CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 21018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25245-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6208/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 132/2016; Oggetto R.G.N. 25245/2020 Cron. Rep. Ud. 25/05/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25245/20 Rilevato che: Con sentenza del giorno 18.2.2020 n. 6208, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA e ASSISTENZA dei RAGIONIERI e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. che aveva accolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] il quale, premesso di essere stato iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] convenuta dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2003, fino alla maturazione dei requisiti per la concessione della pensione di anzianità, deduceva che gli era stata determinata la pensione sulla base dei criteri stabiliti dalle delibere del 22.6.02, 7.6.03 e 20.12.03 che contestava e richiedeva il pagamento di una pensione lorda mensile pari a € 2.673,20, con conseguente condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle differenze maturate sui ratei di pensione in precedenza percepiti. La Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado -che aveva accolto integralmente il ricorso - , con riferimento al cd. coefficiente di neutralizzazione (nella specie, nella misura del 41,5%) che dichiarava legittimo e doveva trovare applicazione nel computo del trattamento di quiescenza del pensionato, in quanto si tratta di una misura di quantificazione dell’importo pensionistico estraneaal principio del pro rata ma, ad avviso della Corte territoriale, costituisce una misura di gradazione della prestazione con scopo dissuasivo e con finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell’assicurato di optare per la pensione di anzianità giovandosi, peraltro, della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 345, 437 e 442 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto, nonostante l’eccezione sollevata dai ricorrenti, che le conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado e quelle rassegnate dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] in appello non fossero difformi;in particolare la [OSCURATO:PERSONA], secondo i ricorrenti, aveva chiesto solo in grado di appello l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione. Con il secondo motivo, in via gradata, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a calcolare il trattamento pensionistico del rag. [OSCURATO:PERSONA], con l’applicazione del coefficiente di riduzione, stabilito dalla delibera del 7.6.03. Con il terzo motivo, i via gradata, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 38 Cost., dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 e dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non si era avveduta che la diversità di conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], tra il primo grado e il secondo grado, portava anche a un diverso importo riconosciuto da quest’ultima nei due gradi di giudizio, senza che il risultato dell’eventuale applicazione del coefficiente di riduzione potesse far comprendere quale fosse l’effettivo importo annuo di pensione attribuito. Il primo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto in quanto connessi, sono infondat i; infatti, nessun ampliamento del thema decidendum vi è stato in appello da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale rispetto alle questioni devolute in primo grado, ha proposto in appello mere argomentazioni difensive concernenti le modalità di calcolo del diritto fatto valere dal pensionato. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA], per quanto accertato dalla Corte d’appello, avendo aderito, in corso di giudizio, ai criteri di calcolo del trattamento di quiescenza sanciti dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nn. 17742/15 e 18136/15, in ottemperanza al principio del pro rata, di cui all’art. 3 comma 12 della legge n. 335 del 1995 ha, in sede di appello, ristretto la propria domanda chiedendo – fermi restando i fatti e le circostanze già dedotte dinanzi al tribunale -solo la riduzione dell’importo da corrispondere (cfr. Cass. n. 32146/18, sui limiti della mutatio libelli), con l’applicazione del principio di neutralizzazione, ai fini di garantire l’equilibrio finanziario della [OSCURATO:PERSONA] stessa. Il secondo motivo èinfondato. Infatti, la sentenza ha fatto corretta applicazione dell’orientamento di questa Corte (v. Cass.23597/18, Cass.28253/18, Cass.26440/21) secondo cui la previsione, di cui alle delibere della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 2003 e 20 dicembre 2003 e del Regolamento 1 gennaio 2004, di un coefficiente di abbattimento (cd. coefficiente di neutralizzazione), progressivamente calante in ragione del crescere dell'età, per la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima [OSCURATO:PERSONA] di previdenza, non è soggetta al principio del "pro rata", quale sancito dall’art.3, co.12 l. n.335/95 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, co.763, l. n. 296/06) ed è legittima, risultando tale coefficiente introdotto con modalità non irragionevoli nell'ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione, nonostante il pensionamento, della medesima professione. Il ricorso va, quindi, complessivamenterigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido a pagare all’Inps le spese di lite che liquida nell’importo di € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni