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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 38173/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO 1.Hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo relativa a giudizio di applicazione pena, il Procuratore generale presso la Corte di appello Brescia e gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi sono stati fissati con procedimento ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. e trattati all'udienza del 20 settembre 2021.

In esito all'udienza veniva emesso il seguente dispositivo "annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP".

Erano, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In sede di collazione del dispositivo se ne è constatato, di ufficio, l'errore materiale in relazione all'annullamento della statuizione sulla espulsione con rinvio al giudice del merito in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, essendo stata applicata la pena della reclusione inferiore ad anni due, è preclusa, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. l'applicazione della misura di sicurezza: il ricorso del Procuratore generale doveva, pertanto, con riguardo alla posizione di tale imputato, rigettato.

Viceversa, era corretto l'annullamento per la mancata pronuncia sulla espulsione per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena superiore a quella di anni due di reclusione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990.

Si impone, pertanto, con l'odierna procedura fissata ai sensi dell'art. 625-bis comma 3, cod. proc. pen. vertendosi in ipotesi di correzione di mero errore materiale, la correzione del dispositivo riportato nel ruolo di udienza, come precisato in dispositivo in guisa che, il dispositivo corretto, deve ritenersi il seguente: "annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP.

Rigetta nel resto il ricorso del P.G..

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende".

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento fissato in camera di consiglio n. 9 del Ruolo, RG n. 15233/2021, riportato nel ruolo di udienza, inserendo, dopo la parola "espulsione", l'inciso "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" e dopo il primo capoverso, "Rigetta nel resto il ricorso del P.G.", prima dell'accertamento di inammissibilità dei ricorsi degli imputati.

Manda alla cancelleria di eseguire le annotazioni sull'originale dell'atto.

Roma, 6 ottobre 2021 Il Consigliere rei [OSCURATO:PERSONA] ordan na Petruzzellis DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/9/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1.Hanno proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo relativa a giudizio di applicazione pena, il Procuratore generale presso la Corte di appello Brescia e gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi sono stati fissati con procedimento ai sensi dell'art.611 cod. proc. pen. e trattati all'udienza del 20 settembre 2021. In esito all'udienza veniva emesso il seguente dispositivo "annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP". Erano, invece, dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In sede di collazione del dispositivo se ne è constatato, di ufficio, l'errore materiale in relazione all'annullamento della statuizione sulla espulsione con rinvio al giudice del merito in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti, essendo stata applicata la pena della reclusione inferiore ad anni due, è preclusa, ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen. l'applicazione della misura di sicurezza: il ricorso del Procuratore generale doveva, pertanto, con riguardo alla posizione di tale imputato, rigettato. Viceversa, era corretto l'annullamento per la mancata pronuncia sulla espulsione per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena superiore a quella di anni due di reclusione in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Si impone, pertanto, con l'odierna procedura fissata ai sensi dell'art. 625-bis comma 3, cod. proc. pen. vertendosi in ipotesi di correzione di mero errore materiale, la correzione del dispositivo riportato nel ruolo di udienza, come precisato in dispositivo in guisa che, il dispositivo corretto, deve ritenersi il seguente: "annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla misura di sicurezza dell'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, Ufficio GIP. Rigetta nel resto il ricorso del P.G.. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende". P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza emessa dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento fissato in camera di consiglio n. 9 del Ruolo, RG n. 15233/2021, riportato nel ruolo di udienza, inserendo, dopo la parola "espulsione", l'inciso "nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]" e dopo il primo capoverso, "Rigetta nel resto il ricorso del P.G.", prima dell'accertamento di inammissibilità dei ricorsi degli imputati. Manda alla cancelleria di eseguire le annotazioni sull'originale dell'atto. Roma, 6 ottobre 2021 Il Consigliere rei [OSCURATO:PERSONA] ordan na Petruzzellis DEPOSIT