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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 2 ottobre 2025

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:865
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona ricercata – Articolo 23 – Termine per la consegna di tale persona – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di porre la persona ricercata in stato di custodia, in un istituto penitenziario, fino alla sua consegna allo Stato membro emittente – Articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza » Nella causa C‑580/24 [Tsachkov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 5 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di LY, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, B. Smulders, E. Regan (relatore), J. Passer e D. Gratsias giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate: – per il governo bulgaro, da R. Stoyanov e T. Tsingileva, in qualità di agenti; – per il governo ceco, da T. Paroulková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo ungherese, da M.Z.

Fehér e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da H. Leupold, J. Vondung e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 e dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di LY ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

Contesto normativo Diritto dell ’

[OSCURATO:PERSONA]

3 L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», così dispone: «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza».

Decisione quadro 2002/584 4 Il considerando 5 della decisione quadro 2002/584 è del seguente tenore: «L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie.

Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione.

Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia». 5 L’articolo 1 della medesima decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», al paragrafo 3, prevede quanto segue: «L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». 6 L’articolo 2 della suddetta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1, così recita: «Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi». 7 Il capo 2 della medesima decisione quadro, intitolato «Procedura di consegna», comprende gli articoli da 9 a

25. 8 A termini dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Mantenimento in custodia»: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione.

In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga». 9 L’articolo 15 della stessa decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», al paragrafo 1, così dispone: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro». 10 L’articolo 17 della suddetta decisione quadro, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», così recita: «1.

Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4. In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi.

In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. (…)». 11 L’articolo 23 della medesima decisione quadro, intitolato «Termine per la consegna», è del seguente tenore: «1.

Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna.

In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato.

Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna.

In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata». 12 L’articolo 24 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Consegna rinviata o condizionale», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo». 13 L’articolo 26 di tale decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», al paragrafo 1, così dispone: «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà».

Direttiva 2008/115/CE 14 L’articolo 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), intitolato «Condizioni di trattenimento», al paragrafo 1, così dispone: «Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea.

Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

Diritto bulgaro 15 Lo zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo, DV n. 46 del 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZEEZA»), recepisce nel diritto bulgaro la decisione quadro 2002/584.

L’articolo 42, paragrafi 1 e 2, di questa legge dispone che, in caso di effettivo ricevimento di un mandato d’arresto europeo che sia regolare da un punto di vista formale, la persona ricercata è posta in stato di arresto per 72 ore. 16 Conformemente all’articolo 43, paragrafi 1 e 2, dello ZEEZA, sin dall’inizio del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, il giudice valuta se la persona ricercata debba o meno rimanere in stato di custodia.

La custodia non viene imperativamente richiesta nel corso del suddetto procedimento. 17 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, dello ZEEZA, il giudice decide se la persona ricercata debba essere posta in stato di custodia in base alle disposizioni generali della legge nazionale, le quali non prevedono mai la custodia obbligatoria in caso di procedimento penale pendente. 18 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 7, dello ZEEZA, qualora la persona ricercata sia stata posta in stato di custodia, essa può presentare una richiesta di rimessa in libertà finché il procedimento di riconoscimento del mandato d’arresto europeo è ancora pendente.

Tale richiesta è accolta qualora la custodia non risulti necessaria. 19 L’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA è così formulato: «In ogni caso, qualora autorizzi l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il giudice dispone la custodia cautelare della persona ricercata fino alla sua effettiva consegna allo Stato emittente». 20 In forza dell’articolo 54, paragrafo 1, dello ZEEZA, la consegna deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui la decisione sulla stessa è divenuta definitiva.

A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, dello ZEEZA, tale termine può essere prorogato qualora sussista un impedimento oggettivo alla consegna.

La rimessa in libertà della persona ricercata è consentita soltanto nel caso in cui non si possa procedere alla consegna. 21 Ai sensi dell’articolo 260 dello zakon za izpalnenie na nakazaniyata i zadarzhaneto pod strazha (legge sull’esecuzione delle pene e sulla custodia cautelare, DV n. 25, del 3 aprile 2009), nella versione applicabile al procedimento principale: «(1) Negli istituti penitenziari vengono collocate anche le persone detenute ai fini di una consegna richiesta da uno Stato straniero (…). (2) Fino all’esecuzione della decisione sulla consegna allo Stato straniero, (…) le persone di cui al paragrafo 1 godono dei diritti degli imputati e degli indagati ai sensi della presente legge».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 22 Il 4 luglio 2024, la procura di Eisenstadt (Austria) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di LY, cittadino bulgaro che soggiorna in modo permanente in Bulgaria, ai fini dell’esercizio di un’azione penale per furto con effrazione di 61 ruote complete, per un valore di EUR 150

990. 23 Il 26 luglio 2024, nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha emesso nei confronti di LY un mandato d’arresto che ha portato all’arresto di quest’ultimo il 4 agosto 2024. 24 Il 7 agosto 2024, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, ha deciso di rimettere in libertà su cauzione LY, ritenendo che non sussistesse alcun rischio di fuga di quest’ultimo. 25 Il 9 e 30 agosto 2024, LY si è presentato, accompagnato dal suo avvocato, alle udienze rispettivamente tenutesi dinanzi al giudice del rinvio.

