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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 31579/2026

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ordinanza del 02/2/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Palermo;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo, conordinanza del 2 febbraio 2026, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emessoil 27 febbraio 2023 con il quale è stata respinta ex art. 676 e 667, comma, 4,cod. proc. pen. l’istanza proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di revocare la confiscadisposta con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti diLuisa [OSCURATO:PERSONA].2.

Averso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666 e677, comma 4, cod. proc. pen.

Nel primo motivo la difesa eccepisce la nullitàdell’ordinanza in quanto questa, così come previsto dall’art. 667, comma 4, cod.proc. pen. nel caso dell’opposizione proposta avverso il provvedimento emessode plano dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto essere emessa epronunciata all’esito di una udienza camerale da celebrarsi nel contraddittoriodelle parti.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 cod.proc. pen. quanto alla legittimità della confisca disposta.6.

In data 30 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusionicon le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 666 e 677, comma 4, cod. proc. pen.La doglianza è fondata.2.1 La fase dell’esecuzione è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc.pen.Tali norme, con gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen.,contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questoesecuzione.2.2.

Il rito “ordinario” di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc.pen.Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblicoministero, dall’interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero daldifensore.La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare unavalutazione preliminare di ammissibilità.Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamenteinfondata in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa siala mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti,sentito il pubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare l’udienza.In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivatoavverso il quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., può essere proposto ricorso per cassazione.Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissal’udienza che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria deldifensore e del pubblico ministero.Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentitopersonalmente l’interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, sedetenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e nonconsente all’audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza.Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen.che, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza.Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 666, comma 6 cod. proc. pen., ènotificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso percassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicanole norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti allaCorte di cassazione.Il procedimento così disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. è quello chesi applica in via “ordinaria” alle competenze attribuite al giudice dell’esecuzionedagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen. e aquelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.2.3.

Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell’esecuzionedagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimentodifferente.In tali ipotesi – tassativamente indicate nelle questioni relative 1) aldubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) all’estinzione del reato dopola condanna; 3) all’estinzione della pena quando questa non consegue allaliberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) alle peneaccessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cose sequestrate; 7) allariduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito,infatti, è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all’art. 676, comma 1, cod.proc. pen., dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen.Il giudice in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità deplano con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notificataall’interessato.Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc.pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l’opposizione che deve esserepresentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata eche, quindi, per pronunciarsi, è tenuto a fissare l’udienza camerale e procedereai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilitàdi emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’opposizione può essereproposto ricorso per cassazione.2.3.

In sintesi.-Gli articoli 665 cod. proc. pen. e seguenti, come anche integrati daquanto previsto dagli artt. 181 bis disp. att. cod. proc. pen. e seguenti,disciplinano la fase dell’esecuzione.-L’art. 666 cod. proc. pen. regola il procedimento di esecuzione chepotremmo definire ordinario, previsto in via generale per le competenze indicatenegli artt. 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen.-In tale procedimento il giudice dell’esecuzione può emettere, se ritieneche la richiesta sia a prima lettura inammissibile, decreto motivato.-Averso tale provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamenteprevisto è solo il ricorso per cassazione.-Se il procedimento è stato definito all’esito dell’udienza il giudiceprovvede con ordinanza.-Avverso l’ordinanza il mezzo di impugnazione tassativamente previsto èsolo il ricorso per cassazione.-Per alcune competenze specifiche, tassativamente stabilite negli artt.667 e 676 cod. proc. pen., il giudice procede ai sensi dell’art. 667, comma 4,cod. proc. pen.-Lo stesso, quindi, diversamente da quanto avviene nel procedimento“ordinario, provvede sempre de plano con ordinanza, solo comunicata enotificata all’interessato.-Avverso l ’ordinanza così emessa i l mezzo di impugnazionetassativamente previsto è solo l’opposizione e così deve essere qualificato anchel’eventuale ricorso per cassazione direttamente ed erroneamente proposto, ciòanche se il giudice dovesse avere già fissato e celebrato l’udienza camerale incontraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 –01).-A seguito dell’opposizione il giudice procede con le forme di cui all’art.666 cod. proc. pen. per cui il giudice deve fissare l’udienza in camera di consigliopartecipata all’esito della quale decide con ordinanza.-Avverso tale ultimo provvedimento il mezzo di impugnazionetassativamente previsto è il ricorso per cassazione.2.5.

Nel caso di specie l’istanza proposta si riferiva a una richiesta direvoca di confisca e questa, come evidenziato in precedenza, rientra tra quellepreviste dall’art. 676 cod. proc. pen. per cui il rito da applicare è quello di cuiall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.In tale ipotesi, quindi, in cui l'istanza originaria è stata correttamentedefinita con provvedimento de plano, l’ordinanza resa all’esito dell’opposizione èviceversa nulla.La decisione, infatti, diversamente da quanto previsto, è stata assuntanuovamente de plano, senza cioè che si sia proceduto a fissare l’udienzacamerale partecipata, a notificare il relativo avviso e, conseguentemente, acelebrare l’udienza stessa in cui le parti, se fossero intervenute, avrebberodovuto essere sentite.2.6.

A fronte della violazione rilevata, in conclusione, si imponel’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché il [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini [OSCURATO:PERSONA] di Palermo proceda al giudizio di opposizione incontraddittorio.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza del 02/2/2026 del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Palermo;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentocon rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo, conordinanza del 2 febbraio 2026, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emessoil 27 febbraio 2023 con il quale è stata respinta ex art. 676 e 667, comma, 4,cod. proc. pen. l’istanza proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] di revocare la confiscadisposta con la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti diLuisa [OSCURATO:PERSONA].2. Averso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 666 e677, comma 4, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa eccepisce la nullitàdell’ordinanza in quanto questa, così come previsto dall’art. 667, comma 4, cod.proc. pen. nel caso dell’opposizione proposta avverso il provvedimento emessode plano dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto essere emessa epronunciata all’esito di una udienza camerale da celebrarsi nel contraddittoriodelle parti.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 240 cod.proc. pen. quanto alla legittimità della confisca disposta.6. In data 30 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusionicon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 666 e 677, comma 4, cod. proc. pen.La doglianza è fondata.2.1 La fase dell’esecuzione è regolata dagli artt. 655 e seguenti cod. proc.pen.Tali norme, con gli artt. 181 bis e seguenti disp. att. cod. proc. pen.,contengono i criteri per individuare il giudice, indicano le competenze a questoesecuzione.2.2. Il rito “ordinario” di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc.pen.Il procedimento è instaurato dalla richiesta proposta dal pubblicoministero, dall’interessato, di norma il condannato ma anche un terzo, ovvero daldifensore.La presentazione della richiesta impone al giudice di effettuare unavalutazione preliminare di ammissibilità.Nel caso in cui la richiesta appaia a prima lettura manifestamenteinfondata in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge ovvero questa siala mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata il giudice, infatti,sentito il pubblico ministero, ne dichiara l’inammissibilità senza fissare l’udienza.In questa specifica ipotesi il giudice provvede con decreto motivatoavverso il quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod.proc. pen., può essere proposto ricorso per cassazione.Se la verifica preliminare di ammissibilità è superata il giudice fissal’udienza che si tiene in camera di consiglio con la partecipazione necessaria deldifensore e del pubblico ministero.Nel corso della stessa udienza, se ne fa richiesta, viene sentitopersonalmente l’interessato, anche a mezzo di collegamento a distanza o, sedetenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e nonconsente all’audizione mediante collegamento, dal magistrato di sorveglianza.Gli artt. 666, comma 5 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen.che, all’esito dell’udienza, provvede con ordinanza.Tale provvedimento, ai sensi dell’art. 666, comma 6 cod. proc. pen., ènotificato alle parti che avverso lo stesso hanno il potere di proporre ricorso percassazione, impugnazione che non ha effetto sospensivo, alla quale si applicanole norme generali e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti allaCorte di cassazione.Il procedimento così disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen. è quello chesi applica in via “ordinaria” alle competenze attribuite al giudice dell’esecuzionedagli articoli 668, 669, 670, 671, 672, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen. e aquelle per le quali non è espressamente stabilito che si proceda in modo diverso.2.3. Per le specifiche competenze attribuite al giudice dell’esecuzionedagli articoli 667 e 676 cod. proc. pen. il codice prevede un procedimentodifferente.In tali ipotesi – tassativamente indicate nelle questioni relative 1) aldubbio sull’identità fisica della persona detenuta; 2) all’estinzione del reato dopola condanna; 3) all’estinzione della pena quando questa non consegue allaliberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale; 4) alle peneaccessorie; 5) alla confisca; 6) alla restituzione delle cose sequestrate; 7) allariduzione della pena di cui all’art. 442, comma 2 bis cod. proc. pen.- il rito,infatti, è regolato, anche in virtù del rinvio di cui all’art. 676, comma 1, cod.proc. pen., dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen.Il giudice in questi casi, pertanto, provvede di regola senza formalità deplano con ordinanza che è comunicata al pubblico ministero e notificataall’interessato.Avverso tale provvedimento lo stesso articolo 667, comma 4 cod. proc.pen. prevede, quale unico mezzo di impugnazione, l’opposizione che deve esserepresentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l’ordinanza impugnata eche, quindi, per pronunciarsi, è tenuto a fissare l’udienza camerale e procedereai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., essendo esclusa in questo caso la possibilitàdi emettere il decreto di cui al secondo comma della stessa norma.Avverso il provvedimento emesso a seguito dell’opposizione può essereproposto ricorso per cassazione.2.3. In sintesi.-Gli articoli 665 cod. proc. pen. e seguenti, come anche integrati daquanto previsto dagli artt. 181 bis disp. att. cod. proc. pen. e seguenti,disciplinano la fase dell’esecuzione.-L’art. 666 cod. proc. pen. regola il procedimento di esecuzione chepotremmo definire ordinario, previsto in via generale per le competenze indicatenegli artt. 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674 e 675 cod. proc. pen.-In tale procedimento il giudice dell’esecuzione può emettere, se ritieneche la richiesta sia a prima lettura inammissibile, decreto motivato.-Averso tale provvedimento il mezzo di impugnazione tassativamenteprevisto è solo il ricorso per cassazione.-Se il procedimento è stato definito all’esito dell’udienza il giudiceprovvede con ordinanza.-Avverso l’ordinanza il mezzo di impugnazione tassativamente previsto èsolo il ricorso per cassazione.-Per alcune competenze specifiche, tassativamente stabilite negli artt.667 e 676 cod. proc. pen., il giudice procede ai sensi dell’art. 667, comma 4,cod. proc. pen.-Lo stesso, quindi, diversamente da quanto avviene nel procedimento“ordinario, provvede sempre de plano con ordinanza, solo comunicata enotificata all’interessato.-Avverso l ’ordinanza così emessa i l mezzo di impugnazionetassativamente previsto è solo l’opposizione e così deve essere qualificato anchel’eventuale ricorso per cassazione direttamente ed erroneamente proposto, ciòanche se il giudice dovesse avere già fissato e celebrato l’udienza camerale incontraddittorio tra le parti (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 –01).-A seguito dell’opposizione il giudice procede con le forme di cui all’art.666 cod. proc. pen. per cui il giudice deve fissare l’udienza in camera di consigliopartecipata all’esito della quale decide con ordinanza.-Avverso tale ultimo provvedimento il mezzo di impugnazionetassativamente previsto è il ricorso per cassazione.2.5. Nel caso di specie l’istanza proposta si riferiva a una richiesta direvoca di confisca e questa, come evidenziato in precedenza, rientra tra quellepreviste dall’art. 676 cod. proc. pen. per cui il rito da applicare è quello di cuiall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.In tale ipotesi, quindi, in cui l'istanza originaria è stata correttamentedefinita con provvedimento de plano, l’ordinanza resa all’esito dell’opposizione èviceversa nulla.La decisione, infatti, diversamente da quanto previsto, è stata assuntanuovamente de plano, senza cioè che si sia proceduto a fissare l’udienzacamerale partecipata, a notificare il relativo avviso e, conseguentemente, acelebrare l’udienza stessa in cui le parti, se fossero intervenute, avrebberodovuto essere sentite.2.6. A fronte della violazione rilevata, in conclusione, si imponel’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché il [OSCURATO:PERSONA] per leIndagini [OSCURATO:PERSONA] di Palermo proceda al giudizio di opposizione incontraddittorio. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alGiudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Palermo.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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