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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08996/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

018 ORDINANZA sul ricorso 25370/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 322 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 404/2017, pubblicata il 4 luglio 2017.

2. Per quanto qui di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel 2002 aveva parzialmente accolto le domande formulate dall'originario opponente Portaro e condannato l'ing. [OSCURATO:PERSONA], qui ricorrente, e gli appaltatori Lobianco al pagamento in favore del Portaro dell'importo di 36 milioni di lire, pari a C 18.592,45 in via tra loro solidale; i Lobianco venivano condannati al pagamento di C 8.431,26 per capitale al Portaro; il Vita e i Lobianco venvano condannati al pagamento delle spese di lite.

3. Avverso la sentenza proponeva appello innanzi alla Corte di Catanzaro il Vita chiedendo che fosse accertato di non dover nulla al Portaro in relazione alla responsabilità per danni causati sulla sua proprieà.

Quest'ultimo proponeva appello incidentale.

La Corte d'appello di Catanzaro respingeva l'appello principale del Villa e accoglieva l'appello incidentale del Portaro limitatamente alle spese del giudizio.

4. Entrambi svolgevano ricorso per cassazione.

5. La Corte di cassazione accoglieva il quarto motivo di ricorso per difetto di motivazione nella liquidazione dei danni, ritenuti genericamente riferiti ai prezzi di mercato, e il primo e secondo motivo di ricorso incidentale del Vita per difetto di motivazione circa la responsabilità di quest'ultimo quale direttore dei lavori e per l'entità dei danni.

La Corte di cassazione assumeva passato in giudicato il punto relativo alla sussistenza del credito per le competenze maturate in favore del Vita, portate nel decreto ingiuntivo, non oggetto di specifica impugnazione, posto che il credito risarcitorio per cui agiva il Portaro nei confronti del Vita si riferiva a una rivalsa per quanto egli era tenuto a versare per il danneggiamento dell'immobile "Lombardi" per il mancato "ammorsamento" in fase di esecuzione delle opere di ripristino concordate con la proprietà dopo il danneggiamento subito nel corso delle opere .

6. Il giudizio di rinvio ex articolo 392 c.p.c. , pertanto, si è incentrato : i) sulla responsabilità del Vita quale progettista e direttore dei lavori eseguiti sul fabbricato "Portaro", il) sul riconoscimento del corretto quantum debeatur in relazione sia ai danni del fabbricato Lombardi che del fabbricato Portar°, iii) sulla . condanna alle spese di giudizio di primo grado liquidate in misura inferiore ai minimi tabellari.

7. Nelle more del giudizio di rinvio, riassunto innanzi alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione forzata immobiliare promossa dal Portaro nei confronti dei Lobianco, pur costituiti in giudizio, veniva estinta tramite pagamento dell'importo di €83.576,20 al Portaro in virtù di un negozio del 6 dicembre 2011 stipulato tra Portaro e i fratelli Lobianco, appaltatori delle opere in discussione.

8. Nel frattempo il Portaro decedeva e gli succedevano gli eredi Vincenzino, Rosalba e [OSCURATO:PERSONA] i quali si costituivano nel giudizio di rinvio.

In relazione al pagamento eseguito dai Lobianco, il Vita depositava in giudizio documentazione idonea ad attestare la quietanza a firma del Portaro e pertanto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti.

9. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] statuiva in sintesi quanto segue: - vi era stata definitiva declaratoria, costituente giudicato interno, della sussistenza della responsabilità dell'ing.

Vita per quanto riguardava i danni portati al fabbricato Lombardi, avendo la Corte di cassazione rigettato il motivo sul punto; - contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, anche per i lavori mal eseguiti sul fabbricato del Portaro sussisteva la responsabilità del Vita, cui era stato conferito l'incarico per progettare le opere, evidenziando che il Vita non aveva mai contestato la mancata progettazione del fabbricato Portaro, avendo solo dedotto che il mancato completamento delle opere non era da ricondursi all'attività del progettista; - dagli atti di causa emergeva, di contro, il mancato rispetto degli obblighi professionali da parte dell'appellato ing.

Vita nello svolgimento dell'intero incarico di progettazione e direzione lavori in merito a tutta l'attività costruttiva oggetto di causa ed eseguita a favore del Portaro anche in relazione ai lavori- rimedi di cui alla transazione del 25/06/1990; -tale responsabilità del Vita coinvolgeva tutto l'incarico ricevuto, e dunque anche • quello di progettazione del fabbricato del Portaro - la cattiva esecuzione delle opere e la coseguente negligenza della vigilanza del direttore dei lavori era desumibile dalle CTU espletate in primo grado, essendo oltretutto prevista dall'art. 64 DPR 380/2001 la presenza del direttore dei lavori per le opere in conglomerato cementizio armato, rispondendo egli in solido con gli appaltatori e con il committente. - per l'effetto, confermava quanto disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la condanna del Vita al pagamento di euro C 18.592,45 oltre accessori quale risarcimento dovuto agli eredi del Portaro, ritenendo per economia processuale di non dovere disporre una ulteriore CTU; - condannava i Lobianco al pagamento di C 83.576,20, rilevando altrsì che l'importo era stato già versato dagli stessi a Portaro in virtù dell' atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in sede di esecuzione, reputando satisfattiva la somma corrisposta dai Lobianco al Portaro a titolo risarcitorio; - condannava infine gli appellati in solido al pagamento delle spese di giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro , alla Corte di cassazione nonché a quelle del giudizio di rinvio.

10. Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno notificato e depositato controricorso.

La trattazione del ricorso veniva fissata in data 25 febbraio 2020, ma il Collegio, rilevando ex officio che il relatore della sentenza era un giudice ausiliario, disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla validità della composizione del collegio giudicante.

