CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07218/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22971/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piccioni;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n. 580/06/2021, depositata in data 2 febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzal’Agenzia delle entrate notificava al ricorrente, esercente laprofessione di avvocato, l’avviso di accertamento n.TK7011300919/2016, con il quale recuperava a tassazione, perNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026l’anno di imposta 2012, costi ritenuti non inerenti per complessiviData pubblicazione 25/03/2026Euro 87.457,00.Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma lamentandone la nullità, per quantoancora rilevi, per vizi della sottoscrizione e della motivazione.La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto l’operatodell’Ufficio.2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissionetributaria regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado.In particolare, riteneva insussistente l’asserita mancanza del poteredi firma in capo al sottoscrittore dell’atto, in quanto nella speciedoveva ritenersi rispettato il limite di valore (Euro 100.000,00)indicato nella delega dovendo essere presi in considerazione a talfine solo gli importi delle imposte (non anche le sanzioni e gliinteressi); inoltre, riteneva non pertinenti le spese (per carburante,locazione, manutenzione dell’abitazione, ristorazione, viaggi edacquisti) dedotte come costi.3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionaleha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a duemotivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.È stata, quindi, depositata una proposta di definizioneaccelerata del giudizio dal seguente tenore:Il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte manifestamenteinfondato.Quanto al secondo motivo di impugnazione, nel quale ilricorrente contesta sostanzialmente la violazione dell’art. 42 DPR.600/1973 sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fattodecisivo e controverso per il giudizio, lo stesso è da ritenereinammissibile poiché si imbatte nella preclusione di cui all’art. 384ter c.p.c. in tema di c.d. “doppia conforme”. La giurisprudenza dilegittimità ha infatti sancito il principio, ormai granitico sul punto,per cui in presenza di un conforme pronunciamento di merito nei dueNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026gradi di giudizio, il ricorso in Cassazione per difetto di motivazione èNumero di raccolta generale 7218/2026proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, D2a,ta 3pu,b belic a4zio ne 25/03/2026del primo comma dell’art. 360 c.p.c. Nelle ipotesi di “doppiaconforme” (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 2012,ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazionedi cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre2012), per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5 c.p.c. il ricorrente in Cassazione deve infatti indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono traloro diverse. (cfr. ex multis Cass. n. 5947/2023; n. 26774/2016; insenso conforme: Cass. Sez. U. n. 22430/2018). Cosa che, nel casodi specie, non può dirsi essere avvenuta, essendosi limitato l’odiernoricorrente ad una mera riproposizione, assolutamente inammissibilein questa sede, delle doglianze di merito già valutate e giudicateconformemente nei precedenti gradi di giudizio, senza maievidenziarne invece eventuali punti di contrasto. Ed invero quello chesembra chiedere il ricorrente a codesta Corte di legittimità sotto ilprofilo dell’ommessa motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,risulta essere in realtà la surrettizia richiesta di una nuovavalutazione nel merito la quale, come noto, è assolutamenteinammissibile nell’odierna sede.Ciò detto, il presente motivo è comunque da ritenersiinfondato, considerato che in gran parte della sentenza di secondogrado viene data in ogni caso debita risposta ai motivi di gravamecirca l’asserita irregolarità della delega e l’illegittimità del potere difirma (quale fatto controverso e decisivo per il giudizio), per cui nonsi capisce dove sarebbe allora da individuare il relativo difetto dimotivazione.Con riguardo, poi, al primo motivo, lo stesso è da ritenersiinammissibile nonché manifestamente infondato. Con riferimentoalla natura della delega alla sottoscrizione dell’avviso diNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026accertamento ex art. 42 DPR. n. 600/1973, va evidenziatoData pubblicazione 25/03/2026innanzitutto come anche di recente la Suprema Corte abbianuovamente chiarito come la stessa vada considerata quale delega“di firma” e non “di funzioni”, tale per cui la stessa può avvenire“anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazionenominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualificarivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successivaverifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario delladelega stessa” (cfr. ex multis Cass. Ord. n.31884/2024). Alla luce diciò ogni doglianza del ricorrente in punto di presunte irregolaritàcirca la nominatività della delega non ha alcun fondamento. Quantopoi alle altre presunte irregolarità lamentate, prima fra tutte quellarelativa al potere di firma (limitato, nel caso di specie, ad atti il cuiimporto massimo non superi euro 100.000,00), va osservato comeil ricorrente, pur avendo contestato il valore attribuito a siffattadelega, ha omesso di riprodurne doverosamente il contenuto,contravvenendo così al principio di autosufficienza del ricorso perCassazione in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. Se è vero,infatti, che il principio di autosufficienza non deve essere interpretatoin modo eccessivamente formalistico e non può quindi tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, è altrettanto vero, però, che nel casoin cui senza l'esame di quell'atto o di quel documento lacomprensione del motivo di doglianza e degli indispensabilipresupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione dellasua decisività, risulterebbero impossibili, proprio come nel caso ciriguarda, lo stesso debba essere indicato e poi allegato in modo taleda consentirne l'immediata reperibilità e l'agevole lettura da partedel giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 27298/2025;Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640). Considerato che ilrelativo motivo di doglianza è sostanzialmente incentrato tutto sulcontenuto della delega, e ciò con particolare riguardo al valore sogliaivi indicato in relazione al potere di firma del delegato, l’omessaNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026allegazione della stessa e la mancata trascrizione dei punti contestatiData pubblicazione 25/03/2026rendono lo stesso inammissibile per difetto di autosufficienza.In ogni caso, anche a voler entrare nel merito della questione,non può che ribadirsi quanto già detto in precedenza circa la naturadella delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento la qualedeve essere considerata quale delega “di firma” e non “di funzioni”,con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma puòavvenire anche mediante ordini servizio in quanto realizza un merodecentramento burocratico senza alcuna rilevanza esterna, avendovalore solo nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio erestando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante(cfr. ex multis Cass. 19473/2021). La scelta contenuta nell’ordine diservizio sulle modalità oggettive di delega di firma (come quellarelativa agli importi massimi, propria del caso di specie) non puòessere pertanto contestata dal contribuente, attenendoall’organizzazione interna dell’Ufficio, senza avere alcuna rilevanzaesterna.Anche per tali ragioni, quindi, il ricorso è da ritenersi infondato.Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione dellacausa con istanza depositata il 9-10/12/2025.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 6 marzo 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. «la violazione e falsaapplicazione art. 42 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972 e artt. 7e 17 D. Lgs. 472/1997»; ribadisce il difetto di legittimazione attivadel funzionario delegato dal capo dell’ufficio con riguardo al valoredell’atto sottoscritto, per il superamento del limite quantitativoimposto dalla delega. Sostiene che ai fini della validità dell’atto illimite indicato nella delega deve ricomprendere anche gli interessi ele sanzioni.Numero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/20261.1. Il motivo, pur ammissibile, è infondato.Numero di raccolta generale 7218/20261.2. Il patrono erariale ha eccepito l’inammissibilDitatàa pudbbeliclalazio ne 25/03/2026doglianza sotto un duplice profilo: da un lato, perché finalizzato achiedere una rivalutazione di elementi di merito della causa,dall’altro, perché redatto in violazione del ‘principio diautosufficienza’ del ricorso per cassazione, non essendo la delegariportata nel corpo di questo.L’eccezione è infondata: sotto il primo aspetto è sufficienteosservare che il motivo non richiede affatto un apprezzamento difatto da parte di questa Corte, bensì unicamente la valutazione dellaconformità alla legge (artt. 42 e 54 cit.) della decisione gravata;sotto il secondo profilo la delega di firma, pur non essendo riportatanel corpo del ricorso, è allegata a quest’ultimo (n. 7), ciò che,soprattutto alla luce della giurisprudenza sovranazionale, esclude ilvulnus dedotto dall’ADE.1.3. Ciò posto, nel merito la quaestio iuris devoluta con ilmotivo è stata di recente risolta da questa Corte (Cass. 12/01/2026,n. 651).Si è condivisibilmente affermato che è pur vero che l'avviso diaccertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto,sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio,è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulleimposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se ilcontenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in viagenerale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto.(Cass. Sez. 5, 03/11/2022, n. 32386, in ipotesi di superamento dellimite quantitativo).Si deve tuttavia rilevare come tale limite, indicato senzaspecificazioni, non possa che riferirsi all’importo delle imposterecuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. Tale dato èagevolmente ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle normeprocessuali – nella specie l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026richiamato dall’art. 4bis e dall’abrogato art. 17bis del d.lgs. cit. - cheNumero di raccolta generale 7218/2026indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinaDzaiota npueb bldicaezlio ne 25/03/2026valore delle controversie, quantificato nell'importo del tributo alnetto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'attoimpugnato, fatta salva l’ipotesi delle controversie relativeesclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il cui valore è costituitodalla somma di queste.Si è, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: l'avvisodi accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto,sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio,è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulleimposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se ilcontenuto della delega di firma, emessa dal capo dell'ufficio in viagenerale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto,in relazione al limite quantitativo in essa determinato; tuttavia talelimite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delleimposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori, fattasalva l’ipotesi di atti relativi alla esclusiva irrogazioni di sanzioni, ilcui valore è costituito dalla somma di queste: il dato è ricavabile dalsistema, se solo si pone mente alle norme processuali - nella speciel’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 4bis el’abrogato art. 17bis del d.lgs. cit. - che così indicano, a vari fini, ilcriterio da seguire per la determinazione del valore dellecontroversie.1.4. Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione delprincipio sopra enunciato, atteso che ai fini del limite quantitativoindicato nella delega ha considerato solo le maggiori imposteliquidate, senza calcolare sanzioni ed interessi.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«omessa o insufficientemotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti» ovvero sulleNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026‘argomentazioni dedotte dalla società nelle sue difese sin dal primoData pubblicazione 25/03/2026grado di giudizio in ordine al corretto esercizio del potere sostitutivoda parte del delegatario dell’atto’ (pag. 16). In particolare, la CTRavrebbe omesso qualsiasi pronuncia: a) sulla qualifica deldelegatario, ‘non munito del livello gerarchico che permette lasottoscrizione’; b) sulla motivazione della delega; c) sullanominatività della stessa e d) sulla sua scadenza.2.1. Il motivo, come eccepito dal patrono erariale, èinammissibile.2.2. Precisamente, inammissibile è la doglianza relativaall’omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.2.2.1. L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazioneintrodotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabileratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenzeemesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorsoper cassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unlato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esauriscenella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa edNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delNumero di raccolta generale 7218/2026semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. DaStae pzub.b licUaz.io ne 25/03/202607/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass.08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).2.2.2. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile inCassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).2.2.3. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processotributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoper cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattodecisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottaData pubblicazione 25/03/2026in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).2.2.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora lesentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere diallegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.Nella specie, non solo le sentenze di merito sono fondate sullemedesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), per cui incombevaal ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegare che, dicontro, le due decisioni si fondavano su ragioni diverse, ma gliasseritamente omessi lungi dall’integrare ‘fatti’ nell’accezione sopraevidenziata, integrano ‘argomentazioni’ giuridiche.2.3. La doglianza è inammissibile, altresì, ove ricondotta allaviolazione dell’art. 112 c.p.c. (norma non indicata sia nel titolo sianel corpo del motivo, ma sostanzialmente evocata in esso) perl’omessa motivazione/decisione sulle medesime argomentazioni.2.3.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarliData pubblicazione 25/03/2026compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).2.3.2. Nella specie il ricorrente non solo non ha riprodotto nelcorpo del ricorso le parti degli atti (impugnazione originaria ed attodi appello) in cui avrebbe proposto le doglianze in scrutinio manemmeno, e prima, ha indicato in quale segmento processuale delgiudizio le stesse sarebbero state sollevate. Anzi, con una certaconfusione fa riferimento indistintamente a ‘difese sin dal primogrado di giudizio’ (pag. 16 del ricorso), ‘contestazione proposta giànel primo giudizio’ (pag. 17) e questione ‘devoluta al Giudice diappello’ (pag. 18).Di qui l’inammissibilità del motivo.3. Il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380bis comma 3 c.p.c. contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit.,codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che laconformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta erifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).Pertanto, la parte ricorrente va condannata al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, della somma equitativamentedeterminata di Euro 3.000,00 oltre al pagamento dell’ulterioresomma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parteNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoData pubblicazione 25/03/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Numero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Avviso di accertamento -Costi non inerenti - IRPEF, IVA edMaria [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - IRAP 2012 - Delega - Indicazionedi importo massimo - Rilevanza -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - EscluRsi.oGne.N - .O p4p7o8si6zi/o2ne0 P1D7ADanilo Chieca - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22971/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Piccioni;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n. 580/06/2021, depositata in data 2 febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanzal’Agenzia delle entrate notificava al ricorrente, esercente laprofessione di avvocato, l’avviso di accertamento n.TK7011300919/2016, con il quale recuperava a tassazione, perNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026l’anno di imposta 2012, costi ritenuti non inerenti per complessiviData pubblicazione 25/03/2026Euro 87.457,00.Il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma lamentandone la nullità, per quantoancora rilevi, per vizi della sottoscrizione e della motivazione.La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto l’operatodell’Ufficio.2. Interposto gravame dal contribuente, la Commissionetributaria regionale del Lazio confermava la decisione di primo grado.In particolare, riteneva insussistente l’asserita mancanza del poteredi firma in capo al sottoscrittore dell’atto, in quanto nella speciedoveva ritenersi rispettato il limite di valore (Euro 100.000,00)indicato nella delega dovendo essere presi in considerazione a talfine solo gli importi delle imposte (non anche le sanzioni e gliinteressi); inoltre, riteneva non pertinenti le spese (per carburante,locazione, manutenzione dell’abitazione, ristorazione, viaggi edacquisti) dedotte come costi.3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionaleha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a duemotivi. L’Ufficio ha resistito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.È stata, quindi, depositata una proposta di definizioneaccelerata del giudizio dal seguente tenore:Il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte manifestamenteinfondato.Quanto al secondo motivo di impugnazione, nel quale ilricorrente contesta sostanzialmente la violazione dell’art. 42 DPR.600/1973 sotto il diverso profilo dell’omesso esame di un fattodecisivo e controverso per il giudizio, lo stesso è da ritenereinammissibile poiché si imbatte nella preclusione di cui all’art. 384ter c.p.c. in tema di c.d. “doppia conforme”. La giurisprudenza dilegittimità ha infatti sancito il principio, ormai granitico sul punto,per cui in presenza di un conforme pronunciamento di merito nei dueNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026gradi di giudizio, il ricorso in Cassazione per difetto di motivazione èNumero di raccolta generale 7218/2026proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1, D2a,ta 3pu,b belic a4zio ne 25/03/2026del primo comma dell’art. 360 c.p.c. Nelle ipotesi di “doppiaconforme” (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del D.L. n. 83del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 2012,ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazionedi cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre2012), per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n.5 c.p.c. il ricorrente in Cassazione deve infatti indicare le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono traloro diverse. (cfr. ex multis Cass. n. 5947/2023; n. 26774/2016; insenso conforme: Cass. Sez. U. n. 22430/2018). Cosa che, nel casodi specie, non può dirsi essere avvenuta, essendosi limitato l’odiernoricorrente ad una mera riproposizione, assolutamente inammissibilein questa sede, delle doglianze di merito già valutate e giudicateconformemente nei precedenti gradi di giudizio, senza maievidenziarne invece eventuali punti di contrasto. Ed invero quello chesembra chiedere il ricorrente a codesta Corte di legittimità sotto ilprofilo dell’ommessa motivazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,risulta essere in realtà la surrettizia richiesta di una nuovavalutazione nel merito la quale, come noto, è assolutamenteinammissibile nell’odierna sede.Ciò detto, il presente motivo è comunque da ritenersiinfondato, considerato che in gran parte della sentenza di secondogrado viene data in ogni caso debita