CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 18152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na il 13/03/1959avverso la sentenza del 18/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e le memorie dedotte dalleparti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;udite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongonoricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2025 con la quale ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza con cui il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] in data 27 settembre 2024, li ha condannati alla pena di euro516,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 632 cod. pen.2. I ricorrenti, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art.632 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementicostitutivi del reato contestato.2.1. La difesa eccepisce, in via preliminare, l’insussistenza dell’elemento materialedella fattispecie di cui all’art. 632 cod. pen., assumendo che dall’istruttoriadibattimentale non sarebbe emersa alcuna effettiva alterazione della direzione delcorso d’acqua destinato all’approvvigionamento idrico della persona offesa né laconcreta idoneità della condotta rubricata a determinare una situazione di pericolo,I giudici di merito, peraltro, avrebbero omesso di considerare come il [OSCURATO:PERSONA] nonavesse alcun interesse alla deviazione delle acque irrigue, atteso che il fondo disua proprietà beneficiava di un approvvigionamento idrico proveniente dadirezione opposta rispetto alla linea di confine con il terreno del Bambara,circostanza espressamente evidenziata dal consulente tecnico di parte Arch. LaRocca.2.2. Con riguardo all’elemento soggettivo, la difesa assume che la condotta delMarra non sarebbe stata sorretta dalla volontà di sottrarre, in tutto o in parte, ladisponibilità dell’acqua proveniente dalla strada pubblica di cui beneficiava il vicinoné di modificarne la destinazione d’uso, ma sarebbe stata determinataesclusivamente dalla necessità urgente ed indifferibile di salvaguardare il fondodai reiterati allagamenti.Si censura, inoltre, la motivazione del Tribunale che, limitandosi a riprodurre quelladel primo giudice, non avrebbe fornito risposta alla specifica doglianza proposta insede di gravame, con la quale la difesa aveva denunciato l’erroneità della decisionedel giudice di pace, fondata sull’assimilazione tra il profitto del reato previstodall’art. 632 cod. pen. e la finalità di tutela dei propri beni perseguita dal [OSCURATO:PERSONA],in assenza di qualsivoglia incremento patrimoniale conseguente alla sua condotta.I giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato gli elementi probatoriidonei a escludere la sussistenza del necessario elemento soggettivo, ed inparticolare gli esposti presentati dal [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2018 e 2019, nei quali ilricorrente faceva espresso riferimento ai danni subiti a causa di un’ostruzione avalle del proprio terreno, sollecitando l’intervento immediato del Comune di ReggioCalabria.Secondo la prospettazione difensiva, il pregresso contenzioso con il Comune diReggio [OSCURATO:PERSONA], originato dallo sversamento proveniente dal terreno di proprietàdel Bambara unitamente alla contestuale ostruzione a valle e alla peculiareubicazione del fondo -intercluso tra proprietà di terzi- avrebbe escluso la possibilitàdi soluzioni alternative, imponendo al [OSCURATO:PERSONA] il ricorso all’autotutela mediante larealizzazione di un muro di confine idoneo a impedire il reiterarsi degli allagamentigià verificatisi, con conseguente esclusione dell’elemento soggettivo del reatocontestato.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 110, 632 cod.pen. nonché vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità concorsuale diAnna [OSCURATO:PERSONA].La Corte distrettuale sarebbe pervenuta alla pronuncia di condanna mediante unpercorso argomentativo assertivo e privo di coerenza logica, omettendo divalorizzare elementi idonei a dimostrare un effettivo concorso morale dellaricorrente nelle condotte poste in essere dal coniuge. In tal modo, i giudici dimerito avrebbero finito per configurare una forma di responsabilità oggettiva,fondata unicamente sulla qualità della [OSCURATO:PERSONA] di comproprietaria del fondo limitrofoa quello della persona offesa e, quindi, di soggetto potenzialmente beneficiariodell’azione attribuita al [OSCURATO:PERSONA].4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione con riguardo alrigetto, da parte del Tribunale, dell’istanza di ammissione di perizia, finalizzataall’accertamento dello stato dei luoghi e della concreta conformazione del corsod’acqua, e, quindi, ritenuta decisiva ai fini della dimostrazione dell’insussistenzadel reato contestato.La decisione impugnata, ad avviso della difesa, risulterebbe fondata su un erroneopresupposto interpretativo, in quanto i giudici di merito avrebbero ritenuto che ilblocco del deflusso dell’acqua integrasse, di per sé, una deviazione del corsod’acqua, senza attribuire alcuna rilevanza al dato concernente il regolareapprovvigionamento dell’acqua irrigua da parte del Bambara.Il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta difensiva sul presupposto dellacompletezza del quadro probatorio senza procedere a una effettiva disamina criticadelle risultanze offerte dai ricorrenti, rilevanti ai fini del corretto inquadramentogiuridico della condotta addebitata agli imputati.5. Con memoria del 10 marzo 2026, il difensore dei ricorrenti ha depositatomemorie conclusive con cui ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le ragioni cheseguono.2. Il primo motivo di impugnazione, con cui si lamenta l’insussistenza deglielementi costitutivi del reato di cui all’art. 632 cod. pen., è articolatoesclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianzeinerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corteterritoriale2.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno datoadeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito adaffermare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 632 cod.pen., a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosadei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delleprove, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalladifesa con l’atto di gravame.Il Tribunale ha, in particolare, evidenziato come la realizzazione, ad opera delricorrente, di una struttura in muratura, finalizzata ad impedire il deflusso delleacque del canale di scolo sul proprio fondo, abbia determinato una effettivadeviazione del flusso idrico, con conseguente alterazione dell’originario assetto deiluoghi; tale intervento ha, infatti, provocato l’allagamento del terreno delBambara, risultato intriso di acqua maleodorante, con evidente pregiudizio per ilnormale godimento del bene.In proposito, deve ribadirsi che il delitto di cui all’art. 632 cod. pen. non richiedenecessariamente un radicale e definitivo mutamento della fisionomia dei luoghi,essendo sufficiente anche una loro alterazione significativa, tale da determinarecondizioni diverse da quelle originarie e idonee a produrre conseguenze dannoseper l’immobile della persona offesa e per l’esercizio dei relativi diritti (Sez. 2, n.16336 del 17/01/2013, Vassallo, Rv. 255533 – 01; del 19/02/2020, Borioni, nonmassimata).Ne deriva che la condotta rilevante ai fini della configurabilità della fattispecieincriminatrice non si esaurisce in una qualsiasi modificazione materiale del fondo,ma deve consistere in una apprezzabile immutazione dello stato dei luoghi che,come nella vicenda in esame, comporti l’assunzione di forme e condizioni diverseda quelle originarie, con conseguente danno di non trascurabile consistenza incapo al soggetto privato.Il bene giuridico tutelato dall’art. 632 cod. pen. è, infatti, individuabile nell’integritàdell’altrui proprietà immobiliare e del possesso, intesi quali situazioni giuridichemeritevoli di protezione contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghiidonea ad alterarne le condizioni di pacifico godimento.Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha correttamente ritenuto, con motivazioneimmune da vizi logici e giuridici, che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito al fine di evitarel’allagamento del proprio fondo, perseguendo così un’utilità che integra il profittodell’azione delittuosa e consente di affermare la sussistenza del dolo specificorichiesto dalla norma incriminatrice.I giudici di merito hanno, pertanto, fatto corretta applicazione del principio didiritto secondo cui l’elemento psicologico del delitto previsto dall’art. 632 cod. pen.si articola tanto nella volontà di determinare una deviazione di acque -pubbliche oprivate- ovvero un’immutazione dello stato dei luoghi nella proprietà altrui,accompagnata dalla consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dologenerico), quanto nella finalità di procurarsi, mediante tale deviazione oimmutazione, un ingiusto profitto, non necessariamente di natura patrimoniale -dolo specifico- (vedi Sez. 2, n. 43396 del 22/10/2003, Filippi, Rv. 227612 – 01).2.2. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudicidi appello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcunaevidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa,tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, ilcostrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilitàdegli enunciati.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e diprivilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsicon quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensiveprospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per laformazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificitàdel motivo di ricorso.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.3.1. Deve essere, preliminarmente ricordato che, secondo la costante elaborazionedella giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc.pen., attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado,è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamenteallorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo statodegli atti (vedi Sez. U, n. 44r12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, Iossa, non massimata e Sez. 1, n. 6598 del13/11/2024, Martino, non massimata).In considerazione di tale principio di diritto, nella ipotesi di mancato accoglimentodella richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essere desumibile dallastessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenziala sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione di responsabilità (vedi tra lemolte Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, Motta, Rv. 275114 – 01; Sez. 5, n. 23580del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326-01, da ultimo Sez. 2, n. 38146 del15/07/2022, Pagliaro, non massimata).3.2. Nel caso di specie, la non necessarietà dell’espletamento della perizia richiestadalla difesa emerge con evidenza dalla motivazione della sentenza impugnata,nella quale i giudici dell’appello hanno dato puntualmente conto della completezzae univocità del quadro probatorio già acquisito agli atti.In particolare, il Tribunale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie,ha illustrato le ragioni della non necessarietà della perizia alla luce della chiarezzadel quadro probatorio già formatosi e, in particolare, del fascicolo fotografico edella documentazione prodotta innanzi al giudice di pace (vedi verbale di udienzadel 18/02/2025).Ne consegue che il diniego della richiesta perizia si sottrae a censure in sede dilegittimità, risolvendosi in una valutazione discrezionale del giudice di meritosorretta da un apparato argomentativo logico, coerente e pienamente aderentealle risultanze processuali, immune da vizi di manifesta illogicità o da incongruenzenella ricostruzione dei fatti.3.3. [OSCURATO:PERSONA] intende, peraltro, dare seguito al principio di diritto secondo cui lapresunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nelcontraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale che, come nel caso in esame, si risolvain una attività "esplorativa", fondata su mere ipotesi difensive e finalizzata allaricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente (Sez. 3, n.42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974-01; Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R.,Rv. 282633-01; Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, non massimata).4. Deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], atteso che la memoria difensiva depositata in data 10 marzo2026 non apporta elementi ulteriori idonei a superare le rilevate cause diinammissibilità, risolvendosi, in sostanza, nella mera riproposizione delle censuregià formulate con l’originario atto di impugnazione, delle quali vengono reiteraticontenuti e argomentazioni.5. All’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata.6. Il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riguardo al secondomotivo con cui la ricorrente deduce carenza di motivazione in relazione al suocoinvolgimento nella commissione del reato.6.1. [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, ritiene di dover riaffermare il consolidatoinsegnamento di questa Corte secondo cui, anche in presenza di c.d. “doppiaconforme”, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere unamotivazione effettiva, esplicitando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto delladecisione, con puntuale indicazione dei risultati probatori acquisiti e dei criteri divalutazione adottati.Da ciò discende che, a fronte di un atto di appello non inammissibile per genericità,il giudice del gravame non può esaurire il proprio compito in un rinvio meramentetralaticio alla motivazione della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 38478dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salomone, Rv. 276753-01; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, LoCoco, Rv. 286406 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del 03/04/2025, Cancelmo,non massimata; Sez. 2, n. 29549 del 01/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], nonmassimata).Da ciò consegue che integra motivazione meramente apparente il provvedimentoche si limiti a indicare le fonti di prova a carico, senza una valutazione argomentatae complessiva del materiale probatorio, e senza un effettivo confronto con lespecifiche deduzioni difensive (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015,Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; da ultimo Sez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, Franchini, non massimata).6.2. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appelloche, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti, comenel caso di specie, ad affermare l’adesione alle argomentazioni del primo giudicemediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di realeefficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativosi riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013,Breglia, Rv. 256922 – 01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025,Le sintetiche ed assertive considerazioni espresse dal Tribunale a sostegno delladecisione adottata risultano, senza alcun dubbio, avulse da un effettivo confrontocon le deduzioni difensive, dando luogo a un apparato argomentativosostanzialmente inesistente con conseguente fondatezza della doglianza dedottain questa sede.6.3. I giudici di appello si sono, in particolare, limitati ad affermare lapartecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla condotta delittuosa valorizzando unicamente lasua qualità di comproprietaria del fondo e, quindi, di soggetto beneficiario delvantaggio derivante dalla deviazione delle acque cagionata dal marito mediante larealizzazione dell’opera in muratura (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Taleassunto si rivela, peraltro, meramente assertivo, in quanto non è sorrettodall’indicazione di specifici elementi logico-probatori idonei a dimostrare, inconcreto, un contributo causale, materiale o morale, della [OSCURATO:PERSONA] alla commissionedel fatto.Tale omissione motivazionale assume rilievo dirimente, poiché impedisce dicomprendere l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito nella valutazionedel materiale probatorio e nella verifica dell’effettiva partecipazione della Repacial reato ascrittole. Né tali argomenti possono ritenersi desumibili, neppureindirettamente, dal complessivo contesto delle due decisioni, essendo del tuttoassente ogni riferimento individualizzato alle condotte concorsuali attribuite allaricorrente.Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il Tribunale,aderendo in modo acritico ad analoga impostazione del giudice di pace, si fondasu di un inaccettabile parametro di responsabilità oggettiva della Repaciconseguente all’accertata qualità di comproprietaria del fondo che ha beneficiatodella condotta delittuosa del [OSCURATO:PERSONA], parametro che non corrisponde al canonenormativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale.6.4. La rilevata carenza argomentativa si traduce in un vizio motivazionale dicarattere radicale, tale da incidere in modo determinante sulla tenuta logico-giuridica della decisione impugnata e da risultare, per sua natura, insuscettibile diemenda in sede di eventuale giudizio di rinvio.Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dalla lettura delle sentenze di merito nonemergono elementi idonei a consentire di affermare, neppure in via indiziaria, ilconcorso della ricorrente nella commissione del reato di cui all’art. 632 cod. pen.,difettando qualsiasi dato probatorio atto a fondare un giudizio di responsabilità asuo carico. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] pernon aver commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa per le ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]