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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 13692/2023

Testo disponibile della fonte

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ecreto ingiuntivo– Eccezione di compensazione – Termine di proposizione [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron.

R.G.N. 25086/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 25086/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t o e dife s o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Aere, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 416/2020della Corte d’appello di Potenza, depositata il 13.7.2020; N. 25086/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Melfi, con cui gli era stato ingiunto di pagare ad [OSCURATO:PERSONA] (quale cessionario di [OSCURATO:PERSONA]) la somma di € 15.493,71, oltre accessori, sulla scorta di una scrittura privatadel 19.12.1985.

Eccepì l’opponenteche il credito di cui alla scrittura privata si era prescritto per decorso del termine decennale ordinario,disconoscendo anche la firma apposta sull’avviso di ricevimentodi una raccomandata inviata dal creditore e comunque negando la certezza del credito stesso.

Nel corso del procedimento,l’opponente esibì anche due effetti cambiari , da lui rilasciati a lla dant e causa del l’opposto , firmatariadella scrittura privata, ed eccepì l’estinzione del credito per novazione del rapporto,nonché per intervenuta prescrizione cambiaria.

Il Tribunale accolse l’opposizione con sentenza del 20.4.2011 , revoca ndo il decreto ingiuntivo, per intervenuta prescrizione triennale dell’azione cambiaria ex art. 94, comma 1, della legge n. 1669/1933.

La Corte d’appello di Potenza, però, accolse il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al contempo revoca ndo il decreto ( poiché l’opposto aveva ridimensionato il quantum rispetto a quello originariamente richiesto ), m a condannando l’appellato al pagamento della residua somma, pari ad € 13.630,04, oltre accessori.

In particolare, il giudice d’appello osserv ò che erroneamente il Tribunale aveva rilevato d’ufficio l’eccezione di compensazione proposta tardivamente dall’opponente.

N. 25086/20R.G.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

Considerato che: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli a rtt. 1241, 1242e 1243 c . c . , in relazione a ll’art. 360, c omma 1, nn. 3 e 5 , c . p . c .

La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che tra le parti fosse intercorsa la compensazione legale, anziché la compensazione impropria, conseguentemente errando nel ritenere che esso ricorrente avrebbe dovuto sollevare tempestivamente l’eccezione, trattandosi invece di mera difesa.

Ciò in quanto la compensazione impropria trae origine da un unico rapporto giuridico, sicché le reciproche pretese sono semplicemente un accertamento contabile di dare e avere, come era da intendersi essere avvenuto tra leparti. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1988 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c. p . c .

La Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, poiché in sede di interrogatorio formale l’opposto non aveva ottemperato all’onere probatorio di indicare con esattezza il credito vantato, rilevatosi in corso di causa inferiore rispetto a quello indicato nell’ingiunzione, nonché su titolo diverso.

Il ricorrente sostiene che il rigetto dell’opposizione ha creato una ingiusta ed illegittima locupletazione a suo danno. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per novità e per deficit espositivo.

N. 25086/20R.G.

Invero, come ha accertato la Corte d’appello, l’eccezione di compensazione venne sollevata per la prima volta in giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in seno alla comparsa conclusionale di primo grado, e peraltro in via di estremo subordine.

Su dette basi, la stessa C orte del merito ha dunque ritenuto che, trattandosi di compensazione legale,e quindi di eccezione in senso stretto, essa andasse eccepita entro i termini di preclusione e non potesse essere rilevata d’ufficio dal giudice, stante il disposto dell’art. 1242, comma 1, c.c.

Ebbene, la questione per cui non di compensazione in senso tecnico si tratterebbe, bensì di compensazione impropria, risulta dedotta dal ricorrente , per la prima volta, in questa sede di legittimità, per di più senza che siano specificamente indicatiquando ed in che modo i fatti ad essa riferiti (ossia, lo svolgimento dei lavori agricoli nei confronti dei genitori del controricorrente, e la pretesa medesimezza dei relativi rapporti di dare/avere, rispetto al credito per cui è processo) fossero stati introdotti nel giudizio , in palese violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 3.1 –Il secondo motivo è infondato.

Invero, latesi del ricorrente è sostanzialmente fondata sul presupposto per cui, nei confronti dei genitori dell’odierno controricorrente,non vi era autonomia di rapporti, giacché si trattava di un unico rapporto di debito/credito, con saldo fluttuante, derivante da un lato dall’acquisto da parte sua di materiale agricolo (che gli veniva venduto, appunto, dai predetti), e dall’altro dall’espletamento di diversi lavori manuali, nel corso degli anni, da parte dello stesso ricorrente in loro favore.

N. 25086/20R.G.

Tuttavia, la tesi della unicità del rapporto – nel senso voluto dallo stesso ricorrente – non è in questa sede sostenibile , per effetto della ritenuta e dichiarata inammissibilità del primo mezzo; pertanto, ne discendel’infondatezza del motivo in esame,in quanto l’esistenza di controcrediti del lo stesso ricorrente –ai fini della compensazione legale - non può prescindere dalla proposizione di tempestiva eccezione, ex art. 1242, comma 1, c.c., attività processuale che – come s’è detto –[OSCURATO:PERSONA] non ha espletato . 4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

N. 25086/20R.G.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecreto ingiuntivo– Eccezione di compensazione – Termine di proposizione [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A.P. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] Cron. R.G.N. 25086/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 25086/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta t o e dife s o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Aere, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via del Mascherino n. 72, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza n. 416/2020della Corte d’appello di Potenza, depositata il 13.7.2020; N. 25086/20R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 8.3.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo n. 7/2006 emesso dal Presidente del Tribunale di Melfi, con cui gli era stato ingiunto di pagare ad [OSCURATO:PERSONA] (quale cessionario di [OSCURATO:PERSONA]) la somma di € 15.493,71, oltre accessori, sulla scorta di una scrittura privatadel 19.12.1985. Eccepì l’opponenteche il credito di cui alla scrittura privata si era prescritto per decorso del termine decennale ordinario,disconoscendo anche la firma apposta sull’avviso di ricevimentodi una raccomandata inviata dal creditore e comunque negando la certezza del credito stesso. Nel corso del procedimento,l’opponente esibì anche due effetti cambiari , da lui rilasciati a lla dant e causa del l’opposto , firmatariadella scrittura privata, ed eccepì l’estinzione del credito per novazione del rapporto,nonché per intervenuta prescrizione cambiaria. Il Tribunale accolse l’opposizione con sentenza del 20.4.2011 , revoca ndo il decreto ingiuntivo, per intervenuta prescrizione triennale dell’azione cambiaria ex art. 94, comma 1, della legge n. 1669/1933. La Corte d’appello di Potenza, però, accolse il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al contempo revoca ndo il decreto ( poiché l’opposto aveva ridimensionato il quantum rispetto a quello originariamente richiesto ), m a condannando l’appellato al pagamento della residua somma, pari ad € 13.630,04, oltre accessori. In particolare, il giudice d’appello osserv ò che erroneamente il Tribunale aveva rilevato d’ufficio l’eccezione di compensazione proposta tardivamente dall’opponente. N. 25086/20R.G. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. Considerato che: 1.1 –con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli a rtt. 1241, 1242e 1243 c . c . , in relazione a ll’art. 360, c omma 1, nn. 3 e 5 , c . p . c . La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che tra le parti fosse intercorsa la compensazione legale, anziché la compensazione impropria, conseguentemente errando nel ritenere che esso ricorrente avrebbe dovuto sollevare tempestivamente l’eccezione, trattandosi invece di mera difesa. Ciò in quanto la compensazione impropria trae origine da un unico rapporto giuridico, sicché le reciproche pretese sono semplicemente un accertamento contabile di dare e avere, come era da intendersi essere avvenuto tra leparti. 1.2 -Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1988 e 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5,c. p . c . La Corte d’appello avrebbe errato nel rigettare l’opposizione a decreto ingiuntivo, poiché in sede di interrogatorio formale l’opposto non aveva ottemperato all’onere probatorio di indicare con esattezza il credito vantato, rilevatosi in corso di causa inferiore rispetto a quello indicato nell’ingiunzione, nonché su titolo diverso. Il ricorrente sostiene che il rigetto dell’opposizione ha creato una ingiusta ed illegittima locupletazione a suo danno. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per novità e per deficit espositivo. N. 25086/20R.G. Invero, come ha accertato la Corte d’appello, l’eccezione di compensazione venne sollevata per la prima volta in giudizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in seno alla comparsa conclusionale di primo grado, e peraltro in via di estremo subordine. Su dette basi, la stessa C orte del merito ha dunque ritenuto che, trattandosi di compensazione legale,e quindi di eccezione in senso stretto, essa andasse eccepita entro i termini di preclusione e non potesse essere rilevata d’ufficio dal giudice, stante il disposto dell’art. 1242, comma 1, c.c. Ebbene, la questione per cui non di compensazione in senso tecnico si tratterebbe, bensì di compensazione impropria, risulta dedotta dal ricorrente , per la prima volta, in questa sede di legittimità, per di più senza che siano specificamente indicatiquando ed in che modo i fatti ad essa riferiti (ossia, lo svolgimento dei lavori agricoli nei confronti dei genitori del controricorrente, e la pretesa medesimezza dei relativi rapporti di dare/avere, rispetto al credito per cui è processo) fossero stati introdotti nel giudizio , in palese violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. 3.1 –Il secondo motivo è infondato. Invero, latesi del ricorrente è sostanzialmente fondata sul presupposto per cui, nei confronti dei genitori dell’odierno controricorrente,non vi era autonomia di rapporti, giacché si trattava di un unico rapporto di debito/credito, con saldo fluttuante, derivante da un lato dall’acquisto da parte sua di materiale agricolo (che gli veniva venduto, appunto, dai predetti), e dall’altro dall’espletamento di diversi lavori manuali, nel corso degli anni, da parte dello stesso ricorrente in loro favore. N. 25086/20R.G. Tuttavia, la tesi della unicità del rapporto – nel senso voluto dallo stesso ricorrente – non è in questa sede sostenibile , per effetto della ritenuta e dichiarata inammissibilità del primo mezzo; pertanto, ne discendel’infondatezza del motivo in esame,in quanto l’esistenza di controcrediti del lo stesso ricorrente –ai fini della compensazione legale - non può prescindere dalla proposizione di tempestiva eccezione, ex art. 1242, comma 1, c.c., attività processuale che – come s’è detto –[OSCURATO:PERSONA] non ha espletato . 4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. N. 25086/20R.G. Così dec
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