Egli ha dichiarato di acconsentire a una consegna il più rapidamente possibile alle autorità giudiziarie austriache, contestando al contempo la necessità di essere posto in stato di custodia, di durata potenzialmente significativa, fino alla sua consegna.

LY ha chiesto di essere autorizzato a viaggiare liberamente fino in Austria, dove ha conferito mandato a un avvocato austriaco, e a presentarsi dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali beneficiando della sua assistenza. 26 Il giudice del rinvio sottolinea che tale domanda contrasta con l’essenza stessa del meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dalla decisione quadro 2002/584, secondo il quale, dopo l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, la persona ricercata è consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente. 27 Detto giudice ritiene, tuttavia, che la custodia di LY immediatamente dopo la pronuncia di tale decisione non sia necessaria ai fini della consegna effettiva di quest’ultimo allo Stato membro emittente.

Tale custodia, avente luogo in un istituto penitenziario, potrebbe durare alcuni giorni, una settimana o anche di più e risulterebbe, pertanto, eccessiva e superflua. 28 Orbene, ai sensi del diritto bulgaro la persona ricercata deve essere posta in stato di custodia in un istituto penitenziario quando viene adottata la decisione di consegna della stessa allo Stato membro emittente.

Detto giudice nutre quindi dubbi quanto alla conformità di tali modalità di esecuzione con la decisione quadro 2002/584. 29 In primo luogo, per quanto riguarda la custodia obbligatoria della persona ricercata, lo stesso giudice rileva che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo implica, per sua stessa natura, che la persona ricercata sia arrestata, quantomeno al momento della consegna.

Tuttavia, nessuna disposizione della decisione quadro di cui trattasi richiederebbe che tale arresto abbia necessariamente luogo in una fase procedurale anteriore alla consegna di tale persona allo Stato membro emittente. 30 Anzitutto, l’articolo 12 della suddetta decisione quadro stabilirebbe la regola generale secondo cui è possibile sia una custodia sia una rimessa in libertà, e la scelta del provvedimento cautelare adeguato dipende dalle particolarità del caso di specie.

Di conseguenza, la custodia sarebbe possibile ma non obbligatoria. 31 Inoltre, l’espressione «[i]n qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione», contenuta in detto articolo 12, significherebbe che la legge nazionale di recepimento deve prevedere una possibilità di rimessa in libertà «in qualsiasi momento». 32 Infine, la menzione «se la persona continua a trovarsi in stato di custodia» di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, relativo al periodo successivo alla pronuncia di una decisione definitiva di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente fino alla consegna effettiva di quest’ultima, significherebbe che è possibile che la persona ricercata non si trovi in stato di custodia durante tale periodo. 33 Per i suddetti motivi, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte derivante, in particolare, dalle sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474), e del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA violi l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, dal momento che queste ultime disposizioni ostano alla custodia obbligatoria della persona ricercata nel periodo tra la data della pronuncia della decisione di consegna di quest’ultima allo Stato membro emittente e quella della sua consegna fisica, in assenza di un rischio di fuga di tale persona e quindi di un rischio di impossibilità della sua consegna.

In un caso del genere, la restrizione della libertà di detta persona sarebbe oggettivamente necessaria solo al momento della consegna. 34 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che, conformemente alla legge bulgara, se esso dispone la custodia della persona ricercata, quest’ultima è necessariamente incarcerata in un istituto penitenziario fino alla sua consegna allo Stato membro emittente.

Nell’ambito della sua giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe dichiarato che la custodia in caso di estradizione deve svolgersi in condizioni che conferiscono una protezione contro l’arbitrio.

Ciò implicherebbe, in particolare, che il luogo e le condizioni di detenzione siano adattati, fermo restando che tale organo giurisdizionale non ha tuttavia precisato le condizioni di un simile adattamento. 35 Nonostante le considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che esistano anche argomenti a favore della conformità della normativa nazionale in esame nel procedimento principale alla decisione quadro 2002/584. 36 Si potrebbe quindi ritenere che la custodia obbligatoria della persona ricercata in caso di decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisca un’esecuzione della custodia disposta dall’autorità giudiziaria emittente per mezzo del mandato d’arresto nazionale e ai fini del procedimento penale nello Stato membro emittente. 37 Peraltro, la decisione quadro 2002/584 istituirebbe una procedura di consegna delle persone ricercate ai fini dell’esercizio di un’azione penale diversa da quella dell’estradizione tradizionale, in quanto basata su una fiducia e su un riconoscimento reciproci, all’interno dell’Unione, per quanto riguarda i mandati d’arresto emessi da un giudice nazionale.

Tale situazione sarebbe all’origine del principio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, in forza del quale ogni mandato d’arresto europeo deve essere eseguito, a meno che non vi ostino taluni motivi, corrispondenti a casi limitati e da interpretarsi restrittivamente. 38 Dopo l’adozione della decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che dispone la consegna della persona ricercata, sarebbe quindi normale e logico che quest’ultima sia obbligatoriamente posta in stato di custodia in un istituto penitenziario. 39 Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme agli articoli 12 e 23, paragrafo 5, della [decisione quadro 2002/584] una legge nazionale in base alla quale, laddove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo ai fini dello svolgimento di un procedimento penale, e di consegnare la persona ricercata, è obbligatorio disporne anche l’arresto, con la conseguenza che detta persona rimane in stato di custodia in un istituto penitenziario fino al momento della sua consegna».

