CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36737/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0:3 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato, in punto di pena, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta semplice; Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato d'insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore (si veda fra tutte Sez. U., 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398); che le richieste poste in subordine, relative al trattamento sanzionatorio e ai benefici di legge, sono formulate in termini del tutto generici e sono, quindi, del pari inammissibili; Sono manifestamente infondate anche le censure relative alla prevedibilità dell'evento del fallimento, posto che ciò non rileva ai fini della sussistenza del fatto; ed invero in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissesto punito dall'art. 217, comma primo, n. 4, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, deve consistere nel deterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento, della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920). Nel caso di specie, la corte di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata, in cui la corte individua plurime condotte che hanno determinato negli anni l'aggravamento del dissesto dell'impresa), con motivazione esente da vizi logici e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 ottobre 2025 Il consigliere estensore I