CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38314/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLOSÉZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell'appello proposto, riformava parzialmente in senso favorevole ai rei, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sassari, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 29.3.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro in ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su motivi comuni, lamentando assenza di motivazione, in ordine alla dosimetria della pena finale, che la corte di appello, si limitava a definire congrua. 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto perché con essi i ricorrenti propongono, con argomentare del tutto generico, censure non consentite, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, che, peraltro, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati, la corte territoriale rideterminava in senso a loro favorevole proprio in considerazione della intervenuta assoluzione da parte del giudice di primo grado per il reato di tentato omicidio, di cui al capo a) dell'imputazione, concedendo le circostanze attenuanti generiche, operando gli aumenti di pena per la ritenuta continuazione tra i diversi reati in contestazione e, infine, la riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato. Né va taciuto che, come affermato dalla consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, il quale, però, si attenua nel caso in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor di più, nel caso in cui, come quello in esame (nel quale per il reato ex art. 337, c.p., ritenuto il più grave tra quelli in continuazione, il giudice di secondo grado è partito da una pena base di un anno di reclusione), la pena sia applicata in misura prossima al minimo edittale o nel minimo edittale, in tal caso bastando anche il richiamo a criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., (cfr. Cass., sez. IV, 25/09/2007, n. 44766, G.). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.