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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 1980

Cassazione n. 14819/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la condotta oppositiva del ricorrente è stata rilevata sia nella fase in cui gli operanti avevano cercato di separarlo dal contendente sia nella successiva fase in cui aveva spintonato i predetti, colpendo uno di essi e procurandogli lesioni; Ritenuto che il secondo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'assenza di elementi tali da consentire una ricostruzione delle cause dell'originaria lite e soprattutto della sproporzionata reazione nei confronti degli operanti, che cercavano solo di placare il ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1980 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è generico e manifestamente infondato, in quanto la condotta oppositiva del ricorrente è stata rilevata sia nella fase in cui gli operanti avevano cercato di separarlo dal contendente sia nella successiva fase in cui aveva spintonato i predetti, colpendo uno di essi e procurandogli lesioni; Ritenuto che il secondo motivo, relativo all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dell'assenza di elementi tali da consentire una ricostruzione delle cause dell'originaria lite e soprattutto della sproporzionata reazione nei confronti degli operanti, che cercavano solo di placare il ricorrente; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14819/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris