Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 04597/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia, da parte -per quanto qui rileva- dell'imputato ai nnotivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattannento sanzionatorio irrogato per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, connma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — O).

3. Alla pronuncia di inamnnissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Annmende.

Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Milano, preso atto della rinuncia, da parte -per quanto qui rileva- dell'imputato ai nnotivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattannento sanzionatorio irrogato per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, connma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — O). 3. Alla pronuncia di inamnnissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Annmende. Così deciso in Roma, il 10/11/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 04597/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris