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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 22209/2022

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guente CC ORDINANZA sul ricorso 21562-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Direzione 2022 [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in 583. persona del legale rappresentante pro tempore, R.G.N. 21562/2016 elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 294 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - con troricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 3945/2014; R.G.N. 21562/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle esattoriali e i relativi ruoli, di cui all'estratto consegnato dall'agente della riscossione in data 10 giugno 2003, per contributi INPS -IVS fissi a percentuale sul minimale- per gli anni dal 2000 al 2005; a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come il Tribunale avesse fatto corretto uso dei poteri officiosi di cui all'art. 421 cod.proc.civ. che, certamente non incondizionati, sono molto ampi, purchè attivati nel rispetto dell'onere di deduzione, in giudizio, dei fatti costitutivi, impeditivi o istintivi del diritto; nel caso di specie, per i giudici di appello, a fronte dell'allegazione e della prova, sia pure parziale, fornita dall'Inps circa l'avvenuta notifica delle cartelle, il Tribunale aveva approfondito la pista probatoria presente nel processo, utilizzando i documenti prodotti da Equitallia;R.G.N. 21562/2016 la Corte territoriale ha giudicato corretta la notifica delle cartelle e