CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 34991/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15021/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 67, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e marchi n. 71/2018 depositata il 07/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: -la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, con decisione n. 71/2018, depositata il 7/11/2018, ha accolto il ricorso del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione dell’UIBM del 2017 di accoglimento dell’opposizione proposta dal Consorzio del [OSCURATO:PERSONA], titolare del marchio anteriore denominativo «Chianti», depositato il 13/5/2004, registrato nel 2005 e rinnovato, per i prodotti della classe 33, «vini», marchio coincidente con la Denominazione d’[OSCURATO:PERSONA] - DOCG, della cui tutela il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto incaricato, avverso domanda depositata nel 2013 del [OSCURATO:PERSONA] di registrazione del marchio nazionale «Chianti», per prodotti delle class 3, 8, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 e 43, con conseguente improcedibilità della domanda di registrazione; l’UIBM aveva ritenuto non fondata l’opposizione sotto il profilo della violazione dell’art.12, comma 12 lett.d), c.p.i., sulla base della non affinità o identità tra i prodotti rientranti nelle varie classi del Consorzio richiedente ed i vini, rientranti nella classe 33, cui soltanto si riferiva il marchio dell’opponente, mentre aveva accolto il motivo di opposizione concernente la violazione dell’art.8, comma 3, c.p.i., in rapporto alla denominazione del Consorzio di tutela del vino Chianti richiedente e riguardo all’indebito sfruttamento del termine «Chianti» avente carattere di notorietà; -in particolare, la Commissione ha osservato che l’ambito di tutela, prescritto dall’art.8, comma 3, citato, delle denominazioni, se notorie, riferite agli «enti, associazioni non aventi finalità economiche», non era suscettibile di interpretazione estensiva e, nella specie, si trattava di un Consorzio «non legittimato» a richiedere protezione della «propria denominazione», in difetto di prova del carattere non economico della propria attività (avendo anzi la stessa Commissione dei Ricorsi, in altra decisione n. 6/17 già affermato che «i consorzi in genere …, quand’anche non svolgano attività lucrative, svolgono essenzialmente attività economiche»); comunque, anche sotto altro profilo l’opposizione non era meritevole di accoglimento, in quanto la protezione prevista dal c.p.i. riguarda la sigla o la denominazione dell’ente nella sua interezza e, nella specie, la denominazione dell’ente resistente è «Consorzio vino Chianti» cosicché non si può fare riferimento al solo termine «Chianti» per contraddistinguere l’ente; ancora, risultava ormai definitivamente accertato che i prodotti cui si riferisce il segno della ricorrente non riguardano la classe 33 e il segno «Chianti» è nome indicante una località geografica insuscettibile di uso esclusivo neppure da parte del titolare di un marchio o di uno dei segni di cui all’art.8 citato, potendo quindi essere usato legittimamente da altri soggetti per indicare la provenienza di un prodotto ovvero l’ambito dei prodotti cui si riferisce l’attività del Consorzio; -avverso la suddetta pronuncia, il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 3/10-05-2019, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dello sviluppo [OSCURATO:PERSONA] e Marchi (che resiste con controricorso adesivo, notificato il 7/6/2019) e del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] (che resiste con controricorso, notificato il 12/13-06- 2019); il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, ed il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA], controricorrente , hanno depositato memoria; -il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.8 d.lgs. 30/2005, per avere la Commissione dichiarato l’insussistenza in capo al Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] –cui con DM n. 19021/2012, rinnovato con successivi DM del 2015 e 2019, è stata attribuita l’attività di valorizzazione, promozione e tutela del DOCG «Chianti» - del requisito della legittimazione a ri chiedere la protezione del proprio segno «Chianti», in ragione di una non corretta analisi delle finalità perseguite dal Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] quale Consorzio di tutela, atteso che l’assenza di scopo di lucro è insita nella natura stessa del Consorzio di Tutela, che persegue finalità appunto di tutela, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, e, nella specie, risulta enunciata chiaramente all’art.1 dello Statuto sociale ; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,dell’art.8 del d.lgs. 30/2005, per l’erronea individuazione del titolo azionato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di opposizione contro il marchio opposto del Consorzio del [OSCURATO:PERSONA], avendo il CVC, in sede di opposizione, azionato non la sua denominazione consortile «[OSCURATO:PERSONA]», ma un differente titolo ossia il segno anteriore «Chianti», registrato come marchio nazionale denominativo nel 2004-2005, rinnovato, per i prodotti della classe 33, e autonomo segno notorio utilizzato dal CVC sin dalle origini e come tale meritevole di tutela ex artt.8 e 12 c.p.i., nonché l’erronea interpretazione dell’art.8 c.p.i., nella parte in cui si è riconosciuta la protezione soltanto della denominazione di un consorzio, se considerata nella sua interezza, e non con riferimento ad un segno notorio (anche registrato come marchio) ed utilizzato da lungo tempo dal consorzio stesso, la cui protezione garantita copre un ambito merceologico più ampio rispetto a quello per cui il segno anteriore, posto a base dell’opposizione, abbia assunto notorietà (con conseguente irrilevanza del fatto che i prodotti rivendicati nella domanda di registrazione del [OSCURATO:PERSONA] non siano quelli appartenenti alla classe 33); -il controricorrente C.V.C.C., in memoria, ha eccepito la carenza di legittimazione del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Marchi, che, nel presente giudizio, si è costituito con controricorso, aderendo alle conclusioni di parte ricorrente; Ritenuto che: -nel presente giudizio si pone la questione, sollevata dal Consorzio controricorrente, della legittimazione del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] - U.I.B.M. nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art.136 terdecis c.p.i. (introdotto dal d.lgs. 15/2019, che ha dettato una disciplina organica e specifica, contemplando espressamente i mezzi di impugnazione applicabili alle decisioni emesse dalla Commissione dei Ricorsi, correzione errore materiale, ricorso per cassazione e revocazione, mentre comunque prima si ammetteva il ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost.), avverso le decisioni della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi; -sul punto, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23797/2022, in altro giudizio, iscritto al n. 23923/2017 R.G., rilevando che la suddetta questione involge un tema nuovo, non rinvenendosi precedenti nella giurisprudenza della Corte, e di indubbio rilievo nomofilattico, imponendo l’analisi del ruolo dell’U.I.B.M. nel giudizio in esame alla luce della normativa che lo regola, con particolare relazione ai limiti di espressione dell’interesse pubblico alla correttezza della registrazione rispetto agli interessi privati che nel relativo giudizio parimenti vengono rappresentati, ha rimesso, ai sensi dell’art. 375, secondo comma. cod. proc. civ., la causa in pubblica udienza (che risulta di prossima calendarizzazione); -risulta pertanto opportuno rinviare la causa a Nuovo ruolo; PQM Rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA], in attesa della decisione in pubblica udienza, in altro giudizio (sopra indicato), della questione della legittimazione del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] -U.I.B.M. nel giudizio per cassazione, ai sensi dell’art.136 terdecis c.p.i., avverso le