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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44361/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.12.2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte con sentenza del 4.10.2019 in ordine alla qualificazione della condotta di detenzione di 4,89 grammi di cocaina ed al conseguente trattamento sanzionatorio, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 rideterminando la pena inflittagli a tre anni di reclusione ed C 14.000 di multa e confermando nel resto la decisione resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, il diniego della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 deducendo che la riqualificazione giuridica del fatto dovesse essere riferita esclusivamente alla detenzione della cocaina, costituente, rispetto al concorrente delitto di detenzione di hashish, fattispecie autonoma di reato, nella cui valutazione complessiva rilievo preponderante doveva essere riconosciuto al modesto elemento quantitativo essendo ricavabili dalla droga in possesso dell'imputato appena 29,5 dosi medie giornaliere.

Aggiunge che in ogni caso anche facendosi riferimento al più cospicuo quantitativo di hashish, neppure accertato definitivamente per essere stato il reato dichiarato estinto per prescrizione, la diversa tipologia delle sostanze non era ostativa all'applicabilità del quinto comma, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.51063 /2018, non essendo stata peraltro fornita alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la detenzione di altre sostanze potesse riflettersi negativamente sull'offensività del delitto sub judice.

Rileva altresì la violazione del principio sancito dalla sentenza di annullamento che imponeva una complessiva valutazione della condotta che tenesse conto di tutti i fattori enucleati dalla norma invocata dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di revoca o riduzione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente, commisurate dal giudice di primo grado ai massimi edittali, che aveva costituito doglianza espressamente devoluta con l'atto di appello e sulla quale la Corte di Cassazione non si era pronunciata trattandosi di censura assorbita dal disposto annullamento, [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non può ritenersi fondato.

La Corte partenopea, nel fare corretta applicazione del principio ermeneutico che impone di valutare ai fini della sussumibilità del fatto nella fattispecie di lieve entità la sua portata complessiva alla luce di tutti gli indicatori selezionati dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, e cioè tanto quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), quanto quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), ha ragionevolmente valorizzato in termini ostativi alla riqualificazione invocata dalla difesa la circostanza che l'imputato detenesse, oltre alla cocaina, nel medesimo contesto di luogo e di tempo, un quantitativo estremamente considerevole di hashish che, avuto riguardo anche al quantitativo di dosi dallo stesso ricavabili in forza del principio attivo ivi contenuto, pari ad oltre 600, ed alla diversa tipologia delle sostanze, è stato implicitamente ritenuto indicativo tanto delle concrete capacità di diffusione della droga sul mercato, così da soddisfare le esigenze dei diversi assuntori, quanto di una spiccata professionalità evidenziata dalla stessa entità delle sostanze movimentate nel medesimo frangente e della conseguente organizzazione sia nell'approvvigionamento dello stupefacente che nella rivendita.

Sebbene fosse già, al momento dell'impugnata pronuncia, maturata la prescrizione per il concorrente delitto di detenzione di canapa indiana, il riferimento a quest'ultimo deve ritenersi pienamente legittimo, rientrando comunque nella gravità complessiva del fatto anche il reato prescritto in quanto indicatore sotto il profilo storico-fattuale delle specifiche modalità e circostanze dell'azione, suscettibili di valutazione negativa in riferimento alla condotta complessivamente considerata (Sez. 6, Sentenza n. 53167 del 09/05/2018 - dep. 27/11/2018, Perdonò, Rv. 274581).

Del resto, a fronte di una motivazione che ha coerentemente ritenuto la potenziale offensività della condotta in ragione del rilevante dato quantitativo e della eterogeneità delle sostanze detenute, la difesa si è limitata a svolgere censure di natura esclusivamente contestativa senza opporre alcun elemento indicativo di un più contenuto disvalore del fatto tale da controbilanciarne la portata negativa, indebitamente pretermesso dai giudici del merito.

2. Il secondo motivo deve, invece, ritenersi fondato.

Dal momento che la contestazione relativa alle pene accessorie risulta essere stata devoluta in punto sia di an che di quantum con il ricorso in appello e riproposta con il ricorso per cassazione conclusosi con la pronuncia di annullamento resa da questa Corte in data 4.10.2019, incombeva sul giudice del rinvio la disamina della doglianza, non esaminata dalla pronuncia rescindente in quanto assorbita dall'annullamento disposto in ordine alla qualificazione del fatto.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità ed alla dosimetria delle pene accessorie con rinvio ad altra Sezione della Corte di Napoli, fermi restando in ogni caso l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute, per effetto della formazione del giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen. conseguente al rigetto del primo motivo di ricorso P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle pene accessorie e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per il giudizio sul punto.

Rigetta nel resto il ricorso Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 17.12.2020 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte con sentenza del 4.10.2019 in ordine alla qualificazione della condotta di detenzione di 4,89 grammi di cocaina ed al conseguente trattamento sanzionatorio, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990 rideterminando la pena inflittagli a tre anni di reclusione ed C 14.000 di multa e confermando nel resto la decisione resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, il diniego della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990 deducendo che la riqualificazione giuridica del fatto dovesse essere riferita esclusivamente alla detenzione della cocaina, costituente, rispetto al concorrente delitto di detenzione di hashish, fattispecie autonoma di reato, nella cui valutazione complessiva rilievo preponderante doveva essere riconosciuto al modesto elemento quantitativo essendo ricavabili dalla droga in possesso dell'imputato appena 29,5 dosi medie giornaliere. Aggiunge che in ogni caso anche facendosi riferimento al più cospicuo quantitativo di hashish, neppure accertato definitivamente per essere stato il reato dichiarato estinto per prescrizione, la diversa tipologia delle sostanze non era ostativa all'applicabilità del quinto comma, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.51063 /2018, non essendo stata peraltro fornita alcuna motivazione sulle ragioni per le quali la detenzione di altre sostanze potesse riflettersi negativamente sull'offensività del delitto sub judice. Rileva altresì la violazione del principio sancito dalla sentenza di annullamento che imponeva una complessiva valutazione della condotta che tenesse conto di tutti i fattori enucleati dalla norma invocata dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla richiesta di revoca o riduzione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente, commisurate dal giudice di primo grado ai massimi edittali, che aveva costituito doglianza espressamente devoluta con l'atto di appello e sulla quale la Corte di Cassazione non si era pronunciata trattandosi di censura assorbita dal disposto annullamento, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non può ritenersi fondato. La Corte partenopea, nel fare corretta applicazione del principio ermeneutico che impone di valutare ai fini della sussumibilità del fatto nella fattispecie di lieve entità la sua portata complessiva alla luce di tutti gli indicatori selezionati dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 309/1990, e cioè tanto quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), quanto quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), ha ragionevolmente valorizzato in termini ostativi alla riqualificazione invocata dalla difesa la circostanza che l'imputato detenesse, oltre alla cocaina, nel medesimo contesto di luogo e di tempo, un quantitativo estremamente considerevole di hashish che, avuto riguardo anche al quantitativo di dosi dallo stesso ricavabili in forza del principio attivo ivi contenuto, pari ad oltre 600, ed alla diversa tipologia delle sostanze, è stato implicitamente ritenuto indicativo tanto delle concrete capacità di diffusione della droga sul mercato, così da soddisfare le esigenze dei diversi assuntori, quanto di una spiccata professionalità evidenziata dalla stessa entità delle sostanze movimentate nel medesimo frangente e della conseguente organizzazione sia nell'approvvigionamento dello stupefacente che nella rivendita. Sebbene fosse già, al momento dell'impugnata pronuncia, maturata la prescrizione per il concorrente delitto di detenzione di canapa indiana, il riferimento a quest'ultimo deve ritenersi pienamente legittimo, rientrando comunque nella gravità complessiva del fatto anche il reato prescritto in quanto indicatore sotto il profilo storico-fattuale delle specifiche modalità e circostanze dell'azione, suscettibili di valutazione negativa in riferimento alla condotta complessivamente considerata (Sez. 6, Sentenza n. 53167 del 09/05/2018 - dep. 27/11/2018, Perdonò, Rv. 274581). Del resto, a fronte di una motivazione che ha coerentemente ritenuto la potenziale offensività della condotta in ragione del rilevante dato quantitativo e della eterogeneità delle sostanze detenute, la difesa si è limitata a svolgere censure di natura esclusivamente contestativa senza opporre alcun elemento indicativo di un più contenuto disvalore del fatto tale da controbilanciarne la portata negativa, indebitamente pretermesso dai giudici del merito. 2. Il secondo motivo deve, invece, ritenersi fondato. Dal momento che la contestazione relativa alle pene accessorie risulta essere stata devoluta in punto sia di an che di quantum con il ricorso in appello e riproposta con il ricorso per cassazione conclusosi con la pronuncia di annullamento resa da questa Corte in data 4.10.2019, incombeva sul giudice del rinvio la disamina della doglianza, non esaminata dalla pronuncia rescindente in quanto assorbita dall'annullamento disposto in ordine alla qualificazione del fatto. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità ed alla dosimetria delle pene accessorie con rinvio ad altra Sezione della Corte di Napoli, fermi restando in ogni caso l'accertamento del reato così come l'affermazione di responsabilità dell'imputato, con conseguente inapplicabilità di eventuali cause estintive sopravvenute, per effetto della formazione del giudicato progressivo ex art. 624 cod. proc. pen. conseguente al rigetto del primo motivo di ricorso P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle pene accessorie e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per il giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso Così deciso il
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