CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23729/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sassari ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per essersi posto alla guida della vettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA], sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita versando in ipotesi di recidiva nel biennio ed essendo stato già sanzionato, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 1506,00 di ammenda. 2. L'imputato veniva tratto a giudizio in quanto in data 3.7.2020 alle ore 23 e 50 circa veniva individuato da personale della [OSCURATO:PERSONA] di Sassari nel corso di un servizio di perlustrazione nei pressi della piazza Sant'Antonio alla guida di un veicolo e senza patente di guida della categoria valida per condurre il mezzo, in quanto mai conseguita. Le forze dell'ordine accertavano che il Caria era stato più volte fermato e sanzionato per guida senza patente ed in particolare in data 9 marzo 2019 e 6 dicembre 2019. 3. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolando un solo motivo con cui deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e l'omessa motivazione circa la mancata applicazione della medesima. Si assume che nella specie il fatto é talmente lieve e di tale natura da non prevedere neppure persone offese né programmi riparatori ma per di più il Tribunale, sebbene la difesa abbia proposto istanza e motivato circa la sua applicabilità, ha omesso di motivare sul punto. 4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs n.285/2002 è, per sua struttura a condotta reiterata, in quanto sanziona la condotta della guida senza patente solo se reiterata, appunto, in un arco temporale biennale. Ne consegue che sussiste incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, strutturalmente come tipizzazione del tipo, condotte reiterate (in tal senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass. Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). 2. Ebbene, nella specie il Tribunale di Sassari, a fronte dell'istanza avanzata dalla difesa dell'imputato in sede di conclusioni, con motivazione ampia ed articolata, ha escluso la particolare tenuità del fatto, avendo evidenziato che il Caria era stato fermato e sanzionato per guida senza patente in plurime occasioni e, in particolare, in date 9 marzo 2019 e 6 dicembre 2019 (violazioni amministrative che avevano comportato la contestazione della recidiva nel biennio). 3. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d