Sulla questione pregiudiziale 40 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona in un istituto penitenziario, fino alla sua consegna allo Stato membro emittente. 41 A tal riguardo, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 15 gennaio 2026, Dubers, C‑641/23, EU:C:2026:3, punto 47 e giurisprudenza citata). 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo generale e incondizionato di disporre la custodia della persona ricercata sin dall’adozione di una decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui essa forma oggetto, occorre ricordare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 12, prima frase, della decisione quadro 2002/584, quando una persona è arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se essa debba rimanere in stato di custodia conformemente al diritto dello Stato membro dell’esecuzione. 43 Dalla formulazione di tale disposizione e, più in particolare, dall’uso del termine «decide», associato all’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», risulta chiaramente che spetta a quest’ultima pronunciarsi sul mantenimento in custodia di tale persona e che essa dispone, al riguardo, di un ampio margine di discrezionalità [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 86]. 44 Inoltre, l’articolo 12, seconda frase, della decisione quadro 2002/584 dispone che la rimessa in libertà provvisoria è possibile «in qualsiasi momento» conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato adotti tutte le misure ritenute necessarie ad evitare che la persona ricercata si dia alla fuga.

Orbene, una siffatta possibilità di rimessa in libertà è esclusa qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, imponga, sin dall’adozione da parte di questa autorità di una decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, la custodia obbligatoria della persona oggetto di tale mandato d’arresto, indipendentemente dagli elementi pertinenti del caso di specie. 45 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, è vero che l’espressione «conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione», di cui all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, implica che, quando adotta una decisione relativa al mantenimento in custodia della persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si pronunci conformemente alle condizioni e alle procedure previste dal diritto di tale Stato.

Tuttavia, non se ne può dedurre che tale decisione quadro conferisca agli Stati membri la facoltà discrezionale di prevedere, mediante una normativa generale, che una siffatta custodia debba essere disposta per il solo fatto che tale autorità ha deciso di dare esecuzione al mandato d’arresto europeo.

Infatti, un’interpretazione del genere svuoterebbe di contenuto il termine «decide», collocato prima della menzione «conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione», da cui deriva, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, che la valutazione della necessità della custodia spetta unicamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 46 Per quanto riguarda l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, relativo ai termini per la consegna della persona ricercata, il suo paragrafo 5 prevede che, alla scadenza dei termini di cui ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23, se detta persona si trova ancora in stato di custodia, essa sia rilasciata.

Dalla formulazione del suddetto articolo 23 discende quindi che gli Stati membri non hanno in alcun modo la possibilità di mantenere detta persona in custodia oltre tali termini, anche se la mera scadenza di detti termini non sottrae lo Stato membro di esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento e di procedere alla consegna del ricercato [v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata, e del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punti 71 e 75]. 47 Come rilevato poi, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il fatto che, conformemente all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione resti, in ogni caso, indispensabile ai fini della valutazione della necessità di una custodia della persona ricercata in occasione dell’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, trova conferma nel contesto in cui si inseriscono l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584. 48 Il capo 2 di tale decisione quadro verte, conformemente al suo titolo, sulla «[p]rocedura di consegna» e comprende, in particolare, gli articoli 12, 15, 17 e 23 della stessa, riguardanti, rispettivamente, il mantenimento in custodia della persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, la decisione sulla sua consegna, i termini e le modalità della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo e il termine per la consegna di tale persona. 49 Dall’economia generale del capo 2 risulta che detto articolo 12 riguarda l’intero svolgimento della procedura di consegna, dato che nessuna disposizione di detta decisione quadro consente di ritenere che l’applicazione del suddetto articolo 12 possa essere limitata a una fase specifica di tale procedura. 50 La suesposta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte relativa al mantenimento in custodia della persona ricercata qualora le autorità interessate concordino una nuova data di consegna in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e in caso di consegna rinviata di cui all’articolo 24 di quest’ultima, da cui risulta che lo stesso articolo 12 si applica non solo nella fase del procedimento che precede l’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, ma anche nelle situazioni previste nelle prime due disposizioni, successive a tale decisione [v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata, e dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punti 60 e 73]. 51 Per quanto riguarda la fase del procedimento preliminare all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, in particolare, le situazioni di proroga della custodia in caso di superamento dei termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 per l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, la Corte ha altresì dichiarato che, in siffatte situazioni, il carattere eccessivo della durata totale della custodia deve essere valutato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione tenuto conto, in particolare, dell’eventuale inerzia delle autorità degli Stati membri interessati, dell’eventuale contributo della persona ricercata a tale durata, della pena cui si espone tale persona e dell’esistenza di un rischio di fuga (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 58 e 59). 52 Analogamente, per quanto riguarda la fase di esecuzione del mandato d’arresto europeo e in caso di superamento del termine di consegna previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale decisione quadro, la Corte ha precisato, ai punti da 38 a 43 della sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), gli elementi rilevanti del caso di specie che devono essere presi in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al fine di verificare che la durata della custodia della persona ricercata non sia eccessiva e di assicurarsi in tal modo che la proroga di tale custodia sia compatibile con il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA]. 53 Dai punti da 48 a 52 della presente sentenza risulta che, quando adotta una decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, conformemente all’articolo 12 di detta decisione quadro, pronunciarsi sul mantenimento in custodia della persona ricercata tenendo conto degli elementi pertinenti del caso di specie. 54 Infine, tale interpretazione dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 è compatibile con gli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro. 55 Certamente, come risulta in particolare dal considerando 5 della decisione quadro, quest’ultima è diretta, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [v., in particolare, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 39 e giurisprudenza citata). 56 Secondo il governo bulgaro, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è ascrivibile a tale obiettivo in quanto mira a garantire l’esecuzione efficace del mandato d’arresto europeo e la consegna effettiva della persona ricercata, prevenendo il rischio di fuga.

Detto governo rileva al riguardo che non si può presumere che il comportamento di tale persona, nella fase di esecuzione del mandato d’arresto europeo, sarà paragonabile a quello da essa tenuto durante la fase giudiziaria di esame di tale mandato. 57 Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 prevede che quest’ultima non possa produrre l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE.

Tali diritti comprendono il diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], in conformità del quale l’articolo 12 della summenzionata decisione quadro deve, pertanto, essere interpretato (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 53 e 54). 58 A tal riguardo, giova rammentare che l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] riconosce che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dall’articolo 6 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 78 e giurisprudenza citata]. 59 Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] si evince che i diritti ivi sanciti, nella misura in cui corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, hanno il medesimo significato e la medesima portata dei diritti conferiti da detta convenzione.

L’articolo 53 della [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito aggiunge che nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l’altro, dalla CEDU [sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 79 e giurisprudenza citata]. 60 Con l’adozione della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione ha stabilito norme dettagliate che disciplinano la procedura di consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo al fine di semplificarla e di accelerarla, affidando al contempo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione il potere di verificare, in ciascun caso concreto, che la restrizione del diritto alla libertà costituita dal mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini della sua consegna allo Stato membro emittente sia proporzionata agli obiettivi perseguiti. 61 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che la persona ricercata, secondo la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, sarà collocata in un istituto penitenziario in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, occorre sottolineare che, nel testo dell’articolo 12 e dell’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro, sono utilizzati i termini «custodia» nonché «rimessa in libertà» e «rilasciato».

Orbene, la Corte ha già dichiarato che i termini «custodia» e «detenzione» sono usati fungibilmente nelle varie versioni linguistiche dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e che si tratta di nozioni simili, il cui significato comune richiama una situazione in cui una persona è rinchiusa o incarcerata, e non una mera restrizione della libertà di movimento (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 40). 62 Nessuna disposizione di detta decisione quadro prevede che la custodia ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba aver luogo in un tipo di istituto diverso da quello penitenziario, a differenza delle disposizioni di altri atti di diritto derivato dell’Unione, come l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115. 63 Occorre rilevare, a tal riguardo, che, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della medesima decisione quadro, lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, ne consegue che la custodia nello Stato membro di esecuzione della persona ricercata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è equiparabile alla detenzione in un istituto penitenziario dello Stato membro emittente ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. 64 Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo può essere emesso per fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. 65 Di conseguenza, occorre rilevare che né il testo di tale decisione quadro né lo status penale delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo, le quali, come risulta dal punto precedente, sono sospettate di aver commesso un reato di una certa gravità o condannate per la commissione di un siffatto reato, consentono di considerare la custodia di tali persone in un istituto penitenziario ai fini dell’esecuzione di tale mandato d’arresto come contraria ai requisiti derivanti dalla decisione quadro di cui trattasi. 66 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che: – essi ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona fino alla sua consegna allo Stato membro emittente; – essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che detta persona, in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, rimanga in stato di custodia in un istituto penitenziario.

Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che: – essi ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona fino alla sua consegna allo Stato membro emittente; – essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che detta persona, in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, rimanga in stato di custodia in un istituto penitenziario.

Firme * Lingua processuale: il bulgaro. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 15 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 12 – Mantenimento in custodia della persona ricercata – Articolo 23 – Termine per la consegna di tale persona – Normativa nazionale che prevede l’obbligo di porre la persona ricercata in stato di custodia, in un istituto penitenziario, fino alla sua consegna allo Stato membro emittente – Articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà e alla sicurezza » Nella causa C‑580/24 [Tsachkov] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 5 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 5 settembre 2024, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di LY, con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, B. Smulders, E. Regan (relatore), J. Passer e D. Gratsias giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2025, considerate le osservazioni presentate: –        per il governo bulgaro, da R. Stoyanov e T. Tsingileva, in qualità di agenti; –        per il governo ceco, da T. Paroulková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; –        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da H. Leupold, J. Vondung e I. Zaloguin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12 e dell’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di LY ai fini dell’esercizio di un’azione penale. Contesto normativo Diritto dell ’ [OSCURATO:PERSONA] 3 L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritto alla libertà e alla sicurezza», così dispone: «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza». Decisione quadro 2002/584 4 Il considerando 5 della decisione quadro 2002/584 è del seguente tenore: «L’obiettivo dell’Unione [europea] di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia». 5 L’articolo 1 della medesima decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», al paragrafo 3, prevede quanto segue: «L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro». 6 L’articolo 2 della suddetta decisione quadro, intitolato «Campo d’applicazione del mandato d’arresto europeo», al paragrafo 1, così recita: «Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi». 7 Il capo 2 della medesima decisione quadro, intitolato «Procedura di consegna», comprende gli articoli da 9 a 25. 8 A termini dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Mantenimento in custodia»: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga». 9 L’articolo 15 della stessa decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», al paragrafo 1, così dispone: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro». 10 L’articolo 17 della suddetta decisione quadro, intitolato «Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo», così recita: «1.      Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. 2.      Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. 3.      Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato. 4.      In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. (…)». 11 L’articolo 23 della medesima decisione quadro, intitolato «Termine per la consegna», è del seguente tenore: «1.      Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate. 2.      Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d’arresto europeo. 3.      Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 4.      La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d’arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. 5.      Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata». 12 L’articolo 24 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Consegna rinviata o condizionale», al paragrafo 1, prevede quanto segue: «L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, dopo aver deciso l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto europeo». 13 L’articolo 26 di tale decisione quadro, intitolato «Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione», al paragrafo 1, così dispone: «Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà». Direttiva 2008/115/CE 14 L’articolo 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), intitolato «Condizioni di trattenimento», al paragrafo 1, così dispone: «Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari». Diritto bulgaro 15 Lo zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (legge sull’estradizione e sul mandato d’arresto europeo, DV n. 46 del 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZEEZA»), recepisce nel diritto bulgaro la decisione quadro 2002/584. L’articolo 42, paragrafi 1 e 2, di questa legge dispone che, in caso di effettivo ricevimento di un mandato d’arresto europeo che sia regolare da un punto di vista formale, la persona ricercata è posta in stato di arresto per 72 ore. 16 Conformemente all’articolo 43, paragrafi 1 e 2, dello ZEEZA, sin dall’inizio del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, il giudice valuta se la persona ricercata debba o meno rimanere in stato di custodia. La custodia non viene imperativamente richiesta nel corso del suddetto procedimento. 17 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, dello ZEEZA, il giudice decide se la persona ricercata debba essere posta in stato di custodia in base alle disposizioni generali della legge nazionale, le quali non prevedono mai la custodia obbligatoria in caso di procedimento penale pendente. 18 Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 7, dello ZEEZA, qualora la persona ricercata sia stata posta in stato di custodia, essa può presentare una richiesta di rimessa in libertà finché il procedimento di riconoscimento del mandato d’arresto europeo è ancora pendente. Tale richiesta è accolta qualora la custodia non risulti necessaria. 19 L’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA è così formulato: «In ogni caso, qualora autorizzi l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, il giudice dispone la custodia cautelare della persona ricercata fino alla sua effettiva consegna allo Stato emittente». 20 In forza dell’articolo 54, paragrafo 1, dello ZEEZA, la consegna deve avvenire entro dieci giorni dal momento in cui la decisione sulla stessa è divenuta definitiva. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, dello ZEEZA, tale termine può essere prorogato qualora sussista un impedimento oggettivo alla consegna. La rimessa in libertà della persona ricercata è consentita soltanto nel caso in cui non si possa procedere alla consegna. 21 Ai sensi dell’articolo 260 dello zakon za izpalnenie na nakazaniyata i zadarzhaneto pod strazha (legge sull’esecuzione delle pene e sulla custodia cautelare, DV n. 25, del 3 aprile 2009), nella versione applicabile al procedimento principale: «(1)      Negli istituti penitenziari vengono collocate anche le persone detenute ai fini di una consegna richiesta da uno Stato straniero (…). (2)      Fino all’esecuzione della decisione sulla consegna allo Stato straniero, (…) le persone di cui al paragrafo 1 godono dei diritti degli imputati e degli indagati ai sensi della presente legge». Procedimento principale e questione pregiudiziale 22 Il 4 luglio 2024, la procura di Eisenstadt (Austria) ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di LY, cittadino bulgaro che soggiorna in modo permanente in Bulgaria, ai fini dell’esercizio di un’azione penale per furto con effrazione di 61 ruote complete, per un valore di EUR 150 990. 