CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 10624/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20095/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già titolare unico della omonima ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di Costruzioni geom. [OSCURATO:PERSONA], oggi cessata, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche all’indirizzo pec indicato. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. [OSCURATO:PERSONA], -intimata– 2RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 643/2021, depositata in data 24 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’impresa di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. per la somma di euro 74.321,76 (riferita al [OSCURATO:PERSONA]), a titolo di lavori in economia, non ancora pagati, eseguiti in subappalto presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] (Lecce), ove si svolgevano lavori di costruzione di un mercato ortofrutticolo nella zona industriale,pur essendo stati pagati i lavori relativi al I SAL (€ 128.053,51) ed al [OSCURATO:PERSONA] (per euro 80.859,00). 2. Proponeva opposizione la società ICOEL deducendo che, in realtà, non vi era prova dell’effettuazione di tali lavori relativi al periodo marzo-giugno del 2010, essendo stata emessa successivamente la fattura n.3 del 2011 da parte della Correale. Inoltre, per quel che ancora qui rileva, la vicenda si era svolta in modo differente, in quanto l’importo di euro 93.574,00 era stato imputato «arbitrariamente» dall’impresa Correale ad «acconto» su un presunto maggiore importo di euro 230.942,54 che, però, era relativo ad un altro differente rapporto commerciale inerente ai lavori effettuati sempre dall’impresa Correale per il palazzetto dello sport di Monopoli, con contratto del 22 dicembre 2004. Con il pagamento della somma di euro 93.574,00, dunque, la ICOEL deduceva di aver adempiuto alla propria prestazione, per il cantiere di [OSCURATO:PERSONA], a saldo dei lavori eseguiti. 3. Il tribunale rigettava l’opposizione proposta dalla ICOEL, in quanto il pagamento di euro 93.574,00 non poteva essere imputato, 3RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio come sostenuto dalla opponente ICOEL, al «saldo» del corrispettivo dovuto per i lavori relativi al cantiere di [OSCURATO:PERSONA], ma, in applicazione dell’art. 1193, secondo comma, c.c., doveva essere imputato «al debito più oneroso e più antico relativo ai lavori effettuati presso il cantiere di Monopoli», non avendo l’opponente dichiarato, al momento del pagamento, quale debito intendesse soddisfare. 4. La Corte d’appello di Lecce accoglieva il gravame proposto dalla ICOEL, rilevando che il pagamento di euro 93.574,00 era stato effettuato il 6 luglio 2010, al termine dei lavori eseguiti in [OSCURATO:PERSONA], dopo il versamento, in favore dell’impresa Correale, di due acconti, in corrispondenza del primo e del secondo SAL. Inoltre, tale importo «corrisponde[va] esattamente all’importo indicato per i lavori eseguiti dopo il secondo stato di avanzamento nella contabilità presentata dal Correale alla ICOEL, come risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta». Peraltro, tale importo era stato corrisposto «subito dopo il pagamento (eseguito in data 5.7.2010) dei lavori alla ICOEL da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]», quale committente. [OSCURATO:PERSONA] che «all’epoca il Correale non aveva ancora richiesto il pagamento dei lavori effettuati in subappalto in Monopoli circa 4 anni prima, per un importo di euro 230.942,54, essendo stata formulata tale richiesta per la prima volta solo in data 10/8/2010». Pertanto, proseguiva il giudice d’appello «al momento del pagamento dell’importo di euro 93.574,00 – importo, come si è visto, corrispondente a quello richiesto dal Correale per i lavori effettuati dopo il [OSCURATO:PERSONA] - era evidente l’intenzione della ICOEL di 4RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio estinguere il debito per i lavori di [OSCURATO:PERSONA]», desumendosi ciò da facta concludentiaed elementi presuntivi. Del resto, la diversa imputazione dell’importo per i lavori del cantiere di Monopoli effettuata dal Correale, era stata portata a conoscenza della ICOEL a distanza di circa quattro mesi dal pagamento intervenuto il 6 luglio 2010, cioè in data 11 novembre 2010, con l’invio della fattura n.5 del 6 luglio 2010. 5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], già titolare unico dell’omonima ditta individuale impresa [OSCURATO:PERSONA], cessata, depositando anche memoria scritta. 6. Restava intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente «censura l’affermazione sub a) della sentenza alla pagina 5 in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La Corte d’appello ha ritenuto fondato l’unico motivo di impugnazione della società appellante ICOEL, per la quale non vi sarebbero stati altri debiti nei confronti del Correale all’epoca del pagamento dell’importo di euro 93.574,00, «sicché quel pagamento doveva essere imputato a saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]». Per il ricorrente, però, la sentenza d’appello avrebbe ritenuto errata la ricostruzione dei fatti, ma non avrebbe «individua[to] i motivi di fatto e di diritto per cui detta ricostruzione sarebbe errata». La Corte territoriale ha reputa to che all’atto del pagamento effettuato dalla ICOEL e in data 6 luglio 2010 non vi sarebbe stata l’esistenza di una pluralità di rapporti credito-debito tra le parti. 5RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avviso del ricorrente, il giudice d’appello, però, non ha tenuto conto di numerosi specifici fatti storici di seguito indicati:1)vi era un diverso credito sorto (e soddisfatto) per i lavori edili eseguiti dall’impresa Correale sul diverso cantiere ubicato nel comune di Monopoli fatto oggetto di riserve; 2) la fattura n.5 del 6 luglio 2010 emessa a fronte del pagamento di euro 93.574,00 aveva come causale un «acconto» e non un «saldo» per il cantiere di Monopoli, non per quello di [OSCURATO:PERSONA]; 3) la contabilità dei lavori eseguiti da marzo a giugno 2010 dall’impresa Correale presentava un importo di euro 74.321,76, ed era stata formalizzata dal Correale con lettera raccomandata del 10 novembre 2011; 4) vi era un diverso importo dei lavori eseguiti su cantieri [OSCURATO:PERSONA] (per euro 74.321,76), inferiore di euro 19.252,24 rispetto alla somma pagata dalla ICOEL in data 6 luglio 2010, per euro 93.574,00; 5) con l’ordinanza del 1°luglio 2013 il giudice di prime cure aveva rilevato l’esistenza di più rapporti lavorativi in essere tra le parti; 6) con il verbale di causa dell’udienza del 13 novembre 2013 l ’impresa Correale aveva disconosciutoil pagamento di euro 93.574,00 a saldo dei lavori eseguiti su cantieri [OSCURATO:PERSONA]; 7) la fattura n.1 del 10 maggio 2011 per euro 137.368,54 era stata emessa a saldo dei lavori eseguiti su cantieri Monopoli e era rimasta impagata; 8) con la dichiarazione resa in sede di prova testimoniale da [OSCURATO:PERSONA] si dava atto che i lavori su i cantieri di [OSCURATO:PERSONA] erano stat i eseguiti sino al 30 giugno 2010 e, quindi, successivamente alla presentazione del IIISAL da parte della ICOEL, avvenuta in data 25 giugno 2010. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente «censura l’affermazione sub c) della sentenza alla pagina 5 in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato 6RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La Corte d’appello, infatti, ha affermato che l’importo di euro 93.574,00 corrisponderebbe esattamente all’importo indicato per i lavori eseguiti dopo il IISAL nella contabilità presentata dal Correale alla ICOEL e come risulterebbe «dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta». Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, però, ha omesso di considerare che «dalla contabilità dei lavori eseguiti da marzo a giugno 2010 dall’impresa Correale -oggetto della raccomandata a.r. inviata dall’impresa Correale alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 10/11/2011 – e[dal]le buste paga degli operai maturate per il medesimo periodo, il valore dei lavori eseguiti sul cantiere di [OSCURATO:PERSONA] ammontava ad euro 74.321,76», e non alla maggiore somma di euro 93.574,00 pagata dalla ICOEL in data 6 luglio 2010,con una differenza di euro 19.252,24. Inoltre, il giudice d’appello ha individua to come elemento probatorio la contabilità dei lavori presentata dall’impresa Correale alla ICOEL, che era l’unica contabilità dei lavori eseguiti nei mesi marzo-giugno 2010 sui cantieri [OSCURATO:PERSONA], oggetto della raccomandata del 10/11/2011, ma poi ha afferma to che tale contabilità «risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima [ICOEL] ingiudizio e non disconosciuta». In realtà, la ICOEL non avevaprodotto documentazione in ordine alla contabilità dei lavori di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte d’appello ha richiama to a fondamento della propria valutazione la circostanza di fatto rappresentata dalla «consecuzione temporale » della data dell’avvenuto pagamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) rispetto alla data di liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] avvenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tuttavia, la Corte avrebbe omesso di valutare che i 7RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio lavori eseguiti dagli operai dell’impresa Correale nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] erano proseguiti fino al 30/6/2010. Pertanto, i lavori sarebbero terminati in una data successiva (30/6/2010) rispetto a quella di presentazione del IIISAL, avvenuta il 25/6/2010. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente contrasta l’affermazione «sub d) della sentenza alla pagina 6 in relazione all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La Corte d’appello ha affermato: «Sicché al momento del pagamento dell’importo di euro 93.574,00 -importo, come si è visto, corrispondente a quello richiesto dal Correale per i lavori effettuati dopo il IISAL - era evidente l’intenzione della ICOEL di estinguere il debito per i lavori di [OSCURATO:PERSONA]». La Corte territoriale, dunque, affermerebbe in modo contraddittorio che l’impresa Correale ha riconosciuto (non contestato) che la somma di euro 93.574,00 corrispondeva all’importo dovutole per i lavori eseguiti nel periodo marzo-giugno 2010 sul cantier e d i [OSCURATO:PERSONA] , aggiungendo che il medesimo importo era proprio quello richiesto espressamente dall’impresa Correale per i lavori in questione. Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello, quindi, ha omesso di considerare la diversa ed inequivocabile dichiarazione resa dall’impresa Correale nei propri atti e nei verbali di causa, da cui emergeva inequivocabilmente che l’importo di euro 93.574,00 era stato imputato dal Correale a titolo di «acconto ai lavori eseguiti e pagati sul cantiere di Monopoli», mentre il minor importo di euro 74.321,76 «era stato imputato ai lavori eseguiti sul cantieri [OSCURATO:PERSONA] nel periodo marzo-giugno 2010». 8RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente «censura l’affermazione sub b) della sentenza alle pagine 5 e 6 per violazione dell’art.1193 e 1195 codice civile, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». La Corte d’appello avrebbe affermato, in modo contraddittorio, per un verso, l’inesistenza di una pluralità di crediti-debiti tra le parti e quindi l’inapplicabilità dell’art.1193 c.c., e, per altro verso, ai fini dell’imputazione di un pagamento ex art.1193 c.c., la prevalenza di facta concludentiae elementi presuntivi sui diversi criteri indicati nel medesimo articolo. L’art. 1193, secondo comma, c.c., presuppone per la Corte di merito l’esistenza nel caso di specie «di un solo credito» in capo all’impresa Correale al momento del pagamento della somma di euro 93.574,00. In realtà, invece, l’impresa Correale era già creditrice della ICOEL e nell’anno 2010, in relazione ai lavori eseguiti precedentemente e, per una parte, non pagati sul cantiere di Monopoli. 5. Con il quinto motivo di impugnazione «si censura l’affermazione sub b) e sub e) della sentenza alle pagine 5 e 6 per violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 codice civile, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d’appello avrebbe «invertito e/o ignorato l’onere della prova che in tema di pagamenti mediante la produzione di assegno o cambiali […] grava in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito ove ciò sia contestato dal creditore». Nella specie, il pagamento era stato effettuato «con assegno emesso sulla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. n. 800972556». Il debitore non si era avvalsodella facoltà di scelta del debito che intendeva soddisfare con il pagamento, dichiarandolo al momento dello stesso, sicché la scelta spettava al creditore, il quale nello 9RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio stesso documento di quietanza poteva dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati e, in questo caso, la dichiarazione così effettuata avrebbe dovuto essere accettata dal debitore. Poiché, nella specie,il pagamento era avvenuto con assegno, il debitore avrebbe dovuto dimostrare il collegamento del titolo di credito, in caso di contestazione delcreditore, e la ICOEL non aveva mai dichiarato all’atto del pagamento a quali lavori eseguiti dall’impresa Correale volesse imputare il pagamento di euro 93.574,00. Inoltre, rimarca il ricorrente, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all’atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l’adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. La ICOEL aveva infondatamentesostenuto - e la Corte d’appello ha erroneamente confermato tale assunto - che l’importo di euro 93.574,00 «è stato ricavato autonomamente dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. senza attendere la contabilità lavori da parte dell’impresa Correale e ciò spiegherebbe perché il pagamento sia avvenuto prima per un importo diverso». 6. Con il sestomotivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e dell’ art. 116 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», per la «non provata, immotivata ed illegittima inversione della valutazione discrezionale del libero convincimento del giudice di primo grado nonché per grave travisamento della prova, con la conseguente alla ricostruzione dei fatti che hanno condotto l’inadempimento del debitore». 10RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] giudice di prime cure avrebbe espresso nella sentenza impugnata il proprio convincimento, avendo valutato tutti gli atti di parte, i documenti e le risultanze probatorie, mentre il giudice d’appello «avrebbe potuto e dovuto acquisire medesimi dati del giudice di primo grado». 7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta «lanullità della sentenza per motivazione meramente apparente in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’ art. 111 C ostituzione, sesto comma, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. (pagine 5 e 6)». La sentenza d’appello sarebbe illogica laddove nega l’esistenza di una pluralità di rapporti di debito-credito tra le parti. Inoltre, non giustifica «il diverso importo per euro 19.252,24 tra la somma versata dalla ICOEL di euro 93.574,00 ed il valore dei lavori eseguiti sul cantieri [OSCURATO:PERSONA] e documentati per euro 74.321,76». 8. I motiviprimo, secondo, terzo e settimo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati. 9. Questi, in estrema sintesi,i fatti di causa, come ricostruiti dalla stessa Corte di merito e indicati dal ricorrente con sufficiente specificità. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto lavori per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., inizialmente, nel cantiere di Monopoli, per la realizzazione di un palazzetto dello sport, con contratto con la stazione committente del 22 dicembre 2004 e stipula del subappalto il 18 aprile 2005. A seguito di contestazioni, insorte tra le parti (committente ed appaltatore), sono state iscritte riserve complessive per la somma di euro 397.356,00,di cui euro 230.942,54 relative proprio alle attività svolte dalla subappaltatrice Correale. Tali lavori, per l’importo di euro 230.942,54, risultavano di sicuro non pagati nel luglio 2010, al momento del pagamento effettuato dalla ICOEL all’impresa Correale in data 5 luglio 2010. 11RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] altro cantiere è stato aperto, sempre dalla ICOEL, in [OSCURATO:PERSONA] (Lecce), con contratto di subappalto dell’8 giugno 2009, per la realizzazione di un immobile da destinare a mercato ortofrutticolo. Sono stati fatturati e pagati i lavori relativi al I SAL (euro 128.053,51, come da fattura del 16 ottobre 2009) ed al IISAL (euro 80.859,00, come da fattura del 19 aprile 2010). Ulteriori lavori sono stati eseguiti in economia dalla Correale, sempre sul cantiere di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al IIISAL. È questo il momento in cui sorge la controversia, in quanto il Comune di [OSCURATO:PERSONA] paga alla ICOEL, quale appaltatrice, anche i lavori relativi al IIISAL, in data 5 luglio 2010. Il giorno successivo la ICOEL paga all’impresa Correale la somma di euro 93.574,00, senza alcuna imputazione di pagamento. Tuttavia, in realtà, i lavori relativi al cantiere di [OSCURATO:PERSONA], svolti nel periodo marzo-giugno 2010, sono stati quantificati dalla subappaltatrice Correale, non nella somma di euro 93.574,00, versata il 6 luglio 2010, ma nella somma inferiore pari ad euro 74.321,76, risultante dalla fattura n. 3 del 26 settembre 2011 emessa dalla Correale e dalla «formalizzazione dei lavori»alla ICOEL in data 10 novembre 2010. La fattura n. 5 del 6 luglio 2010 è stata emessa dalla Correale per la somma di euro 93.544,00, «a titolo di acconto» per il credito maturato sul cantiere di Monopoli, che veniva così ridotto ad euro 137.368,54 (ossia euro 230.942,54, quale somma non pagata, ed euro 93.574,00). 10. Effettivamente, la Corted’appello ha omesso di considerare il fatto storico costituito dall’importo effettivo dei lavori realizzati dall’impresa Correale, nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA], per il periodo dal maggio al giugno del 2010, quali lavori in economia, oggetto del 12RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio successivo IIISAL e stato finale, che, pacificamente, ammontavano ad euro 74.321,76, e non alla somma maggiore pari ad euro 93.574,00 pagata dalla ICOEL in favore della Correale in data 6 luglio 2010. La circostanza che tali lavori ammontassero ad euro 74.321,76, emerge dalla «formalizzazione dei lavori» da parte della Correale alla ICOEL in data 10 novembre 2010, dalle buste paga degli operai maturate per tale periodo, oltre che dalla fattura n. 3 del 26 settembre 2011, emessa per l’importo di euro 74.321,76 dalla Correale, ed infatti è pari a questo ultimo importo il credito monitoriamente azionato dall’impresa Correale. Nella fattura n.5 del 6 luglio 2010 emessa dalla Correale, come detto, l’importo di euro 93.574,00 era indicato a titolo di «acconto» e non «a saldo», e riferito ai «lavori eseguiti sul cantiere di Monopoli» e non «di [OSCURATO:PERSONA]», in base a quanto si deduce con sufficiente specificità nel ricorso mediante il richiamo della documentazione a supporto. Del resto, sarebbe poco comprensibile che la società ICOEL, debitrice per i lavori eseguiti presso il cantiere di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 74.321,76, avesse pagato invece, a tale titolo, la somma (superiore) di euro 93.574,00. La Corte d’appello di Lecce, invece, ha motivatoaffermando che «l’importo di euro 93.574,00 corrisponde esattamente all’importo indicato per i lavori eseguiti dopo il II stato di avanzamento nella contabilità presentata dalla Correale alla ICOEL, come risulta dalla documentazione prodotta da quest’ultima in giudizio e non disconosciuta», ma i suddetti dati sono t ra loro non conciliabili – tanto da rendere incomprensibile il percorso logico della motivazione -, in quanto, da un lato, l’importo effettivo dei lavori eseguiti presso il cantiereSan Cassiano dalla Correale non è di euro 93.574,00, ma 13RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio di euro 74.321,76, come risulta appunto dalla formalizzazione dei lavori del 10 novembre 2010 e dall’emissione della fattura, e, dall’altro, l’importo dei lavori non risulta, contrariamente a quanto afferma il giudice d’appello, «dalla documentazione prodotta da quest’ultima [ICOEL] in giudizio non disconosciuta», ma dai documenti prodotti dalla Correale, in base a quanto allega con sufficiente specificità il ricorrente. Inoltre, la richiesta di pagamento da parte della Correale, per i lavori svolti a Monopoli, effettuata il 10 agosto 2010, già teneva conto dell’intervenuto pagamento della somma di euro 93.574,00 da parte della ICOEL in data 6 luglio 2010, prospettando la richiesta di pagamento di euro 136.368,54, pari alla differenza tra l’importo delle riserve per euro 230.942,54 ela somma pagata di euro 93.574,00. In tal senso, è evidente che la Corted’appello non ha esaminato ilfatto decisivo costituito dall’importo effettivo dei lavori svolti presso l’impianto di [OSCURATO:PERSONA] dalla Correale, pari ad euro 73.321,76, vale a dire l’importo esattamente pari a quello del credito monitoriamente azionato. La motivazione della sentenza di appello è, allora, illogica e contraddittoria laddove nega la sussistenza di una pluralità di rapporti di debito/credito tra le parti, assumendo dichiarazioni e comportamenti concludenti tanto del creditore che del debitore, peraltrosenza compiutamente indicarli, e, nel contempo, affronta la questione della imputazione dei pagamenti, all’evidenza non conciliabile con l’affermata l’unicità del debito. La motivazione è altresì illogica laddove nega e/o non giustifica il diverso importo per euro 19.252,24 tra la somma versata da ICOEL di euro 93.574,00 ed il valore dei lavori eseguiti sul cantiere di [OSCURATO:PERSONA] e documentati per euro 74.321,76. 11. Gli ulteriori motivi risultano assorbiti. 14RG n. 20095/2021 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio 12. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corted’appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà