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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 luglio 1989

Cassazione n. 13374/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di lesioni personali aggravate in concorso, la pena concordata con il Pubblico Ministero.

2. Con un solo motivo ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia il vizio di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Non risulta dalla trascrizione in sentenza dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti che la definizione del procedimento con il rito ex artt. 444 cod. proc. pen. fosse stato subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, né il ricorrente ha specificamente dedotto che la questione della concedibilità del beneficio, al di là della subordinazione del rito, fosse stata al giudice devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica (Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015 - dep. 21/07/2015, Macri', Rv. 26442601): donde, va preso atto che, sia con riferimento al detto profilo di doglianza che con riferimento a quello afferente all'operato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le contestate e ritenute aggravanti, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), di modo che va dichiarato inammissibile, senza far luogo a formalità di procedura, ai sensi dell'ad, 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen..

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] aglia Stef P [OSCURATO:PERSONA]..f.,,CF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 09/04/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; k udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di lesioni personali aggravate in concorso, la pena concordata con il Pubblico Ministero. 2. Con un solo motivo ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e denuncia il vizio di motivazione quanto al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Non risulta dalla trascrizione in sentenza dei termini dell'accordo raggiunto dalle parti che la definizione del procedimento con il rito ex artt. 444 cod. proc. pen. fosse stato subordinato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, né il ricorrente ha specificamente dedotto che la questione della concedibilità del beneficio, al di là della subordinazione del rito, fosse stata al giudice devoluta dalle parti in maniera esplicita e specifica (Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015 - dep. 21/07/2015, Macri', Rv. 26442601): donde, va preso atto che, sia con riferimento al detto profilo di doglianza che con riferimento a quello afferente all'operato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le contestate e ritenute aggravanti, il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), di modo che va dichiarato inammissibile, senza far luogo a formalità di procedura, ai sensi dell'ad, 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] aglia Stef P [OSCURATO:PERSONA]..f.,,CF
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