23 Il 26 luglio 2024, nell’ambito del procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha emesso nei confronti di LY un mandato d’arresto che ha portato all’arresto di quest’ultimo il 4 agosto 2024. 24 Il 7 agosto 2024, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, ha deciso di rimettere in libertà su cauzione LY, ritenendo che non sussistesse alcun rischio di fuga di quest’ultimo. 25 Il 9 e 30 agosto 2024, LY si è presentato, accompagnato dal suo avvocato, alle udienze rispettivamente tenutesi dinanzi al giudice del rinvio. Egli ha dichiarato di acconsentire a una consegna il più rapidamente possibile alle autorità giudiziarie austriache, contestando al contempo la necessità di essere posto in stato di custodia, di durata potenzialmente significativa, fino alla sua consegna. LY ha chiesto di essere autorizzato a viaggiare liberamente fino in Austria, dove ha conferito mandato a un avvocato austriaco, e a presentarsi dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali beneficiando della sua assistenza. 26 Il giudice del rinvio sottolinea che tale domanda contrasta con l’essenza stessa del meccanismo di cooperazione giudiziaria istituito dalla decisione quadro 2002/584, secondo il quale, dopo l’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, la persona ricercata è consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente. 27 Detto giudice ritiene, tuttavia, che la custodia di LY immediatamente dopo la pronuncia di tale decisione non sia necessaria ai fini della consegna effettiva di quest’ultimo allo Stato membro emittente. Tale custodia, avente luogo in un istituto penitenziario, potrebbe durare alcuni giorni, una settimana o anche di più e risulterebbe, pertanto, eccessiva e superflua. 28 Orbene, ai sensi del diritto bulgaro la persona ricercata deve essere posta in stato di custodia in un istituto penitenziario quando viene adottata la decisione di consegna della stessa allo Stato membro emittente. Detto giudice nutre quindi dubbi quanto alla conformità di tali modalità di esecuzione con la decisione quadro 2002/584. 29 In primo luogo, per quanto riguarda la custodia obbligatoria della persona ricercata, lo stesso giudice rileva che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo implica, per sua stessa natura, che la persona ricercata sia arrestata, quantomeno al momento della consegna. Tuttavia, nessuna disposizione della decisione quadro di cui trattasi richiederebbe che tale arresto abbia necessariamente luogo in una fase procedurale anteriore alla consegna di tale persona allo Stato membro emittente. 30 Anzitutto, l’articolo 12 della suddetta decisione quadro stabilirebbe la regola generale secondo cui è possibile sia una custodia sia una rimessa in libertà, e la scelta del provvedimento cautelare adeguato dipende dalle particolarità del caso di specie. Di conseguenza, la custodia sarebbe possibile ma non obbligatoria. 31 Inoltre, l’espressione «[i]n qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione», contenuta in detto articolo 12, significherebbe che la legge nazionale di recepimento deve prevedere una possibilità di rimessa in libertà «in qualsiasi momento». 32 Infine, la menzione «se la persona continua a trovarsi in stato di custodia» di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, relativo al periodo successivo alla pronuncia di una decisione definitiva di consegna della persona ricercata allo Stato membro emittente fino alla consegna effettiva di quest’ultima, significherebbe che è possibile che la persona ricercata non si trovi in stato di custodia durante tale periodo. 33 Per i suddetti motivi, e tenuto conto della giurisprudenza della Corte derivante, in particolare, dalle sentenze del 16 luglio 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474), e del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 44, paragrafo 7, seconda frase, dello ZEEZA violi l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584, dal momento che queste ultime disposizioni ostano alla custodia obbligatoria della persona ricercata nel periodo tra la data della pronuncia della decisione di consegna di quest’ultima allo Stato membro emittente e quella della sua consegna fisica, in assenza di un rischio di fuga di tale persona e quindi di un rischio di impossibilità della sua consegna. In un caso del genere, la restrizione della libertà di detta persona sarebbe oggettivamente necessaria solo al momento della consegna. 34 In secondo luogo, il giudice del rinvio indica che, conformemente alla legge bulgara, se esso dispone la custodia della persona ricercata, quest’ultima è necessariamente incarcerata in un istituto penitenziario fino alla sua consegna allo Stato membro emittente. Nell’ambito della sua giurisprudenza relativa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), la Corte europea dei diritti dell’uomo avrebbe dichiarato che la custodia in caso di estradizione deve svolgersi in condizioni che conferiscono una protezione contro l’arbitrio. Ciò implicherebbe, in particolare, che il luogo e le condizioni di detenzione siano adattati, fermo restando che tale organo giurisdizionale non ha tuttavia precisato le condizioni di un simile adattamento. 35 Nonostante le considerazioni che precedono, il giudice del rinvio ritiene che esistano anche argomenti a favore della conformità della normativa nazionale in esame nel procedimento principale alla decisione quadro 2002/584. 36 Si potrebbe quindi ritenere che la custodia obbligatoria della persona ricercata in caso di decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisca un’esecuzione della custodia disposta dall’autorità giudiziaria emittente per mezzo del mandato d’arresto nazionale e ai fini del procedimento penale nello Stato membro emittente. 37 Peraltro, la decisione quadro 2002/584 istituirebbe una procedura di consegna delle persone ricercate ai fini dell’esercizio di un’azione penale diversa da quella dell’estradizione tradizionale, in quanto basata su una fiducia e su un riconoscimento reciproci, all’interno dell’Unione, per quanto riguarda i mandati d’arresto emessi da un giudice nazionale. Tale situazione sarebbe all’origine del principio di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, in forza del quale ogni mandato d’arresto europeo deve essere eseguito, a meno che non vi ostino taluni motivi, corrispondenti a casi limitati e da interpretarsi restrittivamente. 38 Dopo l’adozione della decisione dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione che dispone la consegna della persona ricercata, sarebbe quindi normale e logico che quest’ultima sia obbligatoriamente posta in stato di custodia in un istituto penitenziario. 39 Ciò premesso, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se sia conforme agli articoli 12 e 23, paragrafo 5, della [decisione quadro 2002/584] una legge nazionale in base alla quale, laddove l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decida di riconoscere un mandato d’arresto europeo ai fini dello svolgimento di un procedimento penale, e di consegnare la persona ricercata, è obbligatorio disporne anche l’arresto, con la conseguenza che detta persona rimane in stato di custodia in un istituto penitenziario fino al momento della sua consegna». Sulla questione pregiudiziale 40 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona in un istituto penitenziario, fino alla sua consegna allo Stato membro emittente. 