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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41135/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dante Cioce e per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito si annullamento della sentenza del 9 giugno 2020, ha confermato la condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa applicata, con la diminuente del rito abbreviato, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari per il reato di tentata estorsione aggravata commesso in Barletta dal 19 maggio al 5 giugno 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un garage.

E' accertato che il g. 5 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], all'interno del garage ubicato in via Foggia n. 102 -104 di Barletta, aveva esploso, cagionando lesioni a [OSCURATO:PERSONA], alcuni colpi di pistola all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nell'occasione, un cliente aveva chiamato le forze dell'ordine e [OSCURATO:PERSONA], che aveva occultato la pistola detenuta illegalmente in un armadio ubicato nel locale di guardiania, aveva sostenuto, dopo un iniziale e breve diniego del fatto, di avere esploso i colpi di pistola all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che pretendevano, a titolo estorsivo, la consegna di cinquantamila euro. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato agli inquirenti alcuni bossoli di pistola esplosi, a scopo intimidatorio, nel garage il g. 19 maggio 2018 quando due persone, a bordo di un motociclo, gli avevano chiesto il pagamento della tangente. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato anche una pen drive che riproduceva i filmati delle videocamere installate nel locale relative ai giorni 19 e 28 maggio 2018.

Secondo il Piccolo, infatti, il 28 maggio due persone, indicate nel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano entrate nel garage a bordo di un'autovettura dio scura intimandogli la consegna dei 50.000 euro per il seguente 31 maggio giorno in cui, però, non erano tornati per la riscossione.

Il giorno 5 giugno 2018, invece, i due, giunti a bordo di un'automobile citroen condotta da un terzo (che Piccolo non aveva indicato ma individuato dagli inquirenti in [OSCURATO:PERSONA], poi prosciolto) erano tornati e, accomodatisi nello studio, avevano chiesto dei soldi e, alla sua risposta negativa, avevano iniziato a ingiuriarlo e minacciarlo, cercando di mettergli le mani addosso, fino a quando egli non aveva tirato fuori la pistola e esploso i colpi, uno dei quali aveva attinto [OSCURATO:PERSONA] poi allontanatasi a bordo dell'auto, condotta dal [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] era fuggito a piedi. [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato per il reato di lesioni aggravate, in relazione al descritto episodio.

La Seconda Sezione penale di questa Corte, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva rilevato la contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza su aspetti che concernevano il giudizio di credibilità e attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato connesso, anche nella individuazione di riscontri "individualizzanti" e, soprattutto, pertinenti al reato di tentata estorsione ascritto agli imputati i quali, sia nel corso degli interrogatori sia attraverso gli atti difensivi, in particolare [OSCURATO:PERSONA], avevano contestato le accuse. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva sostenuto di essersi recato nel garage del Piccolo, accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA], per vero poco convinto, perché [OSCURATO:PERSONA], tramite la nipote [OSCURATO:PERSONA], gli aveva sollecitato un incontro e, aggiungeva, effettivamente durante l'unico incontro del 5 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto aiuto in merito ad una estorsione che stava subendo, proposta che lo aveva allarmato, addirittura pensando di mettere la mani addosso al Piccolo, quando questi aveva detto che gli avevano sparato.

In particolare, la sentenza rescindente, aveva rilevato la contraddittorietà della sentenza della Corte di appello di Bari nella parte in cui aveva evidenziato, ai fini di attendibilità del dichiarante, la genuinità del racconto del Piccolo in contrasto con la genesi delle dichiarazioni accusatorie laddove, invece, [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato a denunciare i fatti di cui era vittima ma lo aveva fatto soltanto perché rimasto coinvolto nella sparatoria del 5 giugno e, vieppiù, valorizzando le varie condanne anche per reati gravi e indicativi di violenza che gravavano il Piccolo e che aveva pensato di risolvere la questione in cui si era trovato coinvolto a modo suo, anche con un'arma ottenuta in modo illecito e risolvendosi a riferire i fatti "... dopo un'iniziale reticenza ..." e "... solo a séguito di un intervento della polizia, richiesto da altri".

La contraddittorietà del ragionamento della Corte territoriale non era superata dalle concrete modalità di emersione della collaborazione (dopo la reticenza inziale) e da una più approfondita disamina della personalità del Piccolo, gravato da due condanne per fatti di calunnia e simulazione di reato risultanti a carico del Piccolo, ancorché risalenti.

Né la attendibilità era giustificata alla luce delle contraddizioni (sul luogo di occultamento della pistola detenuta se indosso o sotto la scrivania).

Né erano accertati riscontri estrinseci, rispetto alle dichiarazioni del Piccolo, idonei a corroborarne il narrato in quanto quelli indicati (la consegna dei bossoli, recuperati in occasione delle minacce del 19 maggio) da un lato non erano autonomi, dall'altro non erano indipendenti e, comunque, non erano "individualizzanti", tali cioè da riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità agli imputati.

La sentenza rescindente sottolineava che il "collegamento" tra l'episodio e la richiesta estorsiva che sarebbe stata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] riposasse esclusivamente sulle parole dello stesso Piccolo secondo cui i coimputati, il giorno 28 maggio, avrebbero "rivendicato" la visita dei due sconosciuti del giorno 19: in questo contesto, la consegna dei quattro bossoli non possiede, all'evidenza, alcuna capacità di riscontro autonoma ed individualizzante rispetto alle propalazioni del Piccolo anche tenuto conto che il 31 maggio nessuno si era presentato a riscuotere, nonostante il giorno 28 maggio i due imputati gli avessero chiesto il pagamento della tangente: anche in tal caso, infatti, la circostanza secondo cui tale visita era stata funzionale ad avanzare la richiesta estorsiva "collegata" alle minacce del giorno 19 è fondata solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni del Piccolo.

Pacifica, dunque, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel garage del Piccolo il giorno 5 giugno, giunti sul posto a bordo della vettura Citroen di colore nero condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e la esplosione.di un colpo di arma da fuoco che, come già accennato, aveva attinto il [OSCURATO:PERSONA], restava invece affidata alle sole parole del Piccolo la "causale" dell'episodio da costui attribuita alla aggressione che - senza peraltro l'uso di armi - egli avrebbe subito dai due all'interno del suo ufficio quando aveva fatto presente di non voler sottostare alla richiesta estorsiva.

Gli elementi fattuali successivi non offrivano alcun riscontro al racconto del Piccolo quanto alle ragioni della "visita" del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] come, anche, della aggressione di costoro ai suoi danni né potevano essere valorizzati il silenzio serbato dai due coimputati e la vicenda della soppressione delle immagini della videocamera di sorveglianza installata all'interno dell'ufficio del Piccolo.

Indipendentemente dalla esistenza o meno di tali immagini, infatti, i giudici del gravame avevano, benché sollecitati, omesso di prendere posizione sul fatto che il Piccolo ha da un lato avesse taciuto l'esistenza di videocamere installate proprio dove si sarebbero svolti i fatti del giorno 5 giugno e, dall'altro, persino negato di conoscere i due testi che ne avevano fatto cenno sia pure in termini non tra loro concordi.

2. Con i motivi di ricorso., di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti denunciano:

2.1. [OSCURATO:PERSONA]:

2.1.1. violazione di legge, con riguardo all'art. 697, comma 3 cod. proc. pen. e 192, comma 3 cod. proc. pen., in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla idoneità degli elementi di riscontro.

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente valutato, contrastando il giudicato di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (l'autista della Citroen nel giorno della sparatoria) attribuendo al dichiarante malafede nella ricostruzione delle ragioni della "visita"; quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in merito alla distruzione dei filmati delle videocamere presenti nel garage in relazione agli eventi del 28 maggio e 5 giugno 2018 addirittura dubitando che fossero "soggetti" che lavoravano presso il garage, pur essendo, invece, pacifico che i due lavoravano nel garage dell'accaduto; la tardiva ammissione, solo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di [OSCURATO:PERSONA] della esistenza del sistema di videosorveglianza interno al garage e solo dopo che la Polizia aveva rinvenuto i dvd resettati; delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le marginali discrepanze sul numero dei contatti avuti con [OSCURATO:PERSONA] che le aveva chiesto di incontrare lo zio; nella valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], utilizzate in chiave di riscontro a quelle del Piccolo; nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] trascurando le censure della sentenza rescindente che, invece, aveva .valorizzato le precedenti condanne per calunnia e simulazione di reato del Piccolo; la precisione e coerenza del racconto; la mancata tempestiva denuncia della richiesta estorsiva; il mancato riconoscimento dei due dipendenti del garage.

2.2. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1.vizio di motivazione sulla attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] poiché la sentenza impugnata ha omesso di allinearsi a i principi dettati dalla sentenza rescindente svolgendo, su aspetti fondamentali della ricostruzione, una motivazione apparente che ha reiterato le argomentazioni della sentenza già annullata sulla tempestività e immediatezza delle dichiarazioni, rispetto al tentativo di estorsione consumato già il 19 maggio 2018; sulla genuinità delle dichiarazioni del Piccolo volte, secondo le censure difensive, ad alimentare la tesi della legittima difesa, disattesa nella sentenza definitiva di condanna del Piccolo; sulla coerenza e precisione del narrato e operando, in violazione di legge, una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ad un fatto sostanzialmente unitario.

Centrale, ai fini in esame, è la circostanza che il Piccolo aveva smentito la esistenza di telecamere nei luoghi in cui si erano svolti i fatti del 5 giugno non consegnando i relativi filmati, recuperati resettati, giungendo, persino, a negare di conoscere i due testi dipendenti del garage;

2.2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Piccolo ed erronea utilizzazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in separato procedimento poi riunito solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato la richiesta di giudizio abbreviato cd. secco.

La sentenza rescindente aveva già evidenziato che i bossoli consegnati dal Piccolo non erano idonei a comprovare la richiesta estorsiva e l'attribuibilità agli imputati né possedevano tale rilievo le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e la latitanza di due dei protagonisti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) all'indomani della sparatoria.

Soprattutto, sono valorizzate a carico del [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA];2.2.3. violazione di legge in relazione all'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio in favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati, anche ai limiti della manifesta infondatezza.

È manifestamente infondato l'inquadramento, sub specie di vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., della censura che, secondo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inficia la motivazione della sentenza impugnata rispetto alle valutazioni espresse dalla sentenza rescindente del 2 luglio 2021 della Seconda Sezione penale di questa Corte.

Come noto, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato.

Il limite impostogli, pertanto, gli vieta semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche ma il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati e il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice- il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate. (cfr. Sez. 5, n. 4761 del 18/01/1999, Munari, Rv. 213118), non essendo, per contro, il giudice del rinvio, vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, come nel caso di annullamento determinato da vizio di violazione di legge o erronea applicazione della legge penale.

E' agevole, nella sentenza rescindente, distinguere il punto in relazione ai quali la Seconda Sezione penale ha tracciato le coordinate che disciplinano i criteri di valutazione delle dichiarazioni rivenienti da imputato di reato connesso dal punto relativo all'applicazione delle regole di giudizio alle dichiarazioni del Piccolo.

Sul primo aspetto è indubbio che, in applicazione dei criteri generali ampiamente richiamati nella sentenza rescindente e di cui è superflua la ripetizione, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] devono essere sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante; attendibilità delle sue dichiarazioni e necessità di riscontri cd. individualizzanti, e, nel caso in esame e con maggior precisione "pertinenti" alla notitia criminis denunciata dal Piccolo come commessa in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Sul secondo aspetto, invece, l'esame condotto dai giudici dell'appello, che non deve replicare o rieditare il ragionamento svolto con la sentenza annullata, deve svolgersi secondo i canoni di logicità potendo ricorrere motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento.

Ritiene il Collegio che, ancora oggi, la migliore guida, nella valutazione delle dichiarazioni rese da imputato di reato connesso, sia costituita dai canoni interpretativi tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e, in particolare, dalla sentenza Aquilina (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145) nella quale si è affermato che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale.