La trattazione è stata nuovamente fissata per l'adunanza camerale odierna ex art. 380 -bis.1 c.p.c..

In vista di essa parte ricorrente ha depositato memoria, mentre gli intimati [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato procura rilasciata ad un difensore e memoria.

11. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 1292 c.c. e 12 disposizioni sulla legge in generale- errata condanna del ricorrente dopo l'adempimento degli obbligati in solido.

12. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 4 cod. proc.civ. violazione degli articoli 112 e 100 c.p.c.-nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse degli appellati.

13. Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360 numero tre c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 115-violazione dell'articolo 19 legge numero 143/1949,- errata condanna del ricorrente per averlo ritenuto direttore dei lavori

14. Con il quarto motivo ex articolo 360 n. 4 c.p.c. si denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.- nullità della sentenza per motivazione incomprensibile o contraddittoria;

15. Con il quinto motivo si denuncia ex articolo 360 n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli articoli 324 c.p.c., 2909 c.c., 12 disposizioni sulla legge in generale e dei criteri in tema di giudicato.

Ragioni della decisione

1. Preliminarmente va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 41/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57).

Pertanto la questione sulla legittima composizione del Collegio giudicante è superata da quanto ivi disposto nel disciplinare gli effetti, nel tempo, della pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa che ammette che i collegi delle Corti di appello siano composti in parte da giudici onorari.

2. Sempre in via preliminare va, altresì, rilevato che, giusta le osservazioni della memoria del ricorrente, deve ritenersi irrituale sia la costituzione con procura sia la memoria dei Salimbeni, eredi del Portaro, atteso che essi non depositarono controricorso ed avrebbero potuto, dunque, a norma dell'art. 370 c.p.c. solo intervenire all'eventuale discussione in udienza pubblica e, peraltro, producendo una procura notarile, atteso che il secondo comma dell'art. 83 c.p.c. sì applica al giudizio nella versione anteriore alla

I. n. 69 del 2009.

Quanto alla memoria dei resistenti che non hanno notificato controricorso, ma hanno depositato la procura speciale rilasciata al difensore se ne deve rilevare l'inammissibilità.

La giurisprudenza, infatti, è pacifica sul punto : « In tema di giudizio di cassazione nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis cpc, (introdotto dall'art. 1 bis, d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla

I. n. 197 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 cpc, ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem"» (v.

Cass. civ., sez.

V, 05/10/18, n. 24422; Cass. civ., sez.

III, 15/11/17, n. 26974; Cass. civ. sez. trib., 16/06/21, n. 17030).

3. Quanto al primo motivo si denuncia violazione di legge sull'assunto che la sentenza abbia dichiarato la responsabilità del ricorrente condannandolo, al pari dei Lobianco, al risarcimento dei danni al fabbricato del Portaro, liquidati in C 18.592,45 oltre accessori, ferma la sentenza di primo grado.

Si precisa inoltre che nel negozio stipulato nel 2011 tra il Portaro e i Lobianco dopo la pronuncia della Corte di cassazione e la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, vi fosse la quietanza liberatoria relativa al credito nascente dalle sentenze numero 301 /2002 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e numero 242 /2005 della Corte di appello di Catanzaro, relative ai danni richiesti dal Portaro per entrambi i fabbricati.

Pertanto si assume che il pagamento eseguito dai Lobianco in sede transattiva sia stato liberatorio per lo stesso Vita qui ricorrente, in quanto concernente lo stesso credito risarcitorio, giudicato satisfattivo dalla medesima Corte d'appello nel respingere il motivo di appello del Portaro sul punto.

Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 4 cod. proc.civ. violazione • degli articoli 112 e 100 c.p.c.-nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse degli appellati.

4. Il secondo motivo va scrutinato per primo in quanto pone una questione , processuale di omessa pronuncia su una eccezione logicamente pregiudiziale rispetto al primo motivo che coinvolge gli effetti del pagamento del credito nelle obbligazioni solidali.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. Va premesso che la Corte di merito, quale giudice del rinvio, ha statuito che la responsabilità del progettista Vita non era in discussione con riferimento ai danni subiti dal fabbricato del Lombardi, facendo parte di una definitiva statuizione della Corte di cassazione che ha respinto il motivo di ricorso sul punto, con la quale si indicava specificamente che il residuo oggetto del contendere verteva sulla responsabilità del medesimo in relazione ai lavori di costruzione del fabbricato del Portaro per il quale vi era stato conferimento dell'incarico; in merito, ha conseguentemente ritenuto il Vita responsabile per come aveva negligentemente gestito l' incarico di progettazione e sorveglianza dei lavori di costruzione e di utilizzo del materiale cementizio, anche in relazione ai lavori - rimedi di cui alla transazione del 25 giugno 1990, come evidenziabili dalla relazione del CTU espletata nel primo grado.

4.3. Quanto alla quantificazione dei danni, a fronte dell'appello del Portarlo che, sul punto, vantava un maggior credito risarcitorio, ha ritenuto, di contro, che il danno subito dal Portaro corrispondesse a quanto accettato dal medesimo dai Lobianco in sede transattiva nel 2011, pari a C 83.576,20 per i danni complessivamente subiti da entrambi gli immobili (Portaro e Lombardi), escludendo che il Portaro potesse vantare un danno maggiore.

4.4. Quanto al danno per cattiva esecuzione delle opere di cui al fabbricato Portaro, il Giudice del rinvio ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice che ha condannato il Vita al pagamento di C18.592,45, riferendosi ai criteri indicati dal primo CTU, in ciò confermando la sentenza di primo grado.

Ha quindi condannato i fratelli Lobianco al risarcimento, corrispondente a quanto versato in forza della transazione del 2011 (C 83.576,20 ), dichiarando che detto importo è stato già versato per effetto della transazione del 6/12/2011.

4.5. Il ricorrente, in merito all' intervenuto soddisfacimento dell'intero credito per effetto del pagamento dei Lobianco quietanzato dal Portaro, di cui la sentenza ha tenuto conto, deduce di avere chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'udienza di discussione, con comparsa conclusionale integrativa del 27/12/2014 e che, tuttavia, la Corte di merito non avrebbe fatto alcun cenno a tale nuovo evento intervenuto nel corso del procedimento di rinvio, attestato nelle difese finali del ricorrente con la comparsa conclusionale integrativa ( doc. 9).

4.6. Osserva il Collegio che parte ricorrente, invero, aveva precisato nella conclusionale integrativa che la cessazione della materia del contendere dovesse valere non solo per i Lobianco, ma anche per la posizione del direttore dei lavori che rivestiva nella vicenda, sulla base delle risultanze della dichiarazione- quietanza versata in atti.

Del resto, l'indicazione di diverse date per la precisazione delle conclusioni suggerisce che l'udienza relativa venne rinviata con concessione di nuovi termini per le conclusionali.

4.7. Omettendo ogni considerazione sul punto, nella sentenza impugnata non si è adeguatamente considerato che in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art.2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ( cfr per tutte Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004).

4.8. In merito, pertanto, l'avvenuto pagamento del debito risarcitorio da parte degli appaltatori rilevava certamente ai fini del decidere, e la Corte di merito, nell' omettere ogni pronuncia sulla istanza di considerare la cessazione della materia del contendere è certamente in errore, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. .4.9.

Nella sua decisione, infatti, non ha preso in considerazione l'evento eventualmente estintivo dell'obbligazione risarcitoria gravante sul direttore dei lavori, verificatosi in ipotesi con il pagamento del debito avvenuto per via della dichiarazione - quietanza del 2011 rilasciata dal committente agli appaltatori, chiamati in responsabilità per rispondere dei medesimi fatti attribuiti al direttore lavori.

Il giudice del rinvio, di contro, ha considerato detto elemento solo per valutare la congruità del risarcimento versato dai due appaltatori al committente delle opere, ma da tale rilievo non ha tratto le eventuali conseguenze sul piano della estinzione dell'obbligazione solidale gravante sul direttore dei lavori.

4.10. Sotto il profilo processuale si trattava di una eccezione da considerare tempestiva, anche se sollevata con la comparsa conclusionale integrativa, in quanto il fatto che la somministrava era un fatto sopravvenuto in precedenza non deducibile.

4.11. Va rammentato, altresì, che l'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per presunta transazione intervenuta nel corso del giudizio di rinvio) non formava oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, avrebbe potuto, in quanto introdotta nel processo, rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello (non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis": Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15309 del 17/07/2020; Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 10728 del 03/05/2017) .

4.12. Si tratta, in effetti, di una specifica applicazione del principio, tratto dall'art. 100 c.p.c., per cui il giudice dell'impugnazione , anche in sede di legittimità , è tenuto a valutare la permanenza dell'interesse ad agire al tempo della decisione, in quanto esso deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (cfr. Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 10553 del 28/04/2017) .

4.13. Nella fattispecie in esame il giudice del rinvio, una volta escluso che il creditore potesse vantare un danno di maggiore importo rispetto a quanto versato dagli appaltatori coobbligati in solido "reputando più che satisfattiva , dei danni tutti lamentati dall'appellante, la somma già corrisposta dai Lobianco al Portaro in seguito alla transazione del 6/12/20112" (v. sentenza, p. 13), avrebbe dovuto considerare e valutare, ex art. 1292 c.c., in eventum, l' effetto totalmente o parzialmente estintivo del pagamento eseguito dai coobbligati solidali a vantaggio del ricorrente in veste di coobbligato solidale e, più precisamente, le conseguenze del pagamento effettuato dai condebitori solidali a titolo di risarcimento del danno (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 1320 del 30/05/1962; Cass. n. 1879/1959).

4.14. La Corte territoriale, pertanto, ha certamente omesso di pronunciarsi sulla eccezione che inerisce alla pretesa insussistenza di un interesse della controparte ad ottenere la condanna dell'obbligato solidale al pagamento del debito risarcitorio dopo il pagamento del debito da parte degli altri coobbligati.

A seguito del disponendo rinvio dovrà pronunciarsi.

5. Il primo motivo resta a questo punto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

Il giudice di rinvio rimediando all'omessa pronuncia censurata in accoglimento di esso esaminerà le questioni oggetto del primo motivo.

6. Il terzo motivo è teso a mettere in discussione la affermata responsabilità del direttore dei lavori per le opere in questione.

Si adduce che il Giudice abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. nell'assumere che il progettista non avesse mai contestato la mancata progettazione del fabbricato del Portaro dedotta da quest'ultimo, aggiungendo che il direttore dei lavori, nel costituirsi, aveva ammesso, o meglio chiarito, che il mancato completamento di tutte le opere previste dal progetto approvato dal Genio civile di Catanzaro era addebitabile alla proprietà e non potesse ritorcersi sul professionista.

Il ricorrente denuncia che il passaggio motivazionale riporti, in realtà, una mera difesa cui è inapplicabile il principio di non contestazione.

Inoltre si duole del fatto che la sentenza abbia ritenuto responsabile il progettista perché agli atti del primo giudizio sarebbe emerso il mancato rispetto degli obblighi professionali nello svolgimento dell'intero incarico di progettazione e direzione dei lavori in merito a tutta l'attività costruttiva oggetto di causa ed eseguita sul fabbricato del Portaro, allorché l'articolo 19 della legge 143/1949 elenca una serie di attività del professionista e distingue nettamente l'attività di progettazione da quella di direzione lavori.

Sicché assume che la sentenza sia errata perché il Portaro avrebbe chiesto i danni non in relazione all'attività di progettazione, ma di direzione dei lavori, estranea alla mancata contestazione o ammissione ritenuta nella sentenza gravata. ,

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. In realtà, il giudice del rinvio, in tema di responsabilità del direttore dei lavori ha valutato nel merito non solo la mancata contestazione dell'incarico ricevuto quale progettista, rilevando il passaggio in giudicato in merito al compenso portato nel decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta, ma soprattutto ha affermato la responsabilità del direttore dei lavori correlata alla cattiva esecuzione delle opere sulla cui esecuzione e uso del materiale cementizio il ricorrente, quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto vigilare quale tecnico e persona di fiducia del committente, e la conseguente sua negligenza nella vigilanza richiesta nella direzione dei lavori, posto che si trattava di una responsabilità collegata al mancato espletamento di una attività da ritenersi "elemento essenziale per la statica delle costruzioni", citando all'uopo le norme coinvolte, i relativi principi di diritto richiamati dalla stessa Corte di cassazione attinenti alla fattispecie in esame, nonché la circostanza che il direttore dei lavori, per esonerarsi dalla sua responsabilità, non avesse dato prova di contestazione tempestiva agli appaltatori delle modalità di esecuzione delle opere eseguite, né avesse rinunciato all'incarico. 6.3.

La censura è inammissibile perché è incomprensibile quanto alla censura ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nel senso che non spiega in quali termini il principio di diritto evocato sarebbe pertinente nella specie.

Infatti, non chiarisce perché la difesa evocata nella motivazione dalla sentenza sarebbe "mera difesa".

Nel passo evocato la Corte territoriale ha in realtà solo argomentato che dal comportamento processuale del Vita si evince un'ammissione implicita circa l'effettivo ruolo avuto nella vicenda contrattuale relativa alla progettazione e direzione dei lavori di opere appaltate.

6.4. Quanto alla censura di violazione della

I. n. 143 del 1949 si tratta di un'affermazione del tutto apodittica e suppone la valutazione di emergenze fattuali in questa sede inammissibili. .

6.5. Si tratta, in definitiva, di una censura tendente a mettere in discussione valutazioni di merito del tutto incensurabili in tale sede in quanto congruenti con l'esame delle contestazioni effettuate dal progettista nel costituirsi nel primo grado di giudizio, quale parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto . ingiuntivo, richiesto al Portaro per ottenere il pagamento della parcella professionale quale progettista e direttore dei lavori.

7. Quanto al quarto motivo si denuncia il vizio di "motivazione incomprensibile e contraddittoria" in violazione dell'art. 132 c.p.c., e specificamente che la sentenza sia incorsa in una grave contraddizione nel rilevare che i danni riportati nel fabbricato del Portaro corrispondessero a C 8.431,36 come stabiliti nella sentenza 301/02 del Tribunale di Vibo, ma li ha poi quantificati nei confronti del direttore dei lavori nella maggiore misura di C 18.592,45.

7.1. Il motivo è fondato, atteso che dalla criticata motivazione non è dato evincere in alcun modo da dove emerga e che cosa giustifichi l'importo di C 18.592,45 C. I relativi fatti giustificativi restano ignoti, sicché si è in presenza di una motivazione del tutto assertoria, che omette qualsiasi spiegazione del perché sia stata adottata e che, dunque, è una non-motivazione, con conseguente nullità per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

La sentenza va cassata perché in sede di rinvio venga resa una motivazione non solo graficamente percepibile come tale, ma effettiva.

8. Quanto al quinto motivo si denuncia la violazione dei criteri che regolano l'estensione della portata del giudicato ex art. 2909 c.c. in quanto la sentenza numero 242/2005 della Corte d'appello di Catanzaro avrebbe confermato quella n. 301 del Tribunale per quanto riguarda i danni ritenendo la quantificazione congrua in relazione ai "prezzi di mercato" e alle "norme di comune esperienza".

Si denuncia che la Corte di cassazione, in accoglimento del quarto motivo, ha invece annullato la decisione sul quantum in quanto ritenuta generica, mentre la sentenza qui gravata si sarebbe di nuovo limitata a confermare la sentenza del tribunale di primo grado senza disporre una nuova CTU.

Ne conseguirebbe che anche la sentenza del giudice del rinvio sia ancorata a criteri di liquidazione dichiarati illegittimi dalla Corte di cassazione, ponendosi in contrasto con il dictum della Corte di legittimità. .8.1.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto.

Gli interrogativi che pone il motivo dovranno trovare spiegazione nell'adempimento del dovere di motivazione disposto appunto con il suo accoglimento.

9. Conclusivamente il ricorso è accolto quanto al secondo ed al quarto motivo.

TI d terzo motivo è dichiarato inammissibile.