41 A tal riguardo, occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto della lettera della stessa, del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 15 gennaio 2026, Dubers, C‑641/23, EU:C:2026:3, punto 47 e giurisprudenza citata). 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo generale e incondizionato di disporre la custodia della persona ricercata sin dall’adozione di una decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui essa forma oggetto, occorre ricordare, anzitutto, che, ai sensi dell’articolo 12, prima frase, della decisione quadro 2002/584, quando una persona è arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se essa debba rimanere in stato di custodia conformemente al diritto dello Stato membro dell’esecuzione. 43 Dalla formulazione di tale disposizione e, più in particolare, dall’uso del termine «decide», associato all’«autorità giudiziaria dell’esecuzione», risulta chiaramente che spetta a quest’ultima pronunciarsi sul mantenimento in custodia di tale persona e che essa dispone, al riguardo, di un ampio margine di discrezionalità [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 86]. 44 Inoltre, l’articolo 12, seconda frase, della decisione quadro 2002/584 dispone che la rimessa in libertà provvisoria è possibile «in qualsiasi momento» conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato adotti tutte le misure ritenute necessarie ad evitare che la persona ricercata si dia alla fuga. Orbene, una siffatta possibilità di rimessa in libertà è esclusa qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, imponga, sin dall’adozione da parte di questa autorità di una decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, la custodia obbligatoria della persona oggetto di tale mandato d’arresto, indipendentemente dagli elementi pertinenti del caso di specie. 45 Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, è vero che l’espressione «conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione», di cui all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, implica che, quando adotta una decisione relativa al mantenimento in custodia della persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si pronunci conformemente alle condizioni e alle procedure previste dal diritto di tale Stato. Tuttavia, non se ne può dedurre che tale decisione quadro conferisca agli Stati membri la facoltà discrezionale di prevedere, mediante una normativa generale, che una siffatta custodia debba essere disposta per il solo fatto che tale autorità ha deciso di dare esecuzione al mandato d’arresto europeo. Infatti, un’interpretazione del genere svuoterebbe di contenuto il termine «decide», collocato prima della menzione «conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione», da cui deriva, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, che la valutazione della necessità della custodia spetta unicamente all’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 46 Per quanto riguarda l’articolo 23 della decisione quadro 2002/584, relativo ai termini per la consegna della persona ricercata, il suo paragrafo 5 prevede che, alla scadenza dei termini di cui ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo 23, se detta persona si trova ancora in stato di custodia, essa sia rilasciata. Dalla formulazione del suddetto articolo 23 discende quindi che gli Stati membri non hanno in alcun modo la possibilità di mantenere detta persona in custodia oltre tali termini, anche se la mera scadenza di detti termini non sottrae lo Stato membro di esecuzione al suo obbligo di proseguire il procedimento e di procedere alla consegna del ricercato [v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punti 72 e 73 nonché giurisprudenza citata, e del 28 aprile 2022, C e CD (Ostacoli giuridici all’esecuzione di una decisione di consegna), C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, punti 71 e 75]. 47 Come rilevato poi, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il fatto che, conformemente all’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, l’intervento dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione resti, in ogni caso, indispensabile ai fini della valutazione della necessità di una custodia della persona ricercata in occasione dell’adozione della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo, trova conferma nel contesto in cui si inseriscono l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584. 48 Il capo 2 di tale decisione quadro verte, conformemente al suo titolo, sulla «[p]rocedura di consegna» e comprende, in particolare, gli articoli 12, 15, 17 e 23 della stessa, riguardanti, rispettivamente, il mantenimento in custodia della persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, la decisione sulla sua consegna, i termini e le modalità della decisione di esecuzione del mandato d’arresto europeo e il termine per la consegna di tale persona. 49 Dall’economia generale del capo 2 risulta che detto articolo 12 riguarda l’intero svolgimento della procedura di consegna, dato che nessuna disposizione di detta decisione quadro consente di ritenere che l’applicazione del suddetto articolo 12 possa essere limitata a una fase specifica di tale procedura. 50 La suesposta interpretazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte relativa al mantenimento in custodia della persona ricercata qualora le autorità interessate concordino una nuova data di consegna in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e in caso di consegna rinviata di cui all’articolo 24 di quest’ultima, da cui risulta che lo stesso articolo 12 si applica non solo nella fase del procedimento che precede l’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, ma anche nelle situazioni previste nelle prime due disposizioni, successive a tale decisione [v., in tal senso, sentenze del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punti 42 e 43 nonché giurisprudenza citata, e dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punti 60 e 73]. 51 Per quanto riguarda la fase del procedimento preliminare all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e, in particolare, le situazioni di proroga della custodia in caso di superamento dei termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 per l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, la Corte ha altresì dichiarato che, in siffatte situazioni, il carattere eccessivo della durata totale della custodia deve essere valutato dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione tenuto conto, in particolare, dell’eventuale inerzia delle autorità degli Stati membri interessati, dell’eventuale contributo della persona ricercata a tale durata, della pena cui si espone tale persona e dell’esistenza di un rischio di fuga (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 58 e 59). 52 Analogamente, per quanto riguarda la fase di esecuzione del mandato d’arresto europeo e in caso di superamento del termine di consegna previsto all’articolo 23, paragrafo 2, di tale decisione quadro, la Corte ha precisato, ai punti da 38 a 43 della sentenza del 25 gennaio 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), gli elementi rilevanti del caso di specie che devono essere presi in considerazione dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al fine di verificare che la durata della custodia della persona ricercata non sia eccessiva e di assicurarsi in tal modo che la proroga di tale custodia sia compatibile con il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA]. 53 Dai punti da 48 a 52 della presente sentenza risulta che, quando adotta una decisione di esecuzione di un mandato d’arresto europeo, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, conformemente all’articolo 12 di detta decisione quadro, pronunciarsi sul mantenimento in custodia della persona ricercata tenendo conto degli elementi pertinenti del caso di specie. 54 Infine, tale interpretazione dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584 è compatibile con gli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro. 55 Certamente, come risulta in particolare dal considerando 5 della decisione quadro, quest’ultima è diretta, mediante l’istituzione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [v., in particolare, sentenza del 4 settembre 2025, C.J. (Esecuzione di una condanna a seguito di un MAE), C‑305/22, EU:C:2025:665, punto 39 e giurisprudenza citata). 56 Secondo il governo bulgaro, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è ascrivibile a tale obiettivo in quanto mira a garantire l’esecuzione efficace del mandato d’arresto europeo e la consegna effettiva della persona ricercata, prevenendo il rischio di fuga. Detto governo rileva al riguardo che non si può presumere che il comportamento di tale persona, nella fase di esecuzione del mandato d’arresto europeo, sarà paragonabile a quello da essa tenuto durante la fase giudiziaria di esame di tale mandato. 57 Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 prevede che quest’ultima non possa produrre l’effetto di modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 TUE. Tali diritti comprendono il diritto alla libertà, sancito all’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA], in conformità del quale l’articolo 12 della summenzionata decisione quadro deve, pertanto, essere interpretato (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 53 e 54). 58 A tal riguardo, giova rammentare che l’articolo 52, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA] riconosce che possano essere apportate limitazioni all’esercizio di diritti come quelli sanciti dall’articolo 6 della medesima, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui [sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 78 e giurisprudenza citata]. 59 Inoltre, dall’articolo 52, paragrafo 3, della [OSCURATO:PERSONA] si evince che i diritti ivi sanciti, nella misura in cui corrispondono ai diritti garantiti dalla CEDU, hanno il medesimo significato e la medesima portata dei diritti conferiti da detta convenzione. L’articolo 53 della [OSCURATO:PERSONA] a tal proposito aggiunge che nessuna disposizione di quest’ultima deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti riconosciuti, fra l’altro, dalla CEDU [sentenza dell’8 dicembre 2022, CJ (Decisione di consegna rinviata a causa di un procedimento penale), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, punto 79 e giurisprudenza citata]. 60 Con l’adozione della decisione quadro 2002/584, il legislatore dell’Unione ha stabilito norme dettagliate che disciplinano la procedura di consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo al fine di semplificarla e di accelerarla, affidando al contempo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione il potere di verificare, in ciascun caso concreto, che la restrizione del diritto alla libertà costituita dal mantenimento in custodia della persona ricercata ai fini della sua consegna allo Stato membro emittente sia proporzionata agli obiettivi perseguiti. 61 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il fatto che la persona ricercata, secondo la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, sarà collocata in un istituto penitenziario in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, occorre sottolineare che, nel testo dell’articolo 12 e dell’articolo 23, paragrafo 5, di tale decisione quadro, sono utilizzati i termini «custodia» nonché «rimessa in libertà» e «rilasciato». Orbene, la Corte ha già dichiarato che i termini «custodia» e «detenzione» sono usati fungibilmente nelle varie versioni linguistiche dell’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e che si tratta di nozioni simili, il cui significato comune richiama una situazione in cui una persona è rinchiusa o incarcerata, e non una mera restrizione della libertà di movimento (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 40). 62 Nessuna disposizione di detta decisione quadro prevede che la custodia ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo debba aver luogo in un tipo di istituto diverso da quello penitenziario, a differenza delle disposizioni di altri atti di diritto derivato dell’Unione, come l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115. 63 Occorre rilevare, a tal riguardo, che, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, della medesima decisione quadro, lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, ne consegue che la custodia nello Stato membro di esecuzione della persona ricercata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo è equiparabile alla detenzione in un istituto penitenziario dello Stato membro emittente ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. 64 Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, un mandato d’arresto europeo può essere emesso per fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi. 65 Di conseguenza, occorre rilevare che né il testo di tale decisione quadro né lo status penale delle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo, le quali, come risulta dal punto precedente, sono sospettate di aver commesso un reato di una certa gravità o condannate per la commissione di un siffatto reato, consentono di considerare la custodia di tali persone in un istituto penitenziario ai fini dell’esecuzione di tale mandato d’arresto come contraria ai requisiti derivanti dalla decisione quadro di cui trattasi. 66 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione posta dichiarando che l’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 devono essere interpretati nel senso che: –        essi ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona fino alla sua consegna allo Stato membro emittente; –        essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che detta persona, in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, rimanga in stato di custodia in un istituto penitenziario. Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: L’articolo 12 e l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, devono essere interpretati nel senso che: – essi ostano a una normativa nazionale che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando adotta una decisione di consegna della persona ricercata in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui è oggetto, di disporre, senza che tale autorità possa tener conto degli elementi pertinenti del caso di specie, la custodia di tale persona fino alla sua consegna allo Stato membro emittente; – essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che detta persona, in attesa della sua consegna allo Stato membro emittente, rimanga in stato di custodia in un istituto penitenziario. Firme * Lingua processuale: il bulgaro. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.