CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2023
Cassazione n. 36590/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32477/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro R.G. 32477/2020 Cron. Rep. C.C. 20/11/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 54 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di TORINO n. 688/2020depositata il 06/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAe [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 27 marzo 2013, n. 103, accolse la domanda di revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che il Tribunale dichiarò inefficace, nei confronti degli attori, l’atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato dalla notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 14 dicembre 2007, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alcuni immobili (fabbricati e terreni) ivi indicati; che, impugnata la decisione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 10 luglio 2015, n. 1358, confermato l’accoglimento della domanda di revocatoria, accolse in parte l’appello, eliminando la statuizione di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni; che la decisione di secondo grado fu impugnata dai soccombenti Guerra e Gaia e la Corte di cassazione, con ordinanza 29 gennaio 2018, n. 2080, dichiarò il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione; che, intervenuto in tal modo il giudicato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno introdotto, con atto di citazione davanti alla Corte d’appello di Torino, un giudizio per ottenere la revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 1) e n. 2), e dell’art. 396 cod. proc. civ., della precedente sentenza della medesima Corte d’appello, in quanto asseritamente fondata sul dolo delle controparti nei loro confronti; che nel giudizio si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’inammissibilità della domanda; che, su richiesta degli attori, il contraddittorio è stato esteso a [OSCURATO:PERSONA], la quale si è costituita associandosi alla domanda di revocazione straordinaria promossa dagli attori; che la Corte d’appello, con sentenza del 6 luglio 2020, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta, condannando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre ha compensato le spese tra gli attori e [OSCURATO:PERSONA]; che contro la sentenza della Corte d’appello di Torino propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto affidato a due motivi; che resistono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso e [OSCURATO:PERSONA] con un separato controricorso. Considerato che, con successivo atto depositato prima della discussione in camera di consiglio e sottoscritto anche dal difensore, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Gaia hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, con contestuale richiesta di compensazione delle spese; che alla rinuncia hanno aderito i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Falaguerra, con l’assistenza del loro difensore; che [OSCURATO:PERSONA] – la quale è, in sostanza, una ricorrente incidentale adesiva – a mezzo del nuovo procuratore costituito ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, comunque, di aderire alla rinuncia dei ricorrenti; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, con compensazione integrale delle spese tra tutte le parti; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione medesima. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa integralmente le relative spese tra tutte le parti. Così deciso in