CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1960
Cassazione n. 27776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria datata 14 maggio 2026, depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, con cui rispettivamente si deduce il difetto di motivazione nonché la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati in concorso per il delitto di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno confermato il giudizio di colpevolezza a carico degli imputati, valorizzando tutti gli elementi di prova convergenti e univocamente interpretabili, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 17-22 sull'incontrovertibile titolarità delle carte in capo ai ricorrenti indicate alla p.o. per il bonifico dell'indebito profitto, sull'assenza di prova della denuncia di smarrimento delle stesse, non essendo mai stata allegata la querela asseritamente sporta dal [OSCURATO:PERSONA], sull'assenza di una spiegazione alternativa plausibile e logica degli interessati sui fatti contestati nonché sulle segnalazioni di condotte analoghe poste in essere dai prevenuti in concorso e mediante l'utilizzo degli stessi conti correnti); che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'incameramento del profitto confluito su una carta di credito intestata all'imputato costituisce, in assenza di ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel corso del procedimento, elemento di decisiva rilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa aggravata, sussistendo dimostrazione del ruolo essenziale svolto dal prevenuto nella consumazione dell'illecito (Sez. 2, n. 15091 del 9/4/2026, P.g. c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289861-02); ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi di entrambi gli imputati, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, che il ricorrente si limita a contestare apoditticamente (si vedano, in particolare, pagg. 22-24 sulle circostanze della trattativa e della vendita, comprovanti l'intento truffaldino degli imputati in concorso e sugli evidenti vantaggi tratti dallo svolgimento delle operazioni a distanza, con l'utilizzo di un falso nominativo, nell'impossibilità della vittima di verificare l'affidabilità e l'identità dell'interlocutore);osservato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì reiterativo e manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha escluso con corretti argomenti logici e giuridici la sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell'offesa, a pagine 25-27 della sentenza impugnata, sottolineando l'insidiosità della condotta posta in essere, la preordinazione e la non estemporaneità della stessa, in quanto si inseriva in uno schema più ampio di condotte delittuose, nonché l'entità del danno cagionato, pari non solo alla somma indebitamente sottratta ma anche alla privazione di copertura assicurativa a danno della vittima; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M