CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 16229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serfte le conclusioni del PG & Ailie [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 11445 del 19.1.2021, questa Corte, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 634 cod. proc. pen. nonché la violazione del diritto di difesa, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. per l'omessa comunicazione al richiedente del parere espresso dal Procuratore generale sulla richiesta di revisione, annullava con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di Appello di Torino aveva dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revisione della sentenza del Tribunale di Savona del 3.12.2014, irrevocabile il 19.4.2015, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta aggravata. 2.A seguito di tale pronuncia, la Corte di Appello di Milano, ha esaminato la richiesta di revisione ex. art. 630, lett. c) cod. proc. pen. del [OSCURATO:PERSONA], e, con la sentenza impugnata, emessa il 10.6.2021, ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo l'insussistenza di prove nuove, scoperte o sopravvenute dopo il processo, o di elementi non conosciuti e valutati dai giudici di merito, idonei a comportare la rimozione de giudicato. 3.Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione, il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi. 3.1.Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), per violazione della legge processuale, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. (per l'erroneità del giudizio espresso sulla "novità della prova") e alle norme che presiedono alla valutazione della prova (in particolare, con riferimento all'elemento soggettivo), per avere, la Corte di Appello, motivato sostanzialmente solo in riferimento alla mancanza di "prova nuova", essendo gli elementi dedotti già noti al ricorrente nel corso del processo al cui esito egli riportava la definitiva condanna. Il ricorrente evidenzia di avere, invece, sottoposto al vaglio della Corte territoriale diverse prove, sia nuove che preesistenti, che non sono state valutate dal Tribunale di Savona, nemmeno implicitamente, o non acquisite al processo, allo scopo di dimostrare che l'imputato era la c.d. "testa di legno", inconsapevole di ricoprire la carica di amministratore unico della fallita società ICV s.r.I., nominato dagli amministratori di fatto della società, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], con lo scopo di spogliarsi di ogni responsabilità nella gestione societaria. 3.2.Con il secondo motivo, il ricorrente, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c), ed e), censura la sentenza impugnata per un ulteriore profilo di violazione di legge processuale, nonché deduce vizio argomentativo per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza ed alla valutazione delle prove come nuove e per la mancata comparazione dei nuovi elementi probatori con quelli sui quali si fonda la condanna irrevocabile, che avrebbe dimostrato che il condannato avrebbe dovuto essere assolto a norma dell'art. 530 cod. proc. pen., per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Deduce altresì la violazione della normativa contenuta nel Protocollo n. VII alla Convenzione europea dei diritto dell'uomo, relativamente all'art. 4, par. 2 e all'art. 6, par. 3, lett. c) e d), C.E.D.U., ove ammette che il processo possa venire riaperto «Se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso». Si lamenta che la Corte territoriale abbia esplicitamente delimitato il sindacato devoluto dall'istanza di revisione, esaminando, anche in maniera parziale, solo parte del materiale probatorio nuovo introdotto, omettendo sia la complessiva rivalutazione del compendio dimostrativo disponibile sia la rivisitazione critica della trama indiziaria e la conseguente inferenza logica tra elementi e risultati di prova su cui la sentenza irrevocabile è stata fondata, operando, pertanto, un'indebita anticipazione di giudizio, di competenza del giudice della fase rescissoria. In particolare, il ricorrente si duole dell'assenza di comparazione delle prove nuove con quelle già acquisite e della mancata indicazione in merito fiqlle ragioni per le quali le prime non sarebbero idonee a rivalutare gli elementi probatori già acquisiti nel corso del processo e a sovvertire il giudizio di condanna; sicché la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica, apodittica e irragionevole, in quanto la documentazione allegata alla richiesta di revisione, ritenuta inadeguata dalla Corte, dimostra in modo evidente che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto conoscenza della sua nomina ad amministratore della società fallita e neppure aveva mai gestito la società stessa (invero, non aveva mai partecipato ad alcuna assemblea, non aveva mai avuto a disposizione documentazione contabile e/o gestionale, né contatti con il personale o il commercialista, né aveva pattuito o percepito alcun compenso o avuto un ufficio o deleghe su conti correnti intestati alla società), risultando, pertanto, estraneo alle vicende societarie. Tutti indici sintomatici tali da non far considerare integrati gli elementi della condotta materiale e della consapevolezza del personale contributo causale al fallimento della ICV s.r.1.. L'unico atto espletato dal ricorrente era la vendita di un'autovettura intestata alla società, di cui non è stato rinvenuto il provento, vicenda irrilevante se confrontata con l'ingente passivo fallimentare, pari a diversi milioni di euro. Inoltre, alla stregua della delibera assembleare del 3.9.2003, che disponeva la nomina del [OSCURATO:PERSONA] ad amministratore unico dell'[OSCURATO:SOCIETA]. non vi è prova che lo stesso abbia partecipato ed accettato la carica o che abbia ricevuto dalla società comunicazione dell'avvenuta nomina. Ed ancora, dalla documentazione sequestrata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona, non compare in alcun documento il nome del ricorrente, bensì emerge il ruolo effettivo svolto da altri soggetti e soci. Infine, dalla documentazione prodotta e dalla rilettura delle testimonianze rese in primo grado, risulta che, essendo, il ricorrente, un mero prestanome e non avendo neppure consapevolezza del suo ruolo, difetta in capo allo stesso il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per il quale è stato condannato, poiché la condotta materiale, individuata sulla base delle concrete funzioni esercitate, è riferibile ad altri. Al contrario, il Tribunale di Savona ha condannato, con un'automatica affermazione di responsabilità, il [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sola qualifica formale di amministratore. 4.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, per iscritto, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Entrambi i motivi articolati - che verranno trattati congiuntamente essendo essi incentrati sui medesimi tempi ed argomenti - non si confrontano con la complessiva motivazione resa dalla corte territoriale, che ha dato compiutamente conto delle ragioni portanti della sua decisione, poste a base del giudizio di inammissibilità. Deve innanzitutto precisarsi che se è vero che, come afferma il ricorrente, a partire dall'autorevole contributo fornito dalle Sezioni Unite con la sentenza Pisano (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. il 09/01/2002, Pisano, Rv. 220443 - 01), s'intende integrato il requisito di "novità" della prova, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione, non solo dalle prove noviter repertae, sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, e da quelle novíter productae, scoperte successivamente ad essa, ma anche dalle prove non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (principio di recente ribaditi in Sez. U. n. 6141 del 25/10/2018 - dep. 2019, Milanesi, Rv.27462701), e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario; è altrettanto vero, però, che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu °cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27107101), e che in tema di revisione, nella nozione di nuove prove rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, non rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Rv. 280046 - 01); ed è, altrettanto, vero che per potersi pervenire alla fase rescissoria del giudizio di revisione occorre ".. verificare che la "nuova prova" dedotta sia intrinsecamente idonea a determinare, da sola o congiuntamente alle prove già valutate, il proscioglimento dell'imputato, rimanendo preclusa in questa sede qualsiasi valutazione di elementi estranei alla stessa" (Sez. 1, Ordinanza n. 3789 del 18/10/2000 Cc. (dep. 31/01/2001). Nel caso in esame la Corte di appello ha correttamente applicato tali principi, e, delibando sui nuovi elementi di prova addotti, li ha ritenuti, in buona sostanza, prima facie inconferenti ai fini di una valutazione in termini di ammissibilità della richiesta - che era nondimeno vagliata nel contraddittorio delle parti al solo fine, secondo quanto precisato dalla stessa Corte territoriale, di consentire un'interlocuzione in ordine ad essa - In particolare, la Corte di appello ha, dandone conto in motivazione, valutato, attraverso la necessaria disamina del grado di affidabilità e di conferenza degli elementi probatori addotti, la loro astratta idoneità a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza. Essa ha, innanzitutto, valutato il singolo elemento indicato quale prova nuova, confrontandolo con quanto già esaminato, concludendo che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società a sua insaputa è smentita già dalla pronuncia del Tribunale che dà atto della sua ingerenza nella società, addirittura già prima di diventare amministratore (settembre 2003), poiché nell'aprile dello stesso anno era stata nominata amministratrice la madre della sua convivente dell'epoca, oltre che del ruolo formale da lui rivestito e della concorrente posizione rivestita dagli amministratori di fatto, Vergati e Lippiello. La sua inconsapevolezza è inoltre smentita, secondo quanto si riporta nel provvedimento impugnato, dal fatto che è lo stesso richiedente ad affermare di essere stato a conoscenza della sua nomina (infatti nello scritto autografo allegato, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] afferma "...il Vergati mi intestò la ditta dicendomi che avrei potuto vendere l'auto non essendoci ipoteca...io ho venduto l'auto che è stata pagata due volte"); sicchè si è, conclusivamente, ritenuto che la documentazione indicata è ininfluente e non dirimente ai fini della (ri)valutazione della posizione del ricorrente che ha in ogni caso partecipato, in prima persona, anche alla vendita del bene ed è stato amministratore formale della società nel periodo in cui non erano presentate le dichiarazioni fiscali, e fino al fallimento, allorquando non erano depositate le scritture contabili (laddove la detenzione sofferta dal [OSCURATO:PERSONA] era stata circoscritta a un periodo limitato e ininfluente rispetto alla prospettazione di quanto dedotto con la richiesta di revisione). La Corte territoriale ha, inoltre, valutato anche le dichiarazioni ritenute "inverosimili", rese dalla Vergati, osservando come esse erano già state oggetto di valutazione da parte del giudice del merito (proprio con riferimento alle asserite contraddizioni), concludendo che alcuno spazio valutativo residuasse per il giudice della revisione, che non può sostituirsi a quello della cognizione; e in ogni caso ha, altresì, attuato una valutazione unitaria e globale dell'attitudine dimostrativa degli elementi addotti, alla luce delle statuizioni del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento, motivando logicamente e coerentemente l'impossibilità di una riconsiderazione del giudizio per essere stati, in buona sostanza, gli aspetti evidenziati dalla difesa già - esplicitamente o implicitamente - valutati dai giudici di merito e non ritenuti decisivi al fine di escludersi la colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA], il quale, come amministratore formale - testa di legno - si aggiunse agli amministratori di fatto nella commissione dei delitti. D'altronde, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la "prova nuova" deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772). Sicchè, in definitiva, la richiesta presentata dal [OSCURATO:PERSONA], richiedendo, nella sostanza, una diversa valutazione di prove già acquisite e valutate nel giudizio concluso, operazione impedita ed estranea al giudizio di revisione (Sez. 5, Sentenza n. 44925 del 26/06/2017, dep. il 29/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071 - 01; Sez. 3, Ord. n. 34360 del 23/06/2011, dep. il 20/09/2011, D.G., Rv. 251241 - 01), è stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale. A tal proposito, deve, pertanto, ritenersi manifestamente infondata la censura anche sotto il profilo della dedotta violazione dei principi della C.e.d.u., non essendosi, appunto, ravvisata, da parte della Corte territoriale, l'idoneità dei nuovi elementi di valutazione addotti a "condizionare l'esito del caso". 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto e, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am