CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 07336/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso n. 11308-2024 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], difesa da se medesima -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t. -Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1075/2023, pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Toscana, depositata il 31.10.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che la ricorrente propose ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso alcunecartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate Riscossione.Con sentenza n. 572/2019 il giudice adito dichiarò il ricorso inammissibileper indeterminatezza della domanda.RGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6729 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026La ricorrente adì la Corte di giustizia di II grado della Toscana, cherespinse l’impugnazione con sentenza n. 1075/2023. Il giudice d’appello,dopo aver riferito che l’impugnazione era stata proposta «senza precisare imotivi d’appello», sulla premessa che il ricorso debba contenere, tra i varielementi, «le indicazioni, relative all'atto impugnato, all'oggetto delladomanda, nonché ai motivi di censura», ha ritenuto che il ricorso mancassedi essi, sì da risultare incomprensibile. Ha dunque affermato chel’«indeterminatezza degli elementi essenziali del petitum e della causapetendi non consente di ricostruire le ragioni in forza delle quali la sig.raMoroni ritiene di dover contestare gli atti impositivi». Ha dunque dichiarato ilricorso inammissibile.Per la cassazione della sentenza la ricorrente ha proposto ricorso dinanzia questa Corte affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. La ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPer quanto comprensibile, con il primo motivo la ricorrente ha denunciatola «violazione falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità dellasentenza” e “del procedimento;” ex art. 360 cpc»;con il secondo motivo ha lamentato la «[…] violazione falsa applicazionedi norme di diritto; 4) per nullità della sentenza” e “del procedimento; 5) peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti” ex art. 360». Ha richiamato una serie di ragioni perle quali la sentenza sarebbe nulla;con il terzo motivo si è doluta della «violazione falsa applicazione dinorme di diritto; 4) per nullità della sentenza”; 5) per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” exart. 360 cpc». Ha richiamato una serie di ragioni per le quali la sentenzasarebbe affetta dal grave vizio della nullità;con il quarto motivo ha denunciato la «violazione falsa applicazione dinorme di diritto; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.” ex art. 360 cpc».RGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6739 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026Deve preliminarmente esaminarsi la ragione di inammissibilità per laquale questa Corte ha già formulato una proposta di definizione acceleratadella causa.Come riferisce la stessa ricorrente, che si difende da sé, essa non risulta«da fine marzo 2023 ad oggi cassazionista dall’albo pubblicato ex art. 2 c. Ilett. i) D.M. 178/2016 adottato dal ministro giustizia ex art. 1 c. III L.247/2012».La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell'ammissibilitàdel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lostesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munitodi mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato,rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima dellanotificazione del ricorso stesso, ancorché di ciò non debba farsi espressamenzione nel ricorso (Cass., 19 agosto 2020, n. 17317; cfr. anche 6 marzo2019, n. 6445).Pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto daun avvocato che non figura fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisticomporta che la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di unavalida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto dellanotificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti diritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumanorilievo attività o atti successivi al momento della notifica (Cass., 4 giugno2021, n. 15706).Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente, difensore di sé stessa, nonfosse iscritta nell’albo speciale degli avvocati abilitati a difendere presso lemagistrature superiori. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso.Trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione alla propostadi definizione accelerata del ricorso, va fatta applicazione dell’art. 96 c.p.c.,limitatamente a quanto previsto dal comma quarto della suddetta norma, inrelazione al dettato dell’art. 380 bis, terzo comma, c.p.c., non essendo dovuteinvece le spese in favore dell’ufficio, che non risulta ritualmente costituito, eper conseguenza neppure l’ulteriore somma equitativamente determinata aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.RGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6749 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6719 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIARicorso – Cassazione –Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:Difensore non iscrittonell’a lbo speciale -ConseguenzeTania [OSCURATO:PERSONA] PresidenteRoberto [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Salvatore [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereHa pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso n. 11308-2024 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], difesa da se medesima -Ricorrente[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Direttore p.t. -Resistente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1075/2023, pronunciata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado della Toscana, depositata il 31.10.2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA],Dalla sentenza impugnata si evince che la ricorrente propose ricorsodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze avverso alcunecartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate Riscossione.Con sentenza n. 572/2019 il giudice adito dichiarò il ricorso inammissibileper indeterminatezza della domanda.RGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6729 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026La ricorrente adì la Corte di giustizia di II grado della Toscana, cherespinse l’impugnazione con sentenza n. 1075/2023. Il giudice d’appello,dopo aver riferito che l’impugnazione era stata proposta «senza precisare imotivi d’appello», sulla premessa che il ricorso debba contenere, tra i varielementi, «le indicazioni, relative all'atto impugnato, all'oggetto delladomanda, nonché ai motivi di censura», ha ritenuto che il ricorso mancassedi essi, sì da risultare incomprensibile. Ha dunque affermato chel’«indeterminatezza degli elementi essenziali del petitum e della causapetendi non consente di ricostruire le ragioni in forza delle quali la sig.raMoroni ritiene di dover contestare gli atti impositivi». Ha dunque dichiarato ilricorso inammissibile.Per la cassazione della sentenza la ricorrente ha proposto ricorso dinanzia questa Corte affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria.È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. La ricorrente ha chiesto la decisione ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c.Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONEPer quanto comprensibile, con il primo motivo la ricorrente ha denunciatola «violazione falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullità dellasentenza” e “del procedimento;” ex art. 360 cpc»;con il secondo motivo ha lamentato la «[…] violazione falsa applicazionedi norme di diritto; 4) per nullità della sentenza” e “del procedimento; 5) peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti” ex art. 360». Ha richiamato una serie di ragioni perle quali la sentenza sarebbe nulla;con il terzo motivo si è doluta della «violazione falsa applicazione dinorme di diritto; 4) per nullità della sentenza”; 5) per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” exart. 360 cpc». Ha richiamato una serie di ragioni per le quali la sentenzasarebbe affetta dal grave vizio della nullità;con il quarto motivo ha denunciato la «violazione falsa applicazione dinorme di diritto; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.” ex art. 360 cpc».RGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6739 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026Deve preliminarmente esaminarsi la ragione di inammissibilità per laquale questa Corte ha già formulato una proposta di definizione acceleratadella causa.Come riferisce la stessa ricorrente, che si difende da sé, essa non risulta«da fine marzo 2023 ad oggi cassazionista dall’albo pubblicato ex art. 2 c. Ilett. i) D.M. 178/2016 adottato dal ministro giustizia ex art. 1 c. III L.247/2012».La giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini dell'ammissibilitàdel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 365 c.p.c., è necessario che lostesso sia sottoscritto da avvocato iscritto nell'apposito albo speciale, munitodi mandato a margine o in calce all'atto, o comunque a questo allegato,rilasciato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e prima dellanotificazione del ricorso stesso, ancorché di ciò non debba farsi espressamenzione nel ricorso (Cass., 19 agosto 2020, n. 17317; cfr. anche 6 marzo2019, n. 6445).Pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto daun avvocato che non figura fra gli iscritti nell'albo speciale dei cassazionisticomporta che la sottoscrizione del ricorso per cassazione e l'esistenza di unavalida procura speciale devono necessariamente sussistere all'atto dellanotificazione dell'impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti diritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumanorilievo attività o atti successivi al momento della notifica (Cass., 4 giugno2021, n. 15706).Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente, difensore di sé stessa, nonfosse iscritta nell’albo speciale degli avvocati abilitati a difendere presso lemagistrature superiori. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso.Trattandosi di giudizio per il quale è stata fatta opposizione alla propostadi definizione accelerata del ricorso, va fatta applicazione dell’art. 96 c.p.c.,limitatamente a quanto previsto dal comma quarto della suddetta norma, inrelazione al dettato dell’art. 380 bis, terzo comma, c.p.c., non essendo dovuteinvece le spese in favore dell’ufficio, che non risulta ritualmente costituito, eper conseguenza neppure l’ulteriore somma equitativamente determinata aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.RGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 11308/2024Numero sezionale 6749 9/2025Numero di raccolta generale 7336/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della cassa per le ammende della somma di € 600,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 11308/2024Consigliere rel. FedericiP.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della cassa per le ammende della somma di € 600,00.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 11308/2024Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA]