. Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n.13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; cfr. pure Cass. 12 febbraio2004, n. 2707).La doglianza relativa alla seconda ratio decidendi è poiinammissibile. Difatti, qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idoneea sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 26 febbraio 2024, n.5102; Cass. 11 maggio 2018, n. 11493; Cass. 14 febbraio 2012, n.2108).La censura riferita all’estinzione del c.d. ente ponte è infine privadi concludenza: poiché in questa sede di legittimità non può essereposto in discussione l’accertamento di fatto della Corte di merito quantoal subentro di REV [OSCURATO:PERSONA] nel rapporto obbligatorio dedotto inlite, non può condividersi l’assunto dei ricorrenti per cui «nessuna dellecontroparti ha provato di essere l'effettiva titolare della pretesacreditoria».2. — Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 342 c.p.c., 1346, 1418 c.c. e 2 d.l. n. 185 del 2008, inrelazione all’art. 11 preleggi. Si censura la sentenza impugnata conriguardo al tema della contestata validità della commissione di massimoscoperto. Viene rilevato che con l'atto di appello era statoSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 5Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/2026specificamente contestato quanto affermato dal consulente tecnicod'ufficio e recepito dal Tribunale: si era dedotto, in particolare, che ilcontratto di conto corrente n. 16328, concluso il 9 ottobre 1993,conteneva, con riguardo alla predetta commissione, la sola «indicazionenumerica dello 0,625, senza alcuna indicazione sul criterio di calcolo perla determinazione del suo importo e della sua periodicità». Secondo gliistanti il consulente d'ufficio avrebbe dovuto rilevare la mancataspecifica determinazione della commissione di massimo scoperto eprocedere ad effettuare il conteggio chiesto dal Tribunale annullando gliaddebiti per la detta commissione almeno per il periodo ricompreso trail 1993 e il 2008: di contro il c.t.u. si era limitato ad affermare che labanca si era adeguata alle previsioni della l. n. 2 del 2009.Il motivo è fondato.La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il secondo motivodi appello, con cui si faceva questione della nullità della commissione dimassimo scoperto per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 c.c.e 117 t.u.b.. Ha richiamato, in breve, l’opinione del Tribunale, secondocui l’adeguamento dei contratti in corso alla disciplina di cui alla l. n. 2del 2009 (di conversione del d.l. n. 185 del 2008) escludeva la nullitàdella clausola per il periodo pregresso ove, in relazione a tale periodo,«non si rilevassero le ipotesi di nullità previste dalla predetta l. n.2/2009»; ha poi osservato che gli appellanti si erano «limitati ariproporre l’eccezione di nullità della c.m.s. per indeterminatezza, giàmotivatamente disattesa dal c.t.u.», onde la censura non intaccava «lamotivazione del primo giudice nella parte in cui [aveva] recepito lavalutazione del c.t.u. circa la prospettata nullità», risultando pertantonon rispondente al requisito della specificità di cui all’art. 342 c.p.c..Ora, l’esame dell’atto di appello (cui il Collegio ha accesso,facendosi questione di error in procedendo, rispetto al quale la Corte dilegittimità è giudice anche del fatto) conferma che l’odierna partericorrente ebbe a lamentare che il Tribunale avesse «completamenteSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 6Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/2026omesso di considerare che, come affermato dalla giurisprudenzamaggioritaria, devono considerarsi nulle per indeterminatezzadell'oggetto quelle clausole che in tema di commissioni di massimoscoperto ‘recano solo il valore percentuale della commissione rispetto eallo scoperto del conto senza alcuna specificazione sul concretomeccanismo di funzionamento della commissione’» (cfr. atto di appello,pag. 13).Come è evidente tale censura nulla ha a che vedere con ilrichiamato adeguamento dei contratti alla normativa che ha sottopostoa una nuova disciplina le commissioni di affidamento bancarie.L’art. 2-bis della cit. l. n. 2 del 2009 ha comminato la nullità delleclausole che prevedevano commissioni di massimo scoperto ove il saldodel cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore atrenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido; ha sancitoaltresì la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedevanouna remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione difondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentementedal prelevamento della somma, o che contemplavano unaremunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettivadurata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente; la norma hainoltre disposto che l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo nonpotesse comunque superare lo 0,5% per trimestre dell'importodell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione, e hastabilito che i contratti in corso alla data dell'entrata in vigore dellalegge di conversione del decreto dovessero essere adeguati a questedisposizioni entro centocinquanta giorni dalla stessa data. Alla suddettadisciplina è dunque estranea alcuna sanatoria della nullità da cui fosseroaffette le clausole relative alla commissione di massimo scopertopattuite in epoca anteriore all’entrata in vigore del nuovo assettoregolatorio della materia.Ebbene, come si è visto, i ricorrenti avevano per l’appuntoSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 7Numero registro generale 15377/2021Numero sezionale 1273/2026Numero di raccolta generale 9569/2026Data pubblicazione 14/04/2026censurato la sentenza di primo grado per non aver rettamenteapprezzato il contenuto della loro deduzione, con cui avevano lamentatola nullità parziale del contratto per l’indeterminatezza dell’oggetto dellacommissione in parola; non può certo sostenersi che essi non abbianoin tal modo validamente impugnato la pronuncia del Tribunale.3. — In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnatava dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma,la quale deciderà in diversa composizione e statuirà pure sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il secondo motivo e dichiara inammissibile il primo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di appello di Roma, la quale deciderà in diversacomposizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 17 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 15377/2021camera di consiglio 17.3.2026 8