Il primo ed il quinto sono dichiarati assorbiti.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], comunque in diversa composizione, anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso quanto al secondo ed al quarto motivo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ORDINANZA sul ricorso 25370/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 322 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2021 da [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2018 [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 404/2017, pubblicata il 4 luglio 2017. 2. Per quanto qui di interesse, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel 2002 aveva parzialmente accolto le domande formulate dall'originario opponente Portaro e condannato l'ing. [OSCURATO:PERSONA], qui ricorrente, e gli appaltatori Lobianco al pagamento in favore del Portaro dell'importo di 36 milioni di lire, pari a C 18.592,45 in via tra loro solidale; i Lobianco venivano condannati al pagamento di C 8.431,26 per capitale al Portaro; il Vita e i Lobianco venvano condannati al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso la sentenza proponeva appello innanzi alla Corte di Catanzaro il Vita chiedendo che fosse accertato di non dover nulla al Portaro in relazione alla responsabilità per danni causati sulla sua proprieà. Quest'ultimo proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Catanzaro respingeva l'appello principale del Villa e accoglieva l'appello incidentale del Portaro limitatamente alle spese del giudizio. 4. Entrambi svolgevano ricorso per cassazione. 5. La Corte di cassazione accoglieva il quarto motivo di ricorso per difetto di motivazione nella liquidazione dei danni, ritenuti genericamente riferiti ai prezzi di mercato, e il primo e secondo motivo di ricorso incidentale del Vita per difetto di motivazione circa la responsabilità di quest'ultimo quale direttore dei lavori e per l'entità dei danni. La Corte di cassazione assumeva passato in giudicato il punto relativo alla sussistenza del credito per le competenze maturate in favore del Vita, portate nel decreto ingiuntivo, non oggetto di specifica impugnazione, posto che il credito risarcitorio per cui agiva il Portaro nei confronti del Vita si riferiva a una rivalsa per quanto egli era tenuto a versare per il danneggiamento dell'immobile "Lombardi" per il mancato "ammorsamento" in fase di esecuzione delle opere di ripristino concordate con la proprietà dopo il danneggiamento subito nel corso delle opere . 6. Il giudizio di rinvio ex articolo 392 c.p.c. , pertanto, si è incentrato : i) sulla responsabilità del Vita quale progettista e direttore dei lavori eseguiti sul fabbricato "Portaro", il) sul riconoscimento del corretto quantum debeatur in relazione sia ai danni del fabbricato Lombardi che del fabbricato Portar°, iii) sulla . condanna alle spese di giudizio di primo grado liquidate in misura inferiore ai minimi tabellari. 7. Nelle more del giudizio di rinvio, riassunto innanzi alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], l'esecuzione forzata immobiliare promossa dal Portaro nei confronti dei Lobianco, pur costituiti in giudizio, veniva estinta tramite pagamento dell'importo di €83.576,20 al Portaro in virtù di un negozio del 6 dicembre 2011 stipulato tra Portaro e i fratelli Lobianco, appaltatori delle opere in discussione. 8. Nel frattempo il Portaro decedeva e gli succedevano gli eredi Vincenzino, Rosalba e [OSCURATO:PERSONA] i quali si costituivano nel giudizio di rinvio. In relazione al pagamento eseguito dai Lobianco, il Vita depositava in giudizio documentazione idonea ad attestare la quietanza a firma del Portaro e pertanto chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti. 9. Con la sentenza qui impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] statuiva in sintesi quanto segue: - vi era stata definitiva declaratoria, costituente giudicato interno, della sussistenza della responsabilità dell'ing. Vita per quanto riguardava i danni portati al fabbricato Lombardi, avendo la Corte di cassazione rigettato il motivo sul punto; - contrariamente a quanto indicato dal primo giudice, anche per i lavori mal eseguiti sul fabbricato del Portaro sussisteva la responsabilità del Vita, cui era stato conferito l'incarico per progettare le opere, evidenziando che il Vita non aveva mai contestato la mancata progettazione del fabbricato Portaro, avendo solo dedotto che il mancato completamento delle opere non era da ricondursi all'attività del progettista; - dagli atti di causa emergeva, di contro, il mancato rispetto degli obblighi professionali da parte dell'appellato ing. Vita nello svolgimento dell'intero incarico di progettazione e direzione lavori in merito a tutta l'attività costruttiva oggetto di causa ed eseguita a favore del Portaro anche in relazione ai lavori- rimedi di cui alla transazione del 25/06/1990; -tale responsabilità del Vita coinvolgeva tutto l'incarico ricevuto, e dunque anche • quello di progettazione del fabbricato del Portaro - la cattiva esecuzione delle opere e la coseguente negligenza della vigilanza del direttore dei lavori era desumibile dalle CTU espletate in primo grado, essendo oltretutto prevista dall'art. 64 DPR 380/2001 la presenza del direttore dei lavori per le opere in conglomerato cementizio armato, rispondendo egli in solido con gli appaltatori e con il committente. - per l'effetto, confermava quanto disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], vale a dire la condanna del Vita al pagamento di euro C 18.592,45 oltre accessori quale risarcimento dovuto agli eredi del Portaro, ritenendo per economia processuale di non dovere disporre una ulteriore CTU; - condannava i Lobianco al pagamento di C 83.576,20, rilevando altrsì che l'importo era stato già versato dagli stessi a Portaro in virtù dell' atto di transazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in sede di esecuzione, reputando satisfattiva la somma corrisposta dai Lobianco al Portaro a titolo risarcitorio; - condannava infine gli appellati in solido al pagamento delle spese di giudizio innanzi alla Corte d'appello di Catanzaro , alla Corte di cassazione nonché a quelle del giudizio di rinvio. 10. Il ricorso è affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno notificato e depositato controricorso. La trattazione del ricorso veniva fissata in data 25 febbraio 2020, ma il Collegio, rilevando ex officio che il relatore della sentenza era un giudice ausiliario, disponeva il rinvio a nuovo ruolo in attesa che la Corte costituzionale si pronunciasse sulla validità della composizione del collegio giudicante. La trattazione è stata nuovamente fissata per l'adunanza camerale odierna ex art. 380 -bis.1 c.p.c.. In vista di essa parte ricorrente ha depositato memoria, mentre gli intimati [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato procura rilasciata ad un difensore e memoria. 11. Con il primo motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 1292 c.c. e 12 disposizioni sulla legge in generale- errata condanna del ricorrente dopo l'adempimento degli obbligati in solido. 12. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 4 cod. proc.civ. violazione degli articoli 112 e 100 c.p.c.-nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse degli appellati. 13. Con il terzo motivo si denuncia ex articolo 360 numero tre c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 115-violazione dell'articolo 19 legge numero 143/1949,- errata condanna del ricorrente per averlo ritenuto direttore dei lavori 14. Con il quarto motivo ex articolo 360 n. 4 c.p.c. si denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c.- nullità della sentenza per motivazione incomprensibile o contraddittoria; 15. Con il quinto motivo si denuncia ex articolo 360 n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli articoli 324 c.p.c., 2909 c.c., 12 disposizioni sulla legge in generale e dei criteri in tema di giudicato. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente va rilevato che la Corte costituzionale, con la sentenza 41/2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). Pertanto la questione sulla legittima composizione del Collegio giudicante è superata da quanto ivi disposto nel disciplinare gli effetti, nel tempo, della pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa che ammette che i collegi delle Corti di appello siano composti in parte da giudici onorari. 2. Sempre in via preliminare va, altresì, rilevato che, giusta le osservazioni della memoria del ricorrente, deve ritenersi irrituale sia la costituzione con procura sia la memoria dei Salimbeni, eredi del Portaro, atteso che essi non depositarono controricorso ed avrebbero potuto, dunque, a norma dell'art. 370 c.p.c. solo intervenire all'eventuale discussione in udienza pubblica e, peraltro, producendo una procura notarile, atteso che il secondo comma dell'art. 83 c.p.c. sì applica al giudizio nella versione anteriore alla I. n. 69 del 2009. Quanto alla memoria dei resistenti che non hanno notificato controricorso, ma hanno depositato la procura speciale rilasciata al difensore se ne deve rilevare l'inammissibilità. La giurisprudenza, infatti, è pacifica sul punto : « In tema di giudizio di cassazione nel procedimento camerale di cui all'art. 380 bis cpc, (introdotto dall'art. 1 bis, d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla I. n. 197 del 2016), in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, l'intimato non è legittimato al deposito di memorie illustrative ex art. 370 cpc, ancorché sia munito di regolare procura speciale "ad litem"» (v. Cass. civ., sez. V, 05/10/18, n. 24422; Cass. civ., sez. III, 15/11/17, n. 26974; Cass. civ. sez. trib., 16/06/21, n. 17030). 3. Quanto al primo motivo si denuncia violazione di legge sull'assunto che la sentenza abbia dichiarato la responsabilità del ricorrente condannandolo, al pari dei Lobianco, al risarcimento dei danni al fabbricato del Portaro, liquidati in C 18.592,45 oltre accessori, ferma la sentenza di primo grado. Si precisa inoltre che nel negozio stipulato nel 2011 tra il Portaro e i Lobianco dopo la pronuncia della Corte di cassazione e la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, vi fosse la quietanza liberatoria relativa al credito nascente dalle sentenze numero 301 /2002 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e numero 242 /2005 della Corte di appello di Catanzaro, relative ai danni richiesti dal Portaro per entrambi i fabbricati. Pertanto si assume che il pagamento eseguito dai Lobianco in sede transattiva sia stato liberatorio per lo stesso Vita qui ricorrente, in quanto concernente lo stesso credito risarcitorio, giudicato satisfattivo dalla medesima Corte d'appello nel respingere il motivo di appello del Portaro sul punto. Con il secondo motivo si denuncia ex articolo 360 numero 4 cod. proc.civ. violazione • degli articoli 112 e 100 c.p.c.-nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse degli appellati. 4. Il secondo motivo va scrutinato per primo in quanto pone una questione , processuale di omessa pronuncia su una eccezione logicamente pregiudiziale rispetto al primo motivo che coinvolge gli effetti del pagamento del credito nelle obbligazioni solidali. 4.1. Il motivo è fondato. 4.2. Va premesso che la Corte di merito, quale giudice del rinvio, ha statuito che la responsabilità del progettista Vita non era in discussione con riferimento ai danni subiti dal fabbricato del Lombardi, facendo parte di una definitiva statuizione della Corte di cassazione che ha respinto il motivo di ricorso sul punto, con la quale si indicava specificamente che il residuo oggetto del contendere verteva sulla responsabilità del medesimo in relazione ai lavori di costruzione del fabbricato del Portaro per il quale vi era stato conferimento dell'incarico; in merito, ha conseguentemente ritenuto il Vita responsabile per come aveva negligentemente gestito l' incarico di progettazione e sorveglianza dei lavori di costruzione e di utilizzo del materiale cementizio, anche in relazione ai lavori - rimedi di cui alla transazione del 25 giugno 1990, come evidenziabili dalla relazione del CTU espletata nel primo grado. 4.3. Quanto alla quantificazione dei danni, a fronte dell'appello del Portarlo che, sul punto, vantava un maggior credito risarcitorio, ha ritenuto, di contro, che il danno subito dal Portaro corrispondesse a quanto accettato dal medesimo dai Lobianco in sede transattiva nel 2011, pari a C 83.576,20 per i danni complessivamente subiti da entrambi gli immobili (Portaro e Lombardi), escludendo che il Portaro potesse vantare un danno maggiore. 4.4. Quanto al danno per cattiva esecuzione delle opere di cui al fabbricato Portaro, il Giudice del rinvio ha ritenuto di confermare la valutazione del primo giudice che ha condannato il Vita al pagamento di C18.592,45, riferendosi ai criteri indicati dal primo CTU, in ciò confermando la sentenza di primo grado. Ha quindi condannato i fratelli Lobianco al risarcimento, corrispondente a quanto versato in forza della transazione del 2011 (C 83.576,20 ), dichiarando che detto importo è stato già versato per effetto della transazione del 6/12/2011. 4.5. Il ricorrente, in merito all' intervenuto soddisfacimento dell'intero credito per effetto del pagamento dei Lobianco quietanzato dal Portaro, di cui la sentenza ha tenuto conto, deduce di avere chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere per l'udienza di discussione, con comparsa conclusionale integrativa del 27/12/2014 e che, tuttavia, la Corte di merito non avrebbe fatto alcun cenno a tale nuovo evento intervenuto nel corso del procedimento di rinvio, attestato nelle difese finali del ricorrente con la comparsa conclusionale integrativa ( doc. 9). 4.6. Osserva il Collegio che parte ricorrente, invero, aveva precisato nella conclusionale integrativa che la cessazione della materia del contendere dovesse valere non solo per i Lobianco, ma anche per la posizione del direttore dei lavori che rivestiva nella vicenda, sulla base delle risultanze della dichiarazione- quietanza versata in atti. Del resto, l'indicazione di diverse date per la precisazione delle conclusioni suggerisce che l'udienza relativa venne rinviata con concessione di nuovi termini per le conclusionali. 4.7. Omettendo ogni considerazione sul punto, nella sentenza impugnata non si è adeguatamente considerato che in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art.2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale ( cfr per tutte Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del 14/10/2004). 4.8. In merito, pertanto, l'avvenuto pagamento del debito risarcitorio da parte degli appaltatori rilevava certamente ai fini del decidere, e la Corte di merito, nell' omettere ogni pronuncia sulla istanza di considerare la cessazione della materia del contendere è certamente in errore, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. .4.9. Nella sua decisione, infatti, non ha preso in considerazione l'evento eventualmente estintivo dell'obbligazione risarcitoria gravante sul direttore dei lavori, verificatosi in ipotesi con il pagamento del debito avvenuto per via della dichiarazione - quietanza del 2011 rilasciata dal committente agli appaltatori, chiamati in responsabilità per rispondere dei medesimi fatti attribuiti al direttore lavori. Il giudice del rinvio, di contro, ha considerato detto elemento solo per valutare la congruità del risarcimento versato dai due appaltatori al committente delle opere, ma da tale rilievo non ha tratto le eventuali conseguenze sul piano della estinzione dell'obbligazione solidale gravante sul direttore dei lavori. 4.10. Sotto il profilo processuale si trattava di una eccezione da considerare tempestiva, anche se sollevata con la comparsa conclusionale integrativa, in quanto il fatto che la somministrava era un fatto sopravvenuto in precedenza non deducibile. 4.11. Va rammentato, altresì, che l'intervenuta cessazione della materia del contendere (nella specie, per presunta transazione intervenuta nel corso del giudizio di rinvio) non formava oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, avrebbe potuto, in quanto introdotta nel processo, rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello (non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis": Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 15309 del 17/07/2020; Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 10728 del 03/05/2017) . 4.12. Si tratta, in effetti, di una specifica applicazione del principio, tratto dall'art. 100 c.p.c., per cui il giudice dell'impugnazione , anche in sede di legittimità , è tenuto a valutare la permanenza dell'interesse ad agire al tempo della decisione, in quanto esso deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10553 del 28/04/2017) . 4.13. Nella fattispecie in esame il giudice del rinvio, una volta escluso che il creditore potesse vantare un danno di maggiore importo rispetto a quanto versato dagli appaltatori coobbligati in solido "reputando più che satisfattiva , dei danni tutti lamentati dall'appellante, la somma già corrisposta dai Lobianco al Portaro in seguito alla transazione del 6/12/20112" (v. sentenza, p. 13), avrebbe dovuto considerare e valutare, ex art. 1292 c.c., in eventum, l' effetto totalmente o parzialmente estintivo del pagamento eseguito dai coobbligati solidali a vantaggio del ricorrente in veste di coobbligato solidale e, più precisamente, le conseguenze del pagamento effettuato dai condebitori solidali a titolo di risarcimento del danno (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 1320 del 30/05/1962; Cass. n. 1879/1959). 4.14. La Corte territoriale, pertanto, ha certamente omesso di pronunciarsi sulla eccezione che inerisce alla pretesa insussistenza di un interesse della controparte ad ottenere la condanna dell'obbligato solidale al pagamento del debito risarcitorio dopo il pagamento del debito da parte degli altri coobbligati. A seguito del disponendo rinvio dovrà pronunciarsi. 5. Il primo motivo resta a questo punto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo. Il giudice di rinvio rimediando all'omessa pronuncia censurata in accoglimento di esso esaminerà le questioni oggetto del primo motivo. 6. Il terzo motivo è teso a mettere in discussione la affermata responsabilità del direttore dei lavori per le opere in questione. Si adduce che il Giudice abbia erroneamente applicato il principio di non contestazione di cui all'articolo 115 c.p.c. nell'assumere che il progettista non avesse mai contestato la mancata progettazione del fabbricato del Portaro dedotta da quest'ultimo, aggiungendo che il direttore dei lavori, nel costituirsi, aveva ammesso, o meglio chiarito, che il mancato completamento di tutte le opere previste dal progetto approvato dal Genio civile di Catanzaro era addebitabile alla proprietà e non potesse ritorcersi sul professionista. Il ricorrente denuncia che il passaggio motivazionale riporti, in realtà, una mera difesa cui è inapplicabile il principio di non contestazione. Inoltre si duole del fatto che la sentenza abbia ritenuto responsabile il progettista perché agli atti del primo giudizio sarebbe emerso il mancato rispetto degli obblighi professionali nello svolgimento dell'intero incarico di progettazione e direzione dei lavori in merito a tutta l'attività costruttiva oggetto di causa ed eseguita sul fabbricato del Portaro, allorché l'articolo 19 della legge 143/1949 elenca una serie di attività del professionista e distingue nettamente l'attività di progettazione da quella di direzione lavori. Sicché assume che la sentenza sia errata perché il Portaro avrebbe chiesto i danni non in relazione all'attività di progettazione, ma di direzione dei lavori, estranea alla mancata contestazione o ammissione ritenuta nella sentenza gravata. , 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. In realtà, il giudice del rinvio, in tema di responsabilità del direttore dei lavori ha valutato nel merito non solo la mancata contestazione dell'incarico ricevuto quale progettista, rilevando il passaggio in giudicato in merito al compenso portato nel decreto ingiuntivo emesso su sua richiesta, ma soprattutto ha affermato la responsabilità del direttore dei lavori correlata alla cattiva esecuzione delle opere sulla cui esecuzione e uso del materiale cementizio il ricorrente, quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto vigilare quale tecnico e persona di fiducia del committente, e la conseguente sua negligenza nella vigilanza richiesta nella direzione dei lavori, posto che si trattava di una responsabilità collegata al mancato espletamento di una attività da ritenersi "elemento essenziale per la statica delle costruzioni", citando all'uopo le norme coinvolte, i relativi principi di diritto richiamati dalla stessa Corte di cassazione attinenti alla fattispecie in esame, nonché la circostanza che il direttore dei lavori, per esonerarsi dalla sua responsabilità, non avesse dato prova di contestazione tempestiva agli appaltatori delle modalità di esecuzione delle opere eseguite, né avesse rinunciato all'incarico. 6.3. La censura è inammissibile perché è incomprensibile quanto alla censura ai sensi dell'art. 115 c.p.c., nel senso che non spiega in quali termini il principio di diritto evocato sarebbe pertinente nella specie. Infatti, non chiarisce perché la difesa evocata nella motivazione dalla sentenza sarebbe "mera difesa". Nel passo evocato la Corte territoriale ha in realtà solo argomentato che dal comportamento processuale del Vita si evince un'ammissione implicita circa l'effettivo ruolo avuto nella vicenda contrattuale relativa alla progettazione e direzione dei lavori di opere appaltate. 6.4. Quanto alla censura di violazione della I. n. 143 del 1949 si tratta di un'affermazione del tutto apodittica e suppone la valutazione di emergenze fattuali in questa sede inammissibili. . 6.5. Si tratta, in definitiva, di una censura tendente a mettere in discussione valutazioni di merito del tutto incensurabili in tale sede in quanto congruenti con l'esame delle contestazioni effettuate dal progettista nel costituirsi nel primo grado di giudizio, quale parte opposta nel giudizio di opposizione a decreto . ingiuntivo, richiesto al Portaro per ottenere il pagamento della parcella professionale quale progettista e direttore dei lavori. 7. Quanto al quarto motivo si denuncia il vizio di "motivazione incomprensibile e contraddittoria" in violazione dell'art. 132 c.p.c., e specificamente che la sentenza sia incorsa in una grave contraddizione nel rilevare che i danni riportati nel fabbricato del Portaro corrispondessero a C 8.431,36 come stabiliti nella sentenza 301/02 del Tribunale di Vibo, ma li ha poi quantificati nei confronti del direttore dei lavori nella maggiore misura di C 18.592,45. 7.1. Il motivo è fondato, atteso che dalla criticata motivazione non è dato evincere in alcun modo da dove emerga e che cosa giustifichi l'importo di C 18.592,45 C. I relativi fatti giustificativi restano ignoti, sicché si è in presenza di una motivazione del tutto assertoria, che omette qualsiasi spiegazione del perché sia stata adottata e che, dunque, è una non-motivazione, con conseguente nullità per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. La sentenza va cassata perché in sede di rinvio venga resa una motivazione non solo graficamente percepibile come tale, ma effettiva. 8. Quanto al quinto motivo si denuncia la violazione dei criteri che regolano l'estensione della portata del giudicato ex art. 2909 c.c. in quanto la sentenza numero 242/2005 della Corte d'appello di Catanzaro avrebbe confermato quella n. 301 del Tribunale per quanto riguarda i danni ritenendo la quantificazione congrua in relazione ai "prezzi di mercato" e alle "norme di comune esperienza". Si denuncia che la Corte di cassazione, in accoglimento del quarto motivo, ha invece annullato la decisione sul quantum in quanto ritenuta generica, mentre la sentenza qui gravata si sarebbe di nuovo limitata a confermare la sentenza del tribunale di primo grado senza disporre una nuova CTU. Ne conseguirebbe che anche la sentenza del giudice del rinvio sia ancorata a criteri di liquidazione dichiarati illegittimi dalla Corte di cassazione, ponendosi in contrasto con il dictum della Corte di legittimità. .8.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto. Gli interrogativi che pone il motivo dovranno trovare spiegazione nell'adempimento del dovere di motivazione disposto appunto con il suo accoglimento. 9. Conclusivamente il ricorso è accolto quanto al secondo ed al quarto motivo. TI d terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il primo ed il quinto sono dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], comunque in diversa composizione, anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso quanto al secondo ed al quarto motivo.
Sentenza Cassazione n. 08996/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris