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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022

Cassazione n. 49541/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/09/2021 dalla CORTE di APPELLO di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 17/09/2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario, riducendo la pena per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di truffa contestato sub A).

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione al calcolo di pena effettuato dal giudice di secondo grado, in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato sub A).

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Il primo giudice, infatti, aveva condannato il Bellin alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, così determinata: pena base per la ricettazione, anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata per il reato di truffa a mesi diciotto di reclusione ed euro 450,00 di multa (pag. 3 della sentenza); è evidente pertanto che l'aumento per quest'ultimo reato era pari a mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa, entità della pena che, per effetto della prescrizione della truffa, doveva essere sottratta da quella comminata in primo grado.

Il trattamento sanzionatorio, pertanto, doveva coincidere con quello relativo alla sola ricettazione, coerentemente con quanto stabilito dalla corte territoriale in dispositivo nella parte in cui "riduce la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa".

Del tutto irrilevante è la menzione in motivazione di un diverso diminutore (giorni quindici di reclusione anziché mesi due) attesa la prevalenza, in caso di divergenza, del dispositivo.

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 7 dicembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/09/2021 dalla CORTE di APPELLO di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 17/09/2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la condanna dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un assegno bancario, riducendo la pena per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di truffa contestato sub A). 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione in relazione al calcolo di pena effettuato dal giudice di secondo grado, in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato sub A). 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il primo giudice, infatti, aveva condannato il Bellin alla pena finale di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 450,00 di multa, così determinata: pena base per la ricettazione, anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, aumentata per il reato di truffa a mesi diciotto di reclusione ed euro 450,00 di multa (pag. 3 della sentenza); è evidente pertanto che l'aumento per quest'ultimo reato era pari a mesi due di reclusione ed euro 50,00 di multa, entità della pena che, per effetto della prescrizione della truffa, doveva essere sottratta da quella comminata in primo grado. Il trattamento sanzionatorio, pertanto, doveva coincidere con quello relativo alla sola ricettazione, coerentemente con quanto stabilito dalla corte territoriale in dispositivo nella parte in cui "riduce la pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa". Del tutto irrilevante è la menzione in motivazione di un diverso diminutore (giorni quindici di reclusione anziché mesi due) attesa la prevalenza, in caso di divergenza, del dispositivo. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 dicembre 2022 Il
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