risposta ai motivi di gravamecirca l’asserita irregolarità della delega e l’illegittimità del potere difirma (quale fatto controverso e decisivo per il giudizio), per cui nonsi capisce dove sarebbe allora da individuare il relativo difetto dimotivazione.Con riguardo, poi, al primo motivo, lo stesso è da ritenersiinammissibile nonché manifestamente infondato. Con riferimentoalla natura della delega alla sottoscrizione dell’avviso diNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026accertamento ex art. 42 DPR. n. 600/1973, va evidenziatoData pubblicazione 25/03/2026innanzitutto come anche di recente la Suprema Corte abbianuovamente chiarito come la stessa vada considerata quale delega“di firma” e non “di funzioni”, tale per cui la stessa può avvenire“anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazionenominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualificarivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successivaverifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario delladelega stessa” (cfr. ex multis Cass. Ord. n.31884/2024). Alla luce diciò ogni doglianza del ricorrente in punto di presunte irregolaritàcirca la nominatività della delega non ha alcun fondamento. Quantopoi alle altre presunte irregolarità lamentate, prima fra tutte quellarelativa al potere di firma (limitato, nel caso di specie, ad atti il cuiimporto massimo non superi euro 100.000,00), va osservato comeil ricorrente, pur avendo contestato il valore attribuito a siffattadelega, ha omesso di riprodurne doverosamente il contenuto,contravvenendo così al principio di autosufficienza del ricorso perCassazione in violazione dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. Se è vero,infatti, che il principio di autosufficienza non deve essere interpretatoin modo eccessivamente formalistico e non può quindi tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e dei documentiposti a fondamento del ricorso, è altrettanto vero, però, che nel casoin cui senza l'esame di quell'atto o di quel documento lacomprensione del motivo di doglianza e degli indispensabilipresupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione dellasua decisività, risulterebbero impossibili, proprio come nel caso ciriguarda, lo stesso debba essere indicato e poi allegato in modo taleda consentirne l'immediata reperibilità e l'agevole lettura da partedel giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Ord. 27298/2025;Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640). Considerato che ilrelativo motivo di doglianza è sostanzialmente incentrato tutto sulcontenuto della delega, e ciò con particolare riguardo al valore sogliaivi indicato in relazione al potere di firma del delegato, l’omessaNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026allegazione della stessa e la mancata trascrizione dei punti contestatiData pubblicazione 25/03/2026rendono lo stesso inammissibile per difetto di autosufficienza.In ogni caso, anche a voler entrare nel merito della questione,non può che ribadirsi quanto già detto in precedenza circa la naturadella delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento la qualedeve essere considerata quale delega “di firma” e non “di funzioni”,con la conseguenza che l’attuazione di detta delega di firma puòavvenire anche mediante ordini servizio in quanto realizza un merodecentramento burocratico senza alcuna rilevanza esterna, avendovalore solo nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio erestando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante(cfr. ex multis Cass. 19473/2021). La scelta contenuta nell’ordine diservizio sulle modalità oggettive di delega di firma (come quellarelativa agli importi massimi, propria del caso di specie) non puòessere pertanto contestata dal contribuente, attenendoall’organizzazione interna dell’Ufficio, senza avere alcuna rilevanzaesterna.Anche per tali ragioni, quindi, il ricorso è da ritenersi infondato.Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione dellacausa con istanza depositata il 9-10/12/2025.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 6 marzo 2026, memoria exart. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. «la violazione e falsaapplicazione art. 42 DPR 600/1973, art. 54 DPR 633/1972 e artt. 7e 17 D. Lgs. 472/1997»; ribadisce il difetto di legittimazione attivadel funzionario delegato dal capo dell’ufficio con riguardo al valoredell’atto sottoscritto, per il superamento del limite quantitativoimposto dalla delega. Sostiene che ai fini della validità dell’atto illimite indicato nella delega deve ricomprendere anche gli interessi ele sanzioni.Numero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/20261.1. Il motivo, pur ammissibile, è infondato.Numero di raccolta generale 7218/20261.2. Il patrono erariale ha eccepito l’inammissibilDitatàa pudbbeliclalazio ne 25/03/2026doglianza sotto un duplice profilo: da un lato, perché finalizzato achiedere una rivalutazione di elementi di merito della causa,dall’altro, perché redatto in violazione del ‘principio diautosufficienza’ del ricorso per cassazione, non essendo la delegariportata nel corpo di questo.L’eccezione è infondata: sotto il primo aspetto è sufficienteosservare che il motivo non richiede affatto un apprezzamento difatto da parte di questa Corte, bensì unicamente la valutazione dellaconformità alla legge (artt. 42 e 54 cit.) della decisione gravata;sotto il secondo profilo la delega di firma, pur non essendo riportatanel corpo del ricorso, è allegata a quest’ultimo (n. 7), ciò che,soprattutto alla luce della giurisprudenza sovranazionale, esclude ilvulnus dedotto dall’ADE.1.3. Ciò posto, nel merito la quaestio iuris devoluta con ilmotivo è stata di recente risolta da questa Corte (Cass. 12/01/2026,n. 651).Si è condivisibilmente affermato che è pur vero che l'avviso diaccertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto,sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio,è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulleimposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se ilcontenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in viagenerale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto.(Cass. Sez. 5, 03/11/2022, n. 32386, in ipotesi di superamento dellimite quantitativo).Si deve tuttavia rilevare come tale limite, indicato senzaspecificazioni, non possa che riferirsi all’importo delle imposterecuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori. Tale dato èagevolmente ricavabile dal sistema, se solo si pone mente alle normeprocessuali – nella specie l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992,Numero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026richiamato dall’art. 4bis e dall’abrogato art. 17bis del d.lgs. cit. - cheNumero di raccolta generale 7218/2026indicano, a vari fini, il criterio da seguire per la determinaDzaiota npueb bldicaezlio ne 25/03/2026valore delle controversie, quantificato nell'importo del tributo alnetto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'attoimpugnato, fatta salva l’ipotesi delle controversie relativeesclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il cui valore è costituitodalla somma di queste.Si è, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: l'avvisodi accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto,sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio,è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulleimposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se ilcontenuto della delega di firma, emessa dal capo dell'ufficio in viagenerale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto,in relazione al limite quantitativo in essa determinato; tuttavia talelimite, indicato senza specificazioni, va riferito all’importo delleimposte recuperate, senza che rilevino sanzioni ed accessori, fattasalva l’ipotesi di atti relativi alla esclusiva irrogazioni di sanzioni, ilcui valore è costituito dalla somma di queste: il dato è ricavabile dalsistema, se solo si pone mente alle norme processuali - nella speciel’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 4bis el’abrogato art. 17bis del d.lgs. cit. - che così indicano, a vari fini, ilcriterio da seguire per la determinazione del valore dellecontroversie.1.4. Nella specie la CTR ha fatto corretta applicazione delprincipio sopra enunciato, atteso che ai fini del limite quantitativoindicato nella delega ha considerato solo le maggiori imposteliquidate, senza calcolare sanzioni ed interessi.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«omessa o insufficientemotivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti» ovvero sulleNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026‘argomentazioni dedotte dalla società nelle sue difese sin dal primoData pubblicazione 25/03/2026grado di giudizio in ordine al corretto esercizio del potere sostitutivoda parte del delegatario dell’atto’ (pag. 16). In particolare, la CTRavrebbe omesso qualsiasi pronuncia: a) sulla qualifica deldelegatario, ‘non munito del livello gerarchico che permette lasottoscrizione’; b) sulla motivazione della delega; c) sullanominatività della stessa e d) sulla sua scadenza.2.1. Il motivo, come eccepito dal patrono erariale, èinammissibile.2.2. Precisamente, inammissibile è la doglianza relativaall’omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.2.2.1. L’art. 360, comma primo, c.p.c., nella formulazioneintrodotta dal legislatore nel 2012 (d.l. 83/2012) ed applicabileratione temporis, prevede, per quanto qui rilevi, che le sentenzeemesse in grado di appello possono essere impugnate con ricorsoper cassazione:…5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.Nonostante la ratio della riforma fosse chiara, ovvero, da unlato, evitare l’abuso dei ricorsi basati sul vizio di motivazione,dall’altro, limitare il sindacato sul fatto in Cassazione, la formulazionedella norma, molto criticata in dottrina, ha generato numerosequestioni interpretative e questa Corte è stata chiamata a delimitarel’ambito di applicazione del motivo de quo.In termini generali, si è affermato che è denunciabile, ex art.360, primo comma, n. 5), c.p.c., solo l’anomalia motivazionale chesi tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esauriscenella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa edNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza delNumero di raccolta generale 7218/2026semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. DaStae pzub.b licUaz.io ne 25/03/202607/04/2014 n. 8053, Cass. Sez. U. 21/12/2022 n. 37406, Cass.08/05/2019, n. 12111).Al di fuori di queste ipotesi, quindi, è censurabile ai sensi deln. 5) soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, chesia stato oggetto di discussione e che sia decisivo; di contro, non èpiù consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza deldiscorso argomentativo a giustificazione della decisione adottatasulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice dimerito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti orecessivi (Cass. 31/01/2017, n. 2474).2.2.2. Per fatto decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto(inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non unpunto o un profilo giuridico) principale o secondario, che siaprocessualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalleparti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali e se preso in considerazioneavrebbe determinato una decisione diversa (Cass. 13/04/2017, n.9637).Pertanto, non costituiscono “fatti” suscettibili di fondare il vizioex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., le argomentazioni o deduzionidifensive, il cui omesso esame non è dunque censurabile inCassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.9637), né costituiscono “fatti storici” le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso,comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative (Cass.31/03/2022, n. 10525).2.2.3. Pacifica, poi, l’applicabilità della norma al processotributario (così Sez. U. n. 8053/2014 cit.), questa Corte, in tema dicontenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorsoper cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fattodecisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per nonNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedottaData pubblicazione 25/03/2026in giudizio (Cass. 28/6/2016 n. 13366, in materia di idoneità delledichiarazioni rese da un terzo a fondare la prova, da parte dellacontribuente, di fatture per operazioni inesistenti).2.2.4. Infine, il vizio in esame non è denunciabile qualora lesentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd.doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere diallegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse.Nella specie, non solo le sentenze di merito sono fondate sullemedesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), per cui incombevaal ricorrente l’onere (non assolto nella specie) di allegare che, dicontro, le due decisioni si fondavano su ragioni diverse, ma gliasseritamente omessi lungi dall’integrare ‘fatti’ nell’accezione sopraevidenziata, integrano ‘argomentazioni’ giuridiche.2.3. La doglianza è inammissibile, altresì, ove ricondotta allaviolazione dell’art. 112 c.p.c. (norma non indicata sia nel titolo sianel corpo del motivo, ma sostanzialmente evocata in esso) perl’omessa motivazione/decisione sulle medesime argomentazioni.2.3.1. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione delvizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarliData pubblicazione 25/03/2026compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).2.3.2. Nella specie il ricorrente non solo non ha riprodotto nelcorpo del ricorso le parti degli atti (impugnazione originaria ed attodi appello) in cui avrebbe proposto le doglianze in scrutinio manemmeno, e prima, ha indicato in quale segmento processuale delgiudizio le stesse sarebbero state sollevate. Anzi, con una certaconfusione fa riferimento indistintamente a ‘difese sin dal primogrado di giudizio’ (pag. 16 del ricorso), ‘contestazione proposta giànel primo giudizio’ (pag. 17) e questione ‘devoluta al Giudice diappello’ (pag. 18).Di qui l’inammissibilità del motivo.3. Il ricorso deve, quindi, essere integralmente rigettato.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, vainoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96,commi 3 e 4 cod. proc. civ.. Infatti, in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l’art. 380bis comma 3 c.p.c. contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lacondanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit.,codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che laconformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta erifiutata lascia presumere (così Cass. Sez. U. 13/10/2023, n. 28540).Pertanto, la parte ricorrente va condannata al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, della somma equitativamentedeterminata di Euro 3.000,00 oltre al pagamento dell’ulterioresomma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parteNumero registro generale 22971/2021Numero sezionale 2589/2026Numero di raccolta generale 7218/2026del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatoData pubblicazione 25/03/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate adebito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma diEuro 3.000,00 in favore dell’Agenzia delle entrate, e dell’ulterioresomma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore dell’Agenzia delle entrate, delle spese processuali del giudiziodi legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate adebito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma diEuro 3.000,00 in favore dell’Agenzia delle entrate, e dell’ulterioresomma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]