Si tratta di un criterio che si somma e, in qualche misura chiarisce, i principi che, in tema di valutazione della prova indiziaria, affermano che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Piras, Rv. 280414), principi che si saldano alla regula íuris secondo cui la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).Ed è su tali coordinate che va calibrata la "valenza" epistemica e logica della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., che impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. 22applicazione del complesso sistema di regole di giudizio che si è illustrato consente di ritenere immuni da censure sul piano giuridico e logico le conclusioni che la Corte di appello di Bari ha raggiunto sulla responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione alla tentata estorsione subita da [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'episodio minatorio occorso il 19 maggio; la rivendicazione del 28 maggio e il tentativo di riscossione della tangente, posto in essere in occasione dei fatti accaduti il 5 giugno, conclusioni fondate sulle dichiarazioni del Piccolo riscontrate non solo dalle risultanze tratte dal sistema di videosorveglianza del garage, relative alla "visita" con sparatoria del 19 maggio 2018 (ore 8:41:53, quando uno scooter nero viene ripreso in entrata e uscita dal garage e ripreso in strada così consentendo di individuare che si trattava di uno scooter rubato) ma anche alle riprese del 28 maggio 2018 (quando alle ore 9:29:07 viene registrata l'entrata di un'auto nera da cui scendono due soggetti che si dirigono all'interno dello studio del garage) e dal complesso degli eventi occorsi il 5 giugno, giudizio che la Corte di appello di Bari ha calibrato anche sul comportamento post delictum degli imputati e del loro accompagnatore, [OSCURATO:PERSONA] e sul fallimento della versione difensiva offerta da [OSCURATO:PERSONA].

Sono, pertanto, infondati i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti nella parte in cui denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata che, ben lungi dall'appiattirsi su quella annullata dalla Seconda Sezione penale di questa Corte, ha proceduto, in piena autonomia, alla individuazione e valutazione dei dati di prova eliminando le incongruenze segnalate nella sentenza rescindente.

La Corte di appello ha compiuto, infatti, una operazione di verifica degli elementi di prova analizzando la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilità delle sue dichiarazioni saggiandole alla stregua non di considerazioni ferme ad un giudizio sulla personalità (quale quello discendente dai suoi risalenti precedenti e dal suo coinvolgimento in fatti illeciti, non ultimo l'aggressione a colpi di pistola, illegalmente detenuta in danno del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione del fatto commesso il 5 giugno) ma inverandole nel racconto e nel contesto dei fatti accaduti che il Piccolo, non spontaneamente, secondo la dizione ricorrente, ma genuinamente aveva riferito agli inquirenti in occasione delle primissime indagini condotte sul posto il 5 giugno, consegnando i bossoli relativi alla sparatoria del 19 maggio oltre la pistola con la quale aveva esploso il colpo che aveva attinto [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello di Bari, facendo accorto e corretto uso delle massime di esperienza che regolano i rapporti nell'ambiente criminale (nel quale sono accomunati gli odierni imputati e [OSCURATO:PERSONA], per espressa ammissione di questi) ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilevanza decisiva ovvero esclusiva ai precedenti penali (per reati cd. spia come la calunnia e la simulazione di reato) del Piccolo evidenziandone la risalenza e, altrettanto accortamente, ha escluso che tale rilevanza potesse ascriversi ai precedenti penali del Piccolo che aveva descritto la sua successiva dedizione all'attività di garagista ma ha esaminato la genuinità del racconto saggiando, in relazione al concreto episodio ed alla dinamica investigativa che ne era seguita, la credibilità del dichiarante ed escludendo sia che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere stato animato da pregresse ragioni di rancore, invidia, risentimento che lo avessero indotto a dichiarazioni accusatorie false verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per vero neppure allegate dal [OSCURATO:PERSONA] - sia, con riferimento all'episodio del 5 giugno valorizzando, piuttosto che l'iniziale reticenza e marginali contraddizioni del racconto del Piccolo, giustificate dal forte stato di agitazione in cui versava, la circostanza che, essendo stato sollecitato da estranei l'intervento della Polizia, il Piccolo non avesse avuto il tempo per allestire uno racconto falso, precostituendo, in tale frangente, la prova (la consegna dei bossoli) che ne avvalorava la veridicità in una al contenuto del filmato della telecamera, che aveva ripreso, in entrata e in uscita, la moto sulla quale si trovavano gli autori della sparatoria.

Risultano, al cospetto di tali valutazioni, recessive le censure dei ricorrenti che insistono su aspetti del vissuto delinquenziale del Piccolo; sulle pregresse condanne per calunnia e falsa testimonianza; sulla incoerenza e contrasti del narrato, sulla presunta valutazione frazionata che inficerebbe le valutazioni della Corte di merito e sulla strumentalità delle dichiarazioni a giustificare, in chiave di legittima difesa, gli spari contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Acquistano, inoltre, particolare rilevanza, ai fini dell'esame del giudizio di credibilità del Piccolo e dell'attendibilità del suo racconto, tre aspetti che la sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito in risposta alle deduzioni difensive, ribadite con i motivi di ricorso, che ne evidenzierebbero la "malafede" del racconto, cioè presenza di videocamere installate proprio dove si sarebbero svolti i fatti del 5 giugno; la cancellazione del filmato delle videoriprese e l'affermazione del Piccolo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano suoi dipendenti, nonché la valutazione del comportamento post delictum degli imputati e le dichiarazioni difensive di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, con riferimento ai fatti occorsi il 5 giugno di aspetti che assumono particolare rilevanza, nella motivazione della sentenza impugnata, ai fini della pertinenza e specificità dei riscontri.

La Corte di appello (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) con argomentazioni logiche, coerenti e insindacabili - perché svolte in fatto - ha escluso che nel locale adibito ad ufficio del Piccolo, teatro dei fatti occorsi il 5 giugno, fossero installati sistemi di videoripresa sicché non è ascrivibile al Piccolo alcuna iniziativa di dolosa cancellazione dei dati relativi allo svolgimento dei fatti vieppiù tenuto che la dinamica delle operazioni di polizia (arrivo della Polizia a pochi minuti dalla sparatoria; accompagnamento in Questura del Piccolo e sottoposizione a fermo) rendevano impraticabile che questi potesse avere provveduto alla repentina cancellazione.

La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto del tutto arbitraria e priva di fondamento l'affermazione della esistenza di un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal momento che l'accesso della Polizia e la escussione dei predetti erano stati eseguiti presso un garage diverso (garage Tittadegna di via Ofanto) diverso da quello teatro dei fatti, ubicato in via Foggia.

