CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2020
Cassazione n. 01534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 14239-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del controricorso; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la SENTENZA N. 280/2020 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 5/3/2020; udita la relazione della causa svolta nell ’ adunanza non partecipata del 2 9 / 1 1 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Lacorte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto la revocazione che la s.s. [OSCURATO:PERSONA] proposto, Ric. 2020 n. 14239 -Sez. 2 -CC del 29 novembre 20 22 a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso la sentenza pronunciata dalla stessa corte in data 28/6/2018. 1.2. La corte, al riguardo, ha ritenuto che, sebbene la sentenza impugnata fosse incorsa in un errore di fatto, lì dove aveva affermato che “dal grafico allegato alla consulenza tecnica d’ufficio posta a base della sentenza n. 615/2014 del Tribunale di Salerno risultava che la fascia di terreno riportata nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particelle 167, 168 e 169, vale a dire quella di proprietà [OSCURATO:PERSONA], è quella dove la società Rosale pretendeva di installare il cancello”, laddove, in realtà, l’ausiliario aveva espressamente evidenziato nella relazione peritale che “il tratto iniziale dello stradone su cui è posizionato il cancello oggetto dell’azione di manutenzione ricade bella particella 98 del foglio 29 e, dunque, su un fondo appartenente a terzi ([OSCURATO:PERSONA]) e non agli attuali convenuti”, tale inesatta percezione della realtà era, tuttavia,priva del carattere della decisività “non essendo sufficiente ex se a determinare il mutamento dell’esito della controversia definita con la pronuncia impugnata per revocazione”. 1.3. Ed infatti, ha osservato la corte, quand’anche la corte d’appello avesse correttamente rilevato che il cancello in questione insisteva sul terreno censito in catasto al foglio 29, particella 98, e non su quello identificato dal foglio 29, particelle 167, 168 e 169, sarebbe comunque giunta alla conclusione che la società appellata “non aveva né la proprietà, né il possesso del tratto iniziale dello stradone, a tutela del quale aveva proposto la domanda introduttiva del giudizio, per non ricadere lo stesso sul fondo di sua proprietà, acquistato con atto pubblico di cessione di azienda per notaio Mazzarella del 3 novembre 1995 ed identificato nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particella 33”, sicché, pur in mancanza dell’errore di fatto Ric. 2020 n. 14239 -Sez. 2 -CC del 29 novembre 20 22 consistito nell’affermazione dell’ubicazione del cancello sulla consistenza immobiliare dei [OSCURATO:PERSONA], anziché su quella di [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non avrebbe potuto avere un esito diverso, non essendo comunque configurabili i presupposti per il positivo esperimento dell’azione di cui agli artt.1170 c.c. e 703 c.p.c.. 1.4. L’errore di fatto commesso dalla corte d’appello, pertanto, lì dove ha sostenuto che il fondo sul quale è sito il cancello è quello riportato nel catasto del Comune di Eboli al foglio 29, particelle 167, 168 e 169 (appartenente ai [OSCURATO:PERSONA]), e non quello distinto al foglio 29, particella 98 (appartenente a [OSCURATO:PERSONA]), non si pone in un rapporto di causalità necessaria con la sentenza impugnata poiché la decisione sulla domanda di manutenzione del possesso, anche se la consulenza tecnica fosse stata adeguatamente esaminata, non sarebbe stata diversa. 1.5. Ed infatti, anche nel caso in cui la corte d’appello avesse puntualmente riscontrato che il cancello era installato sul tratto iniziale dello stradone del fondo censito al foglio 29, particella 98 (appartenente a [OSCURATO:PERSONA]), l’esatta percezione di tale circostanza non avrebbe comunque consentito l’accoglimento della domanda di manutenzione poiché, in realtà, la società appellata ha la proprietà e il possesso non di quel cespite ma di quello confinante, riportato al foglio 29, particella 33, per cui, in definitiva, ha concluso la corte, l’errore di fatto dalla stessa denunciato non ha avuto il carattere dell’essenzialità “in ragione della mancanza, in capo a tale società, della proprietà e del possesso del tratto dello stradone per il quale era stato incardinato il procedimento previsto dagli artt. 1170 cod.civ. e 703 c.p.c.”.Ric. 2020 n. 14239 -Sez. 2 -CC del 29 novembre 20 22 1.6. La s.s. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 18/5/2020 a [OSCURATO:PERSONA] e trasmesso per la notifica ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella dichiarata qualità coeredi di [OSCURATO:PERSONA],il 21/5/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 1.2. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La Corte prende atto che il ricorso non risulta essere stato ritualmente notificato ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali coeredi di [OSCURATO:PERSONA] e già contumaci nel giudizio di revocazione. 2.2. La società ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 23/5/2020, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. 2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il compimento degli adempimenti indicati in premessa e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.Ric. 2020 n. 14