CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21047/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];% 82/RG. 37753 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui veniva condannato per il delitto di resistenza e di lesioni personali.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile. Il primo motivo — con cui si contesta il dolo del reato di lesioni personali sub b) della rubrica - è fondato su censure meramente riproduttive di temi già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle deduzioni difensive quanto alla configurabilità del dolo, quantomeno sotto forma di dolo eventuale). Il secondo motivo — sebbene non affrontato nella sentenza impugnata — è stato oggetto di puntuale disamina da parte del Tribunale che ha puntualmente enunciato le ragioni ostative alla estinzione del reato (i.e. mancato risarcimento del danno nei termini richiesti) ex art. 162 ter cod. pen.. Al cospetto di tale motivazione, il motivo di appello è stato formulato in modo generico, avendo l'appellante semplicemente reiterato la richiesta, senza tuttavia proporre argomentazioni e critiche specifiche avverso la decisione di rigetto assunto dal Giudice di primo grado. L'inammissibilità del motivo di appello per genericità non consente di ravvisare il dedotto vizio di motivazione. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M