CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confer- mato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 10 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e trasporto di hashish del peso di 7,014 kg.). Con la medesima sentenza, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha applicato la pena di anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro diecimila di multa nei confronti di Pas- sante Alfredo in relazione al reato suindicato. 2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 2.1. VITIELLO (due motivi di impugnazione) 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, basato sull'erroneo presupposto della natura utilitaristica della confessione resa e senza considerare l'assenza di precedenti penali. 2.1.2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] (unico motivo di impugnazione). 2.2.1. Violazione degli artt. 599 bis cod. proc. pen. e 99 cod. pen. per errore nell'entità dell'aumento della pena detentiva per la recidiva, effettuato nella misura di due terzi, anziché della metà. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo del ricorso proposto dal Vitiello, va premesso che, in materia di circostanze attenuanti generiche, tra gli elementi positivi, che possono suggerire la necessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confes- sione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o processuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per es- sere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Ciò posto, con motivazione immune da censure la Corte territoriale non ha con- cesso le circostanze attenuanti generiche, escludendo la rilevanza della confessione del Vitiello per l'estrema gravità del quadro probatorio a suo carico, in quanto era stato osservato dagli organi di P.G. mentre lanciava dal finestrino dell'autovettura l'involucro contenente lo stupefacente. Inoltre, la Corte di appello ha logicamente considerato ininfluente lo stato di incensuratezza del Vitiello, stante la sua giovane età. Relativamente al secondo motivo di ricorso del Vitiello, non emerge nessuna di- sparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato giu- dicato con rito ordinario; al contrario, il [OSCURATO:PERSONA] si è giovato della diminuzione di pena conseguente all'accesso al rito alternativo del cd. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. e, in ogni caso, gli era irrogata una pena finale di entità superiore rispetto al complice. 3. In ordine all'unico motivo del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] va osservato che tale imputato era gravato da recidiva reiterata e specifica, per cui, ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'aumento di pena è stato correttamente determinato nella misura di due terzi. 4. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti -al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021.