Con tali conclusioni si saldano le conclusioni della sentenza impugnata che ha valorizzato il fallimento delle giustificazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sulla causale della visita al garage del Piccolo il giorno 5 giugno e il comportamento post delictum degli imputati e di [OSCURATO:PERSONA].

Completa, con riferimento ai fatti posti a base della decisione, e logica, per le conclusioni che ne sono state tratte, la motivazione che la Corte di appello ha posto a fondamento del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese da [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva sostenuto di essersi recato nel garage del Piccolo su richiesta di questi, veicolatagli proprio dalla Cagia.

La Corte di merito non solo ha escluso la rilevanza e decisività in chiave difensiva di tale prova ma, soprattutto, ha ritenuto non attendibile la dichiarante (disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) con un giudizio formulato sulla scorta delle contraddizioni intrinseche delle dichiarazioni al confronto tra quelle rese in sede di indagini difensive e quelle rese in udienza, "un risultato di prova all'evidenza artefatta e precostituita", conclude sul punto la sentenza impugnata.

Altrettanto ineccepibili le conclusioni tratte a proposito del comportamento, anche successivo alla sparatoria, degli odierni imputati e dell'autista che si trovava alla guida dell'auto con la quale i tre erano giunti nel garage del Piccolo e a bordo della quale, dopo la sparatoria, si erano allontanati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non si tratta di verificare la corrispondenza della motivazione della Corte di merito all'esito di assoluzione dell'imputato, violando il giudicato, come sostenuto in ricorso) ma di un apprezzamento del fatto, così come narrato dal [OSCURATO:PERSONA], che prescinde dal contributo di questi, anche solo materiale, alla tentata estorsione.

La Corte di merito ha, pertanto, correttamente valorizzato il dato, evincibile dalla dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], della intesa immediata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla proposta del [OSCURATO:PERSONA] di recarsi presso il garage del Piccolo, un dato rispetto al quale è irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse o meno le ragioni della "visita", nella quale era stato coinvolto accompagnando gli odierni imputati che, sottolinea la sentenza impugnata, dopo la sparatoria si erano dati alla fuga, intraprendendo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) una significativa latitanza, mentre [OSCURATO:PERSONA], ferito, venne condotto presso il locale ospedale.

La "visita" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che secondo la ricostruzione del Piccolo trovava il suo antecedente logico in quella del 19 maggio, quando i due imputati gli avevano rivolto la richiesta estorsiva, non ha trovato logica e alternativa spiegazione essendo state ritenute non credibili le dichiarazioni della Cagia e, per contro, attendibile il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] alla "immediata" intesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla visita al Piccolo, il giorno 5 giugno.

Chiudono il cerchio le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato la precedente visita (con la dio scura) che qualche giorno prima, sempre in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto al garage del Piccolo che, però, gli aveva chiesto di tornare dopo qualche giorno e la stessa descrizione della dinamica e causale dell'incontro del 5 giugno quando, a dire del [OSCURATO:PERSONA], informato della richiesta estorsiva, [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito tentando di aggredire il Piccolo che avrebbe voluto coinvolgerlo in una mediazione per il pagamento dell'estorsione.

La sentenza impugnata ha rilevato come il racconto dei Piccolo in merito alla visita del 28 maggio aveva trovato riscontro non solo nel generico contenuto del filmato (che pure non aveva permesso la identificazione degli agenti pur attestando che entrambi, e non uno solo, si erano recati all'interno del garage) ma anche nella ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] (sconfessato dal filmato nella parte in cui aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto fuori dal locale), ricostruzione difensiva che, come aggiunge la sentenza impugnata, si risolve in una spiegazione "illogica e incongrua" se si parte dal presupposto che la vittima intendeva chiedere aiuto all'imputato per cui non è dato comprendere la ragione per cui [OSCURATO:PERSONA] dovesse agitarsi all'accenno di una sparatoria che il Piccolo non gli attribuiva, e che dà luogo a un maldestro o mancato chiarimento della vicenda, da parte degli imputati, che si somma alla latitanza del [OSCURATO:PERSONA], latitanza coerente con la consapevolezza dell'illecito da cui "l'incontro" del 5 giugno si era occasionato e, in conclusione, asseverante la ricostruzione del Piccolo.

In sintesi, secondo la logica motivazione della sentenza impugnata, la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato riscontro diretto, quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva, proprio nei fatti accaduti 11 .28 maggio e il 5 giugno, episodi che li hanno visti diretti protagonisti e che costituiscono il logico e coerente sviluppo dei fatti accaduti il precedente 19 maggio, "protagonismo" che, anche alla stregua fallita giustificazione degli incontri e della illogica e incongrua spiegazione di quanto accaduto il 5 giugno, ha consentito ai giudici del merito, in una prospettiva globale e unitaria, di ritenere attendibile il racconto di [OSCURATO:PERSONA] offrendone un riscontro non solo "individualizzante" (cioè relativo alle persone dei ricorrenti) ma proprio specifico e pertinente alla notizia di reato denunciata dal Piccolo, tanto in linea con la regola di giudizio di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. perché la versione alternativa si rivela al di fuori della normale razionalità umana.

Da qui, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 3.Indeducibile è il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui denuncia la inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] perché rese in separato procedimento riunito a quello a carico del [OSCURATO:PERSONA] dopo la richiesta di questi di definizione con rito abbreviato.

Nel giudizio di rinvio non possono, infatti, essere dedotte né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893): è solo con gli odierni motivi di ricorso che l'imputato ha posto il tema della i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; uditi i difensori dei ricorrenti, per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dante Cioce e per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio a seguito si annullamento della sentenza del 9 giugno 2020, ha confermato la condanna alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa applicata, con la diminuente del rito abbreviato, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari per il reato di tentata estorsione aggravata commesso in Barletta dal 19 maggio al 5 giugno 2018 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un garage. E' accertato che il g. 5 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA], all'interno del garage ubicato in via Foggia n. 102 -104 di Barletta, aveva esploso, cagionando lesioni a [OSCURATO:PERSONA], alcuni colpi di pistola all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nell'occasione, un cliente aveva chiamato le forze dell'ordine e [OSCURATO:PERSONA], che aveva occultato la pistola detenuta illegalmente in un armadio ubicato nel locale di guardiania, aveva sostenuto, dopo un iniziale e breve diniego del fatto, di avere esploso i colpi di pistola all'indirizzo del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] che pretendevano, a titolo estorsivo, la consegna di cinquantamila euro. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato agli inquirenti alcuni bossoli di pistola esplosi, a scopo intimidatorio, nel garage il g. 19 maggio 2018 quando due persone, a bordo di un motociclo, gli avevano chiesto il pagamento della tangente. [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato anche una pen drive che riproduceva i filmati delle videocamere installate nel locale relative ai giorni 19 e 28 maggio 2018. Secondo il Piccolo, infatti, il 28 maggio due persone, indicate nel [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano entrate nel garage a bordo di un'autovettura dio scura intimandogli la consegna dei 50.000 euro per il seguente 31 maggio giorno in cui, però, non erano tornati per la riscossione. Il giorno 5 giugno 2018, invece, i due, giunti a bordo di un'automobile citroen condotta da un terzo (che Piccolo non aveva indicato ma individuato dagli inquirenti in [OSCURATO:PERSONA], poi prosciolto) erano tornati e, accomodatisi nello studio, avevano chiesto dei soldi e, alla sua risposta negativa, avevano iniziato a ingiuriarlo e minacciarlo, cercando di mettergli le mani addosso, fino a quando egli non aveva tirato fuori la pistola e esploso i colpi, uno dei quali aveva attinto [OSCURATO:PERSONA] poi allontanatasi a bordo dell'auto, condotta dal [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] era fuggito a piedi. [OSCURATO:PERSONA] è stato irrevocabilmente condannato per il reato di lesioni aggravate, in relazione al descritto episodio. La Seconda Sezione penale di questa Corte, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva rilevato la contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza su aspetti che concernevano il giudizio di credibilità e attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], imputato di reato connesso, anche nella individuazione di riscontri "individualizzanti" e, soprattutto, pertinenti al reato di tentata estorsione ascritto agli imputati i quali, sia nel corso degli interrogatori sia attraverso gli atti difensivi, in particolare [OSCURATO:PERSONA], avevano contestato le accuse. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva sostenuto di essersi recato nel garage del Piccolo, accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA], per vero poco convinto, perché [OSCURATO:PERSONA], tramite la nipote [OSCURATO:PERSONA], gli aveva sollecitato un incontro e, aggiungeva, effettivamente durante l'unico incontro del 5 giugno 2018, [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto aiuto in merito ad una estorsione che stava subendo, proposta che lo aveva allarmato, addirittura pensando di mettere la mani addosso al Piccolo, quando questi aveva detto che gli avevano sparato. In particolare, la sentenza rescindente, aveva rilevato la contraddittorietà della sentenza della Corte di appello di Bari nella parte in cui aveva evidenziato, ai fini di attendibilità del dichiarante, la genuinità del racconto del Piccolo in contrasto con la genesi delle dichiarazioni accusatorie laddove, invece, [OSCURATO:PERSONA] non si era presentato a denunciare i fatti di cui era vittima ma lo aveva fatto soltanto perché rimasto coinvolto nella sparatoria del 5 giugno e, vieppiù, valorizzando le varie condanne anche per reati gravi e indicativi di violenza che gravavano il Piccolo e che aveva pensato di risolvere la questione in cui si era trovato coinvolto a modo suo, anche con un'arma ottenuta in modo illecito e risolvendosi a riferire i fatti "... dopo un'iniziale reticenza ..." e "... solo a séguito di un intervento della polizia, richiesto da altri". La contraddittorietà del ragionamento della Corte territoriale non era superata dalle concrete modalità di emersione della collaborazione (dopo la reticenza inziale) e da una più approfondita disamina della personalità del Piccolo, gravato da due condanne per fatti di calunnia e simulazione di reato risultanti a carico del Piccolo, ancorché risalenti. Né la attendibilità era giustificata alla luce delle contraddizioni (sul luogo di occultamento della pistola detenuta se indosso o sotto la scrivania). Né erano accertati riscontri estrinseci, rispetto alle dichiarazioni del Piccolo, idonei a corroborarne il narrato in quanto quelli indicati (la consegna dei bossoli, recuperati in occasione delle minacce del 19 maggio) da un lato non erano autonomi, dall'altro non erano indipendenti e, comunque, non erano "individualizzanti", tali cioè da riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità agli imputati. La sentenza rescindente sottolineava che il "collegamento" tra l'episodio e la richiesta estorsiva che sarebbe stata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] riposasse esclusivamente sulle parole dello stesso Piccolo secondo cui i coimputati, il giorno 28 maggio, avrebbero "rivendicato" la visita dei due sconosciuti del giorno 19: in questo contesto, la consegna dei quattro bossoli non possiede, all'evidenza, alcuna capacità di riscontro autonoma ed individualizzante rispetto alle propalazioni del Piccolo anche tenuto conto che il 31 maggio nessuno si era presentato a riscuotere, nonostante il giorno 28 maggio i due imputati gli avessero chiesto il pagamento della tangente: anche in tal caso, infatti, la circostanza secondo cui tale visita era stata funzionale ad avanzare la richiesta estorsiva "collegata" alle minacce del giorno 19 è fondata solo ed esclusivamente sulle dichiarazioni del Piccolo. Pacifica, dunque, la presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel garage del Piccolo il giorno 5 giugno, giunti sul posto a bordo della vettura Citroen di colore nero condotta dal [OSCURATO:PERSONA] e la esplosione.di un colpo di arma da fuoco che, come già accennato, aveva attinto il [OSCURATO:PERSONA], restava invece affidata alle sole parole del Piccolo la "causale" dell'episodio da costui attribuita alla aggressione che - senza peraltro l'uso di armi - egli avrebbe subito dai due all'interno del suo ufficio quando aveva fatto presente di non voler sottostare alla richiesta estorsiva. Gli elementi fattuali successivi non offrivano alcun riscontro al racconto del Piccolo quanto alle ragioni della "visita" del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] come, anche, della aggressione di costoro ai suoi danni né potevano essere valorizzati il silenzio serbato dai due coimputati e la vicenda della soppressione delle immagini della videocamera di sorveglianza installata all'interno dell'ufficio del Piccolo. Indipendentemente dalla esistenza o meno di tali immagini, infatti, i giudici del gravame avevano, benché sollecitati, omesso di prendere posizione sul fatto che il Piccolo ha da un lato avesse taciuto l'esistenza di videocamere installate proprio dove si sarebbero svolti i fatti del giorno 5 giugno e, dall'altro, persino negato di conoscere i due testi che ne avevano fatto cenno sia pure in termini non tra loro concordi. 2. Con i motivi di ricorso., di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, i ricorrenti denunciano: 2.1. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1. violazione di legge, con riguardo all'art. 697, comma 3 cod. proc. pen. e 192, comma 3 cod. proc. pen., in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dalla idoneità degli elementi di riscontro. In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello ha erroneamente valutato, contrastando il giudicato di assoluzione del [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (l'autista della Citroen nel giorno della sparatoria) attribuendo al dichiarante malafede nella ricostruzione delle ragioni della "visita"; quelle dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in merito alla distruzione dei filmati delle videocamere presenti nel garage in relazione agli eventi del 28 maggio e 5 giugno 2018 addirittura dubitando che fossero "soggetti" che lavoravano presso il garage, pur essendo, invece, pacifico che i due lavoravano nel garage dell'accaduto; la tardiva ammissione, solo nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di [OSCURATO:PERSONA] della esistenza del sistema di videosorveglianza interno al garage e solo dopo che la Polizia aveva rinvenuto i dvd resettati; delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] valorizzando le marginali discrepanze sul numero dei contatti avuti con [OSCURATO:PERSONA] che le aveva chiesto di incontrare lo zio; nella valutazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], utilizzate in chiave di riscontro a quelle del Piccolo; nel giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] trascurando le censure della sentenza rescindente che, invece, aveva .valorizzato le precedenti condanne per calunnia e simulazione di reato del Piccolo; la precisione e coerenza del racconto; la mancata tempestiva denuncia della richiesta estorsiva; il mancato riconoscimento dei due dipendenti del garage. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1.vizio di motivazione sulla attendibilità soggettiva e oggettiva delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] poiché la sentenza impugnata ha omesso di allinearsi a i principi dettati dalla sentenza rescindente svolgendo, su aspetti fondamentali della ricostruzione, una motivazione apparente che ha reiterato le argomentazioni della sentenza già annullata sulla tempestività e immediatezza delle dichiarazioni, rispetto al tentativo di estorsione consumato già il 19 maggio 2018; sulla genuinità delle dichiarazioni del Piccolo volte, secondo le censure difensive, ad alimentare la tesi della legittima difesa, disattesa nella sentenza definitiva di condanna del Piccolo; sulla coerenza e precisione del narrato e operando, in violazione di legge, una valutazione "frazionata" delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione ad un fatto sostanzialmente unitario. Centrale, ai fini in esame, è la circostanza che il Piccolo aveva smentito la esistenza di telecamere nei luoghi in cui si erano svolti i fatti del 5 giugno non consegnando i relativi filmati, recuperati resettati, giungendo, persino, a negare di conoscere i due testi dipendenti del garage; 2.2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Piccolo ed erronea utilizzazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in separato procedimento poi riunito solo dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato la richiesta di giudizio abbreviato cd. secco. La sentenza rescindente aveva già evidenziato che i bossoli consegnati dal Piccolo non erano idonei a comprovare la richiesta estorsiva e l'attribuibilità agli imputati né possedevano tale rilievo le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e la latitanza di due dei protagonisti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) all'indomani della sparatoria. Soprattutto, sono valorizzate a carico del [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA];2.2.3. violazione di legge in relazione all'applicazione della regola di giudizio del ragionevole dubbio in favore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere rigettati perché proposti per motivi infondati, anche ai limiti della manifesta infondatezza. È manifestamente infondato l'inquadramento, sub specie di vizio di violazione di legge in relazione all'art. 627 cod. proc. pen., della censura che, secondo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inficia la motivazione della sentenza impugnata rispetto alle valutazioni espresse dalla sentenza rescindente del 2 luglio 2021 della Seconda Sezione penale di questa Corte. Come noto, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato. Il limite impostogli, pertanto, gli vieta semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbliga a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche ma il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati e il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice- il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate. (cfr. Sez. 5, n. 4761 del 18/01/1999, Munari, Rv. 213118), non essendo, per contro, il giudice del rinvio, vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, come nel caso di annullamento determinato da vizio di violazione di legge o erronea applicazione della legge penale. E' agevole, nella sentenza rescindente, distinguere il punto in relazione ai quali la Seconda Sezione penale ha tracciato le coordinate che disciplinano i criteri di valutazione delle dichiarazioni rivenienti da imputato di reato connesso dal punto relativo all'applicazione delle regole di giudizio alle dichiarazioni del Piccolo. Sul primo aspetto è indubbio che, in applicazione dei criteri generali ampiamente richiamati nella sentenza rescindente e di cui è superflua la ripetizione, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] devono essere sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante; attendibilità delle sue dichiarazioni e necessità di riscontri cd. individualizzanti, e, nel caso in esame e con maggior precisione "pertinenti" alla notitia criminis denunciata dal Piccolo come commessa in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Sul secondo aspetto, invece, l'esame condotto dai giudici dell'appello, che non deve replicare o rieditare il ragionamento svolto con la sentenza annullata, deve svolgersi secondo i canoni di logicità potendo ricorrere motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento. Ritiene il Collegio che, ancora oggi, la migliore guida, nella valutazione delle dichiarazioni rese da imputato di reato connesso, sia costituita dai canoni interpretativi tracciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e, in particolare, dalla sentenza Aquilina (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Rv. 255145) nella quale si è affermato che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. Si tratta di un criterio che si somma e, in qualche misura chiarisce, i principi che, in tema di valutazione della prova indiziaria, affermano che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, Piras, Rv. 280414), principi che si saldano alla regula íuris secondo cui la gravità degli indizi di colpevolezza postula una considerazione non frazionata ma coordinata degli stessi, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678).Ed è su tali coordinate che va calibrata la "valenza" epistemica e logica della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., che impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. 