CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10528/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'elemento soggettivo, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello ha correttamente e congruamente ritenuto sussistente la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene per l'assenza di una attendibile indicazione circa la disponibilità del telefono "'noci cellulare, in applicazione dei taffermlatij giurisprudenziali per cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (ex multis: Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 -01); osservato che la doglianza che lamenta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata poiché per consolidata giurisprudenza «in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base» (ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso