CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 luglio 1947
Cassazione n. 29519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30.7.1947 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli dell’11.2.2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, previa riqualificazione del ricorso in opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 11.2.2025, il Tribunale di Napoli ha revocato il beneficio dell’indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 17.9.2007, per effetto della commissione di un nuovo reato nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della L. n. 241 del 2006. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 666, 674, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. Pen. Il ricorso lamenta che la revoca del beneficio sia avvenuta senza che a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato notificato l’avviso dell’udienza, notificato a mezzo pec al solo difensore di ufficio ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. La mancata osservanza delle disposizioni di cui all’art. 666, commi 3, 4 e 5, cod. proc. pen. comporta una nullità di ordine generale e a carattere assoluto. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto che, qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen., venga disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che in data 14.5.2025 il difensore del ricorrente ha trasmesso il certificato di morte – rilasciato dal Comune di Napoli – di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 28.4.2025. Di conseguenza, la morte del condannato, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 7, n. 27794 del 26/5/2022, Raita, Rv. 283324 – 01; Sez. 7, n. 23516 del 26/11/2020, dep. 2021, Pettrone, non massimata), trattandosi di una causa estintiva del rapporto processuale, preclusiva di ogni eventuale pronuncia nel merito (Sez. 4, n. 16819 del 20/4/2022, Regazzoni, Rv. 283206 – 01; Sez. 3, n. 23906 del 12/5/2016, Patti, Rv. 267384 – 01). La morte del condannato ha fatto venire meno uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento di esecuzione e, dunque, anche la decisione sulla questione strumentale alla definizione della regiudicanda principale resta interdetta, presupponendo la decisione del gravame l'esistenza del soggetto che l'ha proposto e che ad esso è interessato (cfr. Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi, Rv. 217245 – 01). P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, per morte del ricorr