22applicazione del complesso sistema di regole di giudizio che si è illustrato consente di ritenere immuni da censure sul piano giuridico e logico le conclusioni che la Corte di appello di Bari ha raggiunto sulla responsabilità degli odierni ricorrenti in relazione alla tentata estorsione subita da [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'episodio minatorio occorso il 19 maggio; la rivendicazione del 28 maggio e il tentativo di riscossione della tangente, posto in essere in occasione dei fatti accaduti il 5 giugno, conclusioni fondate sulle dichiarazioni del Piccolo riscontrate non solo dalle risultanze tratte dal sistema di videosorveglianza del garage, relative alla "visita" con sparatoria del 19 maggio 2018 (ore 8:41:53, quando uno scooter nero viene ripreso in entrata e uscita dal garage e ripreso in strada così consentendo di individuare che si trattava di uno scooter rubato) ma anche alle riprese del 28 maggio 2018 (quando alle ore 9:29:07 viene registrata l'entrata di un'auto nera da cui scendono due soggetti che si dirigono all'interno dello studio del garage) e dal complesso degli eventi occorsi il 5 giugno, giudizio che la Corte di appello di Bari ha calibrato anche sul comportamento post delictum degli imputati e del loro accompagnatore, [OSCURATO:PERSONA] e sul fallimento della versione difensiva offerta da [OSCURATO:PERSONA]. Sono, pertanto, infondati i motivi di ricorso di entrambi i ricorrenti nella parte in cui denunciano vizio di motivazione della sentenza impugnata che, ben lungi dall'appiattirsi su quella annullata dalla Seconda Sezione penale di questa Corte, ha proceduto, in piena autonomia, alla individuazione e valutazione dei dati di prova eliminando le incongruenze segnalate nella sentenza rescindente. La Corte di appello ha compiuto, infatti, una operazione di verifica degli elementi di prova analizzando la credibilità di [OSCURATO:PERSONA] e l'attendibilità delle sue dichiarazioni saggiandole alla stregua non di considerazioni ferme ad un giudizio sulla personalità (quale quello discendente dai suoi risalenti precedenti e dal suo coinvolgimento in fatti illeciti, non ultimo l'aggressione a colpi di pistola, illegalmente detenuta in danno del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione del fatto commesso il 5 giugno) ma inverandole nel racconto e nel contesto dei fatti accaduti che il Piccolo, non spontaneamente, secondo la dizione ricorrente, ma genuinamente aveva riferito agli inquirenti in occasione delle primissime indagini condotte sul posto il 5 giugno, consegnando i bossoli relativi alla sparatoria del 19 maggio oltre la pistola con la quale aveva esploso il colpo che aveva attinto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Bari, facendo accorto e corretto uso delle massime di esperienza che regolano i rapporti nell'ambiente criminale (nel quale sono accomunati gli odierni imputati e [OSCURATO:PERSONA], per espressa ammissione di questi) ha ritenuto che non potesse attribuirsi rilevanza decisiva ovvero esclusiva ai precedenti penali (per reati cd. spia come la calunnia e la simulazione di reato) del Piccolo evidenziandone la risalenza e, altrettanto accortamente, ha escluso che tale rilevanza potesse ascriversi ai precedenti penali del Piccolo che aveva descritto la sua successiva dedizione all'attività di garagista ma ha esaminato la genuinità del racconto saggiando, in relazione al concreto episodio ed alla dinamica investigativa che ne era seguita, la credibilità del dichiarante ed escludendo sia che [OSCURATO:PERSONA] potesse essere stato animato da pregresse ragioni di rancore, invidia, risentimento che lo avessero indotto a dichiarazioni accusatorie false verso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per vero neppure allegate dal [OSCURATO:PERSONA] - sia, con riferimento all'episodio del 5 giugno valorizzando, piuttosto che l'iniziale reticenza e marginali contraddizioni del racconto del Piccolo, giustificate dal forte stato di agitazione in cui versava, la circostanza che, essendo stato sollecitato da estranei l'intervento della Polizia, il Piccolo non avesse avuto il tempo per allestire uno racconto falso, precostituendo, in tale frangente, la prova (la consegna dei bossoli) che ne avvalorava la veridicità in una al contenuto del filmato della telecamera, che aveva ripreso, in entrata e in uscita, la moto sulla quale si trovavano gli autori della sparatoria. Risultano, al cospetto di tali valutazioni, recessive le censure dei ricorrenti che insistono su aspetti del vissuto delinquenziale del Piccolo; sulle pregresse condanne per calunnia e falsa testimonianza; sulla incoerenza e contrasti del narrato, sulla presunta valutazione frazionata che inficerebbe le valutazioni della Corte di merito e sulla strumentalità delle dichiarazioni a giustificare, in chiave di legittima difesa, gli spari contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Acquistano, inoltre, particolare rilevanza, ai fini dell'esame del giudizio di credibilità del Piccolo e dell'attendibilità del suo racconto, tre aspetti che la sentenza impugnata ha puntualmente ricostruito in risposta alle deduzioni difensive, ribadite con i motivi di ricorso, che ne evidenzierebbero la "malafede" del racconto, cioè presenza di videocamere installate proprio dove si sarebbero svolti i fatti del 5 giugno; la cancellazione del filmato delle videoriprese e l'affermazione del Piccolo che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano suoi dipendenti, nonché la valutazione del comportamento post delictum degli imputati e le dichiarazioni difensive di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, con riferimento ai fatti occorsi il 5 giugno di aspetti che assumono particolare rilevanza, nella motivazione della sentenza impugnata, ai fini della pertinenza e specificità dei riscontri. La Corte di appello (cfr. pag. 19 della sentenza impugnata) con argomentazioni logiche, coerenti e insindacabili - perché svolte in fatto - ha escluso che nel locale adibito ad ufficio del Piccolo, teatro dei fatti occorsi il 5 giugno, fossero installati sistemi di videoripresa sicché non è ascrivibile al Piccolo alcuna iniziativa di dolosa cancellazione dei dati relativi allo svolgimento dei fatti vieppiù tenuto che la dinamica delle operazioni di polizia (arrivo della Polizia a pochi minuti dalla sparatoria; accompagnamento in Questura del Piccolo e sottoposizione a fermo) rendevano impraticabile che questi potesse avere provveduto alla repentina cancellazione. La Corte di appello ha, inoltre, ritenuto del tutto arbitraria e priva di fondamento l'affermazione della esistenza di un rapporto di lavoro tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal momento che l'accesso della Polizia e la escussione dei predetti erano stati eseguiti presso un garage diverso (garage Tittadegna di via Ofanto) diverso da quello teatro dei fatti, ubicato in via Foggia. Con tali conclusioni si saldano le conclusioni della sentenza impugnata che ha valorizzato il fallimento delle giustificazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] sulla causale della visita al garage del Piccolo il giorno 5 giugno e il comportamento post delictum degli imputati e di [OSCURATO:PERSONA]. Completa, con riferimento ai fatti posti a base della decisione, e logica, per le conclusioni che ne sono state tratte, la motivazione che la Corte di appello ha posto a fondamento del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese da [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva sostenuto di essersi recato nel garage del Piccolo su richiesta di questi, veicolatagli proprio dalla Cagia. La Corte di merito non solo ha escluso la rilevanza e decisività in chiave difensiva di tale prova ma, soprattutto, ha ritenuto non attendibile la dichiarante (disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica) con un giudizio formulato sulla scorta delle contraddizioni intrinseche delle dichiarazioni al confronto tra quelle rese in sede di indagini difensive e quelle rese in udienza, "un risultato di prova all'evidenza artefatta e precostituita", conclude sul punto la sentenza impugnata. Altrettanto ineccepibili le conclusioni tratte a proposito del comportamento, anche successivo alla sparatoria, degli odierni imputati e dell'autista che si trovava alla guida dell'auto con la quale i tre erano giunti nel garage del Piccolo e a bordo della quale, dopo la sparatoria, si erano allontanati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non si tratta di verificare la corrispondenza della motivazione della Corte di merito all'esito di assoluzione dell'imputato, violando il giudicato, come sostenuto in ricorso) ma di un apprezzamento del fatto, così come narrato dal [OSCURATO:PERSONA], che prescinde dal contributo di questi, anche solo materiale, alla tentata estorsione. La Corte di merito ha, pertanto, correttamente valorizzato il dato, evincibile dalla dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], della intesa immediata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla proposta del [OSCURATO:PERSONA] di recarsi presso il garage del Piccolo, un dato rispetto al quale è irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse o meno le ragioni della "visita", nella quale era stato coinvolto accompagnando gli odierni imputati che, sottolinea la sentenza impugnata, dopo la sparatoria si erano dati alla fuga, intraprendendo ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) una significativa latitanza, mentre [OSCURATO:PERSONA], ferito, venne condotto presso il locale ospedale. La "visita" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che secondo la ricostruzione del Piccolo trovava il suo antecedente logico in quella del 19 maggio, quando i due imputati gli avevano rivolto la richiesta estorsiva, non ha trovato logica e alternativa spiegazione essendo state ritenute non credibili le dichiarazioni della Cagia e, per contro, attendibile il riferimento del [OSCURATO:PERSONA] alla "immediata" intesa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla visita al Piccolo, il giorno 5 giugno. Chiudono il cerchio le stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva confermato la precedente visita (con la dio scura) che qualche giorno prima, sempre in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto al garage del Piccolo che, però, gli aveva chiesto di tornare dopo qualche giorno e la stessa descrizione della dinamica e causale dell'incontro del 5 giugno quando, a dire del [OSCURATO:PERSONA], informato della richiesta estorsiva, [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito tentando di aggredire il Piccolo che avrebbe voluto coinvolgerlo in una mediazione per il pagamento dell'estorsione. La sentenza impugnata ha rilevato come il racconto dei Piccolo in merito alla visita del 28 maggio aveva trovato riscontro non solo nel generico contenuto del filmato (che pure non aveva permesso la identificazione degli agenti pur attestando che entrambi, e non uno solo, si erano recati all'interno del garage) ma anche nella ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA] (sconfessato dal filmato nella parte in cui aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] era rimasto fuori dal locale), ricostruzione difensiva che, come aggiunge la sentenza impugnata, si risolve in una spiegazione "illogica e incongrua" se si parte dal presupposto che la vittima intendeva chiedere aiuto all'imputato per cui non è dato comprendere la ragione per cui [OSCURATO:PERSONA] dovesse agitarsi all'accenno di una sparatoria che il Piccolo non gli attribuiva, e che dà luogo a un maldestro o mancato chiarimento della vicenda, da parte degli imputati, che si somma alla latitanza del [OSCURATO:PERSONA], latitanza coerente con la consapevolezza dell'illecito da cui "l'incontro" del 5 giugno si era occasionato e, in conclusione, asseverante la ricostruzione del Piccolo. In sintesi, secondo la logica motivazione della sentenza impugnata, la ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA] ha trovato riscontro diretto, quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda estorsiva, proprio nei fatti accaduti 11 .28 maggio e il 5 giugno, episodi che li hanno visti diretti protagonisti e che costituiscono il logico e coerente sviluppo dei fatti accaduti il precedente 19 maggio, "protagonismo" che, anche alla stregua fallita giustificazione degli incontri e della illogica e incongrua spiegazione di quanto accaduto il 5 giugno, ha consentito ai giudici del merito, in una prospettiva globale e unitaria, di ritenere attendibile il racconto di [OSCURATO:PERSONA] offrendone un riscontro non solo "individualizzante" (cioè relativo alle persone dei ricorrenti) ma proprio specifico e pertinente alla notizia di reato denunciata dal Piccolo, tanto in linea con la regola di giudizio di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. perché la versione alternativa si rivela al di fuori della normale razionalità umana. Da qui, la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 3.Indeducibile è il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui denuncia la inutilizzabilità, nei suoi confronti, delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] perché rese in separato procedimento riunito a quello a carico del [OSCURATO:PERSONA] dopo la richiesta di questi di definizione con rito abbreviato. Nel giudizio di rinvio non possono, infatti, essere dedotte né rilevate cause di inutilizzabilità concernenti atti formati nelle fasi anteriori del procedimento, atteso che la sentenza della Corte di cassazione, da cui origina il giudizio stesso, determina una preclusione con riguardo a tutte le questioni non attinte dalla decisione di annullamento (Sez. 5, n. 35031 del 10/06/2016, Nishku, Rv. 267893): è solo con gli odierni motivi di ricorso che l'imputato ha posto il tema della i
Sentenza Cassazione n. 41135/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris