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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19671/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20221-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 3319/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.3319 del 24.

2. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua opposizione alla cartella che le intimava il pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, affermando la regolare notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 247 reg. codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto regolari le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni per essere le stesse avvenute in Roma, presso lo studio della opponente, nonostante che questi, come da documentazione anagrafica prodotta, fosse all’epoca residente a Fiumicino, in un comune diverso dal luogo di notifica, così violando l’art. 139 cod. proc. civ., in base al quale la notifica deve essere eseguita nel comune di residenza del destinatario; il ricorso è inammissibile in quanto le censure sollevate non investono l’effettiva ratio in base alla quale il Tribunale ha ritenuto valide le notifiche effettuate in Roma, costituita dall’argomentazione, che integra un apprezzamento di fatto, secondo cui, avendo il comune di Fiumicino provveduto, dopo pochi mesi dalla data delle notifiche, a cancellare la opponente dalla propria anagrafe causa la sua irreperibilità, sussistevano “ ragionevoli perplessità in ordine al fatto che fosse conoscibile la reale residenza a tale data della destinataria “, argomentando proprio dal non conoscibilità della reale residenza della opponente la regolarità delle notifiche eseguite presso il suo domicilio >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20221-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 3319/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 24/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n.3319 del 24. 2. 2021 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua opposizione alla cartella che le intimava il pagamento di sanzioni per violazioni al codice della strada, affermando la regolare notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 247 reg. codice della strada, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto regolari le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni per essere le stesse avvenute in Roma, presso lo studio della opponente, nonostante che questi, come da documentazione anagrafica prodotta, fosse all’epoca residente a Fiumicino, in un comune diverso dal luogo di notifica, così violando l’art. 139 cod. proc. civ., in base al quale la notifica deve essere eseguita nel comune di residenza del destinatario; il ricorso è inammissibile in quanto le censure sollevate non investono l’effettiva ratio in base alla quale il Tribunale ha ritenuto valide le notifiche effettuate in Roma, costituita dall’argomentazione, che integra un apprezzamento di fatto, secondo cui, avendo il comune di Fiumicino provveduto, dopo pochi mesi dalla data delle notifiche, a cancellare la opponente dalla propria anagrafe causa la sua irreperibilità, sussistevano “ ragionevoli perplessità in ordine al fatto che fosse conoscibile la reale residenza a tale data della destinataria “, argomentando proprio dal non conoscibilità della reale residenza della opponente la regolarità delle notifiche eseguite presso il suo domicilio >>. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 20221/2021 Numero sezionale 5145/2022 Numero di raccolta generale 19671/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 13 maggio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A
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