CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ufo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 06 ha concluso chiedendo u5ito il difensore ,44.1' 'te [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in sede di abbreviato, colpevole del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - perché introducendosi all'interno del [OSCURATO:PERSONA] roba, segnatamente nelle pertinenze di esso, si impossessava di un Quad - ha riconosciuto il beneficio di cui all'art. 175 cod. pen.. 2.Avverso la suddetta sentenza ricorre per Cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, per i seguenti motivi. 2.1. Col primo motivo deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 624-bis cod. pen., lamentando che erroneamente si sia ritenuta nella fattispecie in esame l'ipotesi del furto in abitazione in luogo di quello di cui all'art.624 cod. pen. Si richiama all'uopo la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 31345 del 23 marzo 2017) e si assume che del concetto di privata dimora si sia da parte dei giudici di merito offerta una interpretazione estensiva in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite che hanno in buona sostanza, invece, asserito che il luogo destinato a privata dimora deve possedere specifiche caratteristiche perché esso viene in rilievo agli occhi del Legislatore non tanto nella sua consistenza oggettiva quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario e imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale; laddove nel caso di specie il furto è avvenuto in luogo aperto al pubblico ( un resort ) in orario notturno. 2.2. Col secondo motivo si deduce ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. la mancanza di adeguata motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla aggravante contestata di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., avendo il giudice trascurato di considerare la giovane età dell'imputato e il suoi comportamento processuale . 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e merita il rigetto. 1.1. Quanto al primo motivo si osserva che è ben vero che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, cfr. Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076 - 01), ma è altrettanto vero che la norma di cui all'art. 624-bis cod. pen. - che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa - intende tutelare non solo la privata dimora in sé ma, come si evince testualmente dalla formulazione della medesima, in particolare dalla disgiuntiva 'o', anche i luoghi costituenti 'pertinenza' di essa (d'altronde, se essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza; questa, infatti, ove avesse presentato i requisiti della privata dimora sarebbe rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l'aggiunta ad essa relativa tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico). Ed invero, la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell'art. 624-bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l'uso esclusivo del bene da parte del proprietario. Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una "utilità" al bene principale (come appunto nella fattispecie del resort, ove il piazzale antistante adibito a parcheggio recintato assolve a tale funzione essendo strumentale e complementare alle abitazioni, rectius alle camere della struttura in cui insiste); essa deve essere, piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza, di cui all'art. 614 cod. pen., sicchè elemento caratterizzante è, come detto, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario (Sez. 4, n.4215 del 10/01/2013). Trattasi, in definitiva, di luogo che, sebbene non riconducibile alla nozione di privata dimora in senso stretto, si qualifica per esserne una 'estensione' che presenta i tratti fondamentali di essa, costituiti dalla non apertura al pubblico, dalla non accessibilità a terzi intrusi senza il consenso del titolare; il furto di un bene sito al suo interno ha in sé, rispetto al furto semplice, maggiore offensività - equiparata ex lege a quella del furto in privata dimora - perché sì tratta di luogo in cui si svolgono pur sempre atti della vita privata, che, sebbene non costituenti atti di vita intima e familiare propri dell'abitazione, sono comunque una estrinsecazione della sfera privata, domestica (Sez. 4, Sentenza n.4215 cit.). La ratio della norma è da rinvenirsi quindi nell'esigenza di rafforzamento della tutela dei luoghi privati in cui si svolgono atti della vita privata purchè in stretta correlazione con una privata dimora; attraverso tale estensione, cioè, si realizza in definitiva un rafforzamento della stessa privata dimora, che in tal modo è ulteriormente presidiata attraverso gli specifici 'paletti' posti a tutela anche delle sue propaggini. Ciò posto, si osserva che nella fattispecie in esame non è in contestazione che l'immobile ove si trovava l'area in cui era parcheggiato il quad oggetto di furto fosse destinato a dimora, sia pure transitoria, e limitatamente alle partì occupate, dei clienti del resort, né che l'area antistante ad esso fosse un bene di 'pertinenza', nel senso suindicato, del medesimo immobile e delle relative stanze in affitto ai clienti - stante la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi, intesa in senso atecnico e pro-quota, al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni - , sicchè nessun dubbio sussiste, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra ribadite, in ordine alla assoggettabilità dell'area in questione al disposto normativo di cui all'art. 624-bis cod. pen. (in quanto pertinenza di struttura ricettiva contenente al suo interno delle stanze che in quanto 'abitate' sia pure transitoriamente dai clienti sono da ritenere a tutti gli effetti adibite a privata dimora, non essendo, esse, aperte al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e, in esse, svolgendosi, non occasionalmente, atti della vita privata). D'altronde la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (così Sez. 4, n. 48767 del 24/10/2019 Rv. 277875 - 01). La circostanza che tale area comune sia usufruibile da parte di più soggetti non ne esclude, poi, la natura pertinenziale rispetto alle stanze adibite a dimora - o agli uffici privati del titolare e dei dipendenti verosimilmente pure presenti - dal momento che il diritto di accedervi e di intrattenersi in essa, attendendo anche ad atti di vita privata, non va necessariamente correlato al diritto di proprietà potendo lo 'ius excludendi alios° derivare anche dalla titolarità di un diritto diverso da quello di proprietà ed essere esercitato anche da soggetto diverso da chi usufruisce del bene (perché ciò che rileva è che il soggetto che usufruisce del bene confidi nel fatto che in esso sia precluso l'accesso da parte di estranei; ciò che rileva è, quindi, che sia esercitabile lo escludendi' rispetto al bene); e nel caso di specie, come precisato nella pronuncia di primo grado, e già sopra posto in evidenza, l'area ove si trovava il quad era recintata sicchè non vi è dubbio che potesse essere inibito l'accesso a terzi non ospiti della struttura e che si rientri pertanto nel concetto di pertinenza di privata dimora. 1.2.11 secondo motivo è inammissibile Con riguardo ad esso si osserva che la determinazione del trattamento sanzionatorio, così come la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento sono profili di competenza del giudice di merito, affidati al prudente esercizio del suo potere discrezionale che se motivato in termini congrui, coerenti e logici - come nel caso in esame in cui la corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno indotto a non ravvisare in termini di prevalenza il bilanciamento tra circostanze di segno opposto evidenziando in particolare le modalità della condotta perpetrata di notte ed indicativa di una certa professionalità nell'agire - si sottrae a censure proponibili nel giudizio di legittimità. Costituisce d'altronde jus receptum che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. Alla luce dei suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato; consegue ai sensi dell'art. 616 codice di rito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] re e