CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31822/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19/01/2026, la Corte di appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza del ProcuratoreGenerale presso la Corte di appello di Catanzaro, ha revocato, nei confronti diVincenzo [OSCURATO:PERSONA], il beneficio della sospensione condizionale della penaconcessogli con decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Castrovillari in data 11/05/2015 e l’analogo beneficioconcessogli con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data29/11/2018.Ha altresì revocato il beneficio dell’indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] conordinanze del Tribunale di Castrovillari in data 19/11/2009 e in data 01/12/2010.[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza emessa dalla Corte di appello diCatanzaro in data 13/03/2024 alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione edeuro 1.000,00 di multa per il reato di ricettazione, consumato tra i mesi di aprilee di giugno 2010, risultando così responsabile di un delitto commesso nei cinqueanni successivi all’entrata in vigore della legge n. 241/2006 e incorrendonell’ipotesi di revoca di cui all’art. 1, comma 3, di tale legge.Inoltre il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che sussistessero i presuppostidi cui all’art. 168, ultimo comma, in relazione all’art. 164, ultimo comma, cod.pen., per la revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale dellepene rispettivamente inflitte con decreto penale emesso dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari in data 11/05/2015 e consentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 29/11/2018, inconsiderazione del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] ne aveva già fruito precedentemente duevolte ovvero con la sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 23/10/2003 econ la sentenza del Tribunale di Cosenza in data 15/02/2008.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di VincenzoAlbanese, denunciando con unico articolato motivo violazione di legge inrelazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 168 cod.pen. e 1 l.n. 241/2006, nonché mancanza assoluta e manifesta illogicità dellamotivazione.Secondo la difesa, se è pur vero che il reato oggetto della sentenza emessadalla Corte di appello di Catanzaro in data 13/03/2024 è stato commesso inepoca anteriore alla concessione dei benefici concessi con decreto penale emessodal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari in data11/05/2015 e con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data29/11/2018, doveva però tenersi conto del fatto che il richiamo alla revoca didiritto di cui all’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. era del tutto inappropriato; alpiù poteva essere richiamata l’ipotesi di cui all’art. 168, comma 2, cod. pen. maprevia verifica dell’eventuale superamento dei limiti di pena.La motivazione poi sarebbe del tutto carente circa la presenza dellecondizioni per la revoca dell’indulto.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato note scrittecon le quali ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato con riguardo alle censure relative alla revoca delbeneficio della sospensione condizionale della pena, mentre è inammissibile conriguardo alle censure relative alla concessione dell’indulto.2. Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della statuizione relativaall’indulto, perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe esposto le ragioni cheMa a fronte del chiaro tenore letterale della legge che prevede al comma 3dell’art. 1 della legge n. 241/2006 che «il beneficio dell'indulto è revocato didiritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata invigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna apena detentiva non inferiore a due anni» e a fronte di una condanna alla pena dianni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato diricettazione, consumato tra i mesi di aprile e di giugno 2010, successiva allaconcessione del suddetto beneficio, nessun ulteriore andava acquisito e nessunulteriore argomento era necessario per giustificare la decisione.Né il ricorrente contesta l’insussistenza dei sopra richiamati elementi che giàintegrano i presupposti per la revoca, che va disposta d’ufficio e che non richiedespecifiche valutazioni.Deve quindi concludersi che le doglianze sul punto sono manifestamenteinammissibili poiché la revoca dell’indulto deriva ex lege dall’accertamento consentenza irrevocabile di una condotta di reato commessa nei cinque annidall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, presupposto riscontrato nel casoin esame sulla base di un accertamento irrevocabile che non può essere piùcontestato dal ricorrente nel procedimento di esecuzione.3. Fondate sono le censure relative alla statuizione di revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena.Il provvedimento impugnato qualifica come obbligatoria la disposta revocadel beneficio della sospensione condizionale delle pene rispettivamente inflittecon decreto penale emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso ilTribunale di Castrovillari in data 11/05/2015 e con sentenza emessa dalla Cortedi appello di Catanzaro in data 29/11/2018, e richiama la disposizione di cuiall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., che stabilisce che la sospensionecondizionale della pena non può essere concessa più di una volta o al più unaseconda volta con una condanna ad una pena che, cumulata con quella inflittaprecedentemente, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.Nel caso di specie il presupposto della revoca viene ravvisato nel fatto chel’[OSCURATO:PERSONA] ne aveva già fruito precedentemente due volte ovvero con la sentenzadel Tribunale di Castrovillari in data 23/10/2003 e con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].Tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, quando il giudicedell’esecuzione interviene a revocare il beneficio concesso dal giudice dicognizione, superando i limiti di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. pen., deveverificare la sussistenza anche di altre condizioni.E difatti, come affermato da Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc.longo, Rv. 264381 – 01, «il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, commaquarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause nonfossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudicedell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo delgiudizio».Inoltre, in questa verifica, come ha precisato Sez. U, n. 36460 del30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01, deve tenersi presente che «è legittima larevoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta inviolazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causaostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, noninvestito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il poteredi revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendoconseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».Nessuna di queste verifiche risulta essere stata eseguita dal giudicedell’esecuzione, sicché la motivazione del provvedimento impugnato risulta deltutto carente.3. L’ordinanza deve essere, quindi, annullata limitatamente alla statuizionedi revoca della sospensione condizionale della pena, disponendo nuovo giudizioper una completa rivalutazione dei presupposti per la revoca alla luce dei principisopra richiamati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensionecondizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte diappello di Catanzaro.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]