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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20629/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ROMUALDI Nicolas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Forlì,che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della condizione di ebbrezza di cui all'imputazione per non avere tenuto conto che l'esame alcolimetrico dei liquidi biologici era stato condotto dopo un certo lasso di tempo e che i risultati dovevano ritenersi inattendibili in quanto risentivano delle conseguenze del picco alcolico, denunciando sul punto anche il mancato rispetto dell'onere motivazionale cui era tenuto il giudice di appello a fronte delle argomentazioni tecniche svolte dal consulente del ricorrente

2. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione alla doglianza sul tempo trascorso tra la condotta ascritta al prevenuto e l'esecuzione degli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica, tenuto altresì conto del possibile slittamento del picco della curva alcolimetrica.

Ha infatti rappresentato il giudice territoriale che non risulta contestato il risultato cui è pervenuto l'esame alcolimetrico; Ha inoltre sottolineato il giudice di appello che il risultato è stato determinato da un esame che peraltro risultava del tutto coerente con gli indici sintomatici immediatamente rilevati dai verbalizzanti.

Rileva la Corte di legittimità che il mero richiamo della regola scientifica, a dispetto degli esiti della misurazione meccanica e in assenza di riscontri desumibili dal quadro sintomatologico, non può fondare una valutazione alcolimetrica difforme da quella emersa dalla esecuzione della prova spirometrica o ematica, trattandosi di mera doglianza in fatto che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità che si scontra con i dati che scaturiscono dall'impiego legittimo di strumentazione destinata a misurare la percentuale di alcol nei liquidi organici del conducente in presenza di veicolo coinvolto in sinistro stradale ai sensi dell'art.186 comma 4 C.d.S. e a prescindere dalla ricorrenza di indici sintornatici di uno stato di alterazione; al contrario era onere della parte interessata allegare non già un ipotetica e alternativa progressione alcolirnetrica in presenza di accertamento eseguito nel rispetto della disciplina che ne regolamenta l'attuazione, bensì elementi a sostegno di una non corretta esecuzione della prova ematica ovvero di fattori patogeni interferenti con le risultanze della stessa.

3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ROMUALDI Nicolas ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la decisione del Tribunale di Forlì,che lo aveva riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett. c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida in condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale. 2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell'imputato la quale denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della condizione di ebbrezza di cui all'imputazione per non avere tenuto conto che l'esame alcolimetrico dei liquidi biologici era stato condotto dopo un certo lasso di tempo e che i risultati dovevano ritenersi inattendibili in quanto risentivano delle conseguenze del picco alcolico, denunciando sul punto anche il mancato rispetto dell'onere motivazionale cui era tenuto il giudice di appello a fronte delle argomentazioni tecniche svolte dal consulente del ricorrente 2. Il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione alla doglianza sul tempo trascorso tra la condotta ascritta al prevenuto e l'esecuzione degli accertamenti sulla condizione di ebbrezza alcolica, tenuto altresì conto del possibile slittamento del picco della curva alcolimetrica. Ha infatti rappresentato il giudice territoriale che non risulta contestato il risultato cui è pervenuto l'esame alcolimetrico; Ha inoltre sottolineato il giudice di appello che il risultato è stato determinato da un esame che peraltro risultava del tutto coerente con gli indici sintomatici immediatamente rilevati dai verbalizzanti. Rileva la Corte di legittimità che il mero richiamo della regola scientifica, a dispetto degli esiti della misurazione meccanica e in assenza di riscontri desumibili dal quadro sintomatologico, non può fondare una valutazione alcolimetrica difforme da quella emersa dalla esecuzione della prova spirometrica o ematica, trattandosi di mera doglianza in fatto che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità che si scontra con i dati che scaturiscono dall'impiego legittimo di strumentazione destinata a misurare la percentuale di alcol nei liquidi organici del conducente in presenza di veicolo coinvolto in sinistro stradale ai sensi dell'art.186 comma 4 C.d.S. e a prescindere dalla ricorrenza di indici sintornatici di uno stato di alterazione; al contrario era onere della parte interessata allegare non già un ipotetica e alternativa progressione alcolirnetrica in presenza di accertamento eseguito nel rispetto della disciplina che ne regolamenta l'attuazione, bensì elementi a sostegno di una non corretta esecuzione della prova ematica ovvero di fattori patogeni interferenti con le risultanze della stessa. 3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifesta infondatezza delle doglianze articolate dall'imputato, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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