CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le indagini preliminari delTribunale di BolzanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto del presente giudizio è l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Bolzano del 26 marzo 2026 con la quale, ex art.263,comma 5, cod.proc.pen., è stata rigettata l’opposizione che [OSCURATO:PERSONA] avevapresentato avverso il provvedimento del Pubblico ministero che aveva rigettatoun’istanza di restituzione di cose sequestrate.In particolare, il 31 ottobre 2025 i Carabinieri avevano fermato per strada esottoposto a perquisizione tre soggetti, gravemente indiziati di un furto commessolo stesso giorno presso l’Hotel CIR di Valgardena. Tra questi [OSCURATO:PERSONA], inpossesso del quale venivano trovate numerose banconote di danaro, per unammontare complessivo di euro 2.120,00; le banconote venivano sequestrate,insieme agli indumenti indossati dall’indagato.Il 3 novembre successivo il Pubblico ministero emetteva decreto di convalidadel sequestro, che si limitava a qualificare i beni come corpo di reato o cosa adesso pertinente, senza indicare le ragioni investigative per le quali il sequestroprobatorio dovesse rimanere in essere. Peraltro, la parte non proponeva istanzadi riesame e, pertanto, il vincolo rimaneva confermato.Solo il 4 dicembre 2025, il [OSCURATO:PERSONA] presentava un’istanza di restituzionedirettamente al Pubblico ministero, il quale rigettava, motivando sulla circostanzache erano «ancora in corso le indagini».Su opposizione della parte, ritualmente presentata in data 12 dicembre 2025,il G.i.p. ha emesso il provvedimento di rigetto de quo, rilevando che il sequestrosi colloca «nell’ambito di un’indagine riguardante numerosi furti commessi indiverse località del territorio provinciale, da un gruppo di uomini travisati, con lostesso modus operandi, presso vari esercizi alberghieri e, nello specifico, in seguitoal furto di denaro perpetrato la notte del 31.10.2025 presso l’albergo CIR sito inSelva di [OSCURATO:PERSONA] i cui autori venivano identificati […]»; in particolare,riconduceva il mantenimento del vincolo «alla finalità di identificare, anche amezzo degli effetti personali (capi di abbigliamento) sequestrati, gli autori dinumerosi furti oggetto d’indagine, nonché a quella di ricollegare il danarosequestrato ai medesimi furti […]» .2. Avverso il provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione AmarildoCami, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico e articolato motivodi impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Deduce il ricorrente un vizio di carenza della motivazione e di violazione di leggecon riferimento agli artt.262 e 263 cod.proc.pen., in relazione alla mancatarestituzione dei beni oggetto di sequestro.In particolare, la motivazione sulle finalità probatorie del sequestro sarebbecarente sia nel decreto di rigetto del Pubblico ministero, sia nel provvedimento conil quale il G.i.p. ha rigettato l’opposizione; il mero riferimento a non meglioprecisati «accertamenti in corso» non consentirebbe all’interessato un effettivocontrollo sulla legittimità del vincolo e violerebbe il principio di proporzionalità delsequestro implicito nella previsione dell’art.262 cod.proc.pen.Specie con riferimento al danaro, il vincolo non troverebbe spiegazione, attesoche «in nessuno degli atti è menzionato l’oggetto materiale del reato».Il riferimento del G.i.p. ad indagini su molteplici furti non sarebbe inoltrepertinente, atteso che il sequestro era stato disposto sul solo episodio del 31ottobre.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2. Occorre premettere che, ormai pacificamente, l'ordinanza del G.i.p. che anorma dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., provvede sull'opposizionedegli interessati avverso il decreto del P.M. di rigetto della richiesta di restituzionedelle cose in sequestro […], è ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicatidall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep.2009, Rv. 242290 - 01).Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate di cui agli artt.262,263 cod.proc.pen., prevede che la parte debba rivolgersi al Pubblico ministero, ilquale deve provvedere con decreto motivato; in caso di rigetto, la stessa puòproporre opposizione davanti al G.i.p. La procedura ha ad oggetto non già lalegittimità del sequestro (cui è destinata la procedura del riesame di cui all’ art.324 cod.proc.pen.), ma il principio fissato all’art.262, comma 1, cod.proc.pen. inragione del quale «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova,le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto».In tema di sequestro probatorio, l'istanza di restituzione impone al Pubblicoministero, ed in caso di opposizione al Giudice per le indagini preliminari, la verificasulla necessità di mantenere il vincolo reale a fini di prova, atteso che il sequestronon può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamentodell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misuraincidente sul diritto di proprietà e sulla libertà di iniziativa economica (Sez. 6, n.34797 del 08/10/2020, Gisolfi, Rv. 280175 - 01)Orbene, l’intera materia del sequestro probatorio, in tutte le fasi del relativoprocedimento, compresa la procedura incidentale attivata dalla parte conun’istanza di restituzione, va oggi improntata al principio di proporzionalità.Tale principio è espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea e dagli artt.49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Anche nellagiurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi ingioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito unsacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu 13 ottobre 2015, UnspedPaket [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. A. S. c. Bulgaria).L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, conriferimento al sequestro probatorio, è stato affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte nella sentenza n. 5876 del 28/01/2004 (Rv. 226711 - 01) ed è statoulteriormente ribadito dalla sentenza Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Rv.273548 - 01). La Suprema Corte ha confutato l'argomento dell'autoevidenza delnesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato; a fondamento deipropri rilievi, ha posto un argomento costituzionalmente orientato, evidenziandoche la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e primo Protocollo addizionale CEDUpostula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporaneaindisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, sianoesplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione. La sentenzan. 36072 del 19/04/2018 ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio -così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenticorpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia contospecificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n.36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01).Incombe, dunque, in capo a Pubblico ministero (e al G.i.p. in funzione dicontrollo), un onere di verifica finalizzato ad evitare che il vincolo reale, eccedendole proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comportiun'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dalvincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fineperseguito.Tale onere non può riguardare la sola fase dell’adozione della misura, ma deveinvestire anche la sua successiva dinamica esecutiva e, quindi, anche un eventualeprocedimento attivato dalla parte per la restituzione delle cose sequestrate, comenel caso che ci occupa.Nel presente caso, a seguito d’istanza di restituzione della parte, il Pubblicoministero si era limitato ad affermare che i beni non potevano essere restituitiperché erano in corso indagini, con motivazione sintetica, in considerazione dellerichiesta di restituzione; il Giudice per le indagini preliminari ha, invece, fornito piùconcrete indicazioni circa l’esigenza di risalire agli autori di una serie di furti, anchemotivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm inproc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01).Sebbene, infatti, l'onere motivazionale debba essere valorizzato, lo stesso deveessere contemperato con la naturale segretezza che accompagna la specifica fasedelle indagini, laddove non è possibile sindacare, nella presente sede, il grado dispecificità della motivazione.È la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018 che,affermando il principio di proporzionalità ed il correlato onere motivazionale, haanche evidenziato che i precisi confini di tale onere non possono essere stabiliti invia astratta, dovendo comunque ricordarsi che […] è lo stesso legislatore ad averestabilito come idonea ad integrare il requisito una «concisa» esposizione dei motivi(Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548 - 01);ciò tanto più vale per la motivazione di un’ordinanza in materia istruttoria chevenga emessa nella fase delle indagini, per sua natura connotata da segretezza.La motivazione del G.i.p., benché concisa, dà sufficientemente conto del fattoche sono in corso ulteriori indagini e di quale sia il vincolo strumentale tra le cosein sequestro e le esigenze di ricerca della prova, con ciò assolvendo l’oneremotivazionale e operando un ragionevole bilanciamento con il contrappostointeresse che tutela la segretezza delle indagini.Quanto all’ulteriore doglianza espressa nel ricorso, secondo la quale il danaronon sarebbe menzionato quale oggetto materiale del reato, è disattesa dagli atti,del 31 ottobre abbia avuto ad oggetto anche somme di danaro.Quanto alla deduzione secondo la quale il riferimento del G.i.p. ad indagini sumolteplici furti non sarebbe pertinente, atteso che il sequestro era stato dispostosul solo episodio del 31 ottobre, non merita accoglimento. Come già rilevato infatti,oggetto della procedura incidentale per la restituzione non è già la genesi delvincolo e la sua legittimità ma, invece, lo scrutinio sull'opportunità di mantenere ilsequestro già disposto, nella fase procedimentale in cui sia stata richiesta larestituzione.3. In ragione delle considerazioni esposte il ricorso deve ritenersi infondato edeve essere rigettato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]