CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 1992
Cassazione n. 44147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1992 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta l'erronea applicazione della legge e plurimi vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 non sono deducibili in questa sede perché diretti a proporre una diversa lettura del fatto e degli elementi di prova; considerato inoltre, che i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag.2 ove si giustifica la non riconducibilità del fatto nell'ipotesi lieve in ragione del considerevole numero di dosi ricavabili destinato ad una organizzata attività di cessione); rilevato che il motivo con il quale si censura la mancata applicazione della riduzione per le attenuati generiche nella massima estensione non è deducibile, risolvendosi in una critica del potere discrezionale del giudice che ha valorizzato l'ammissione degli addebiti, senza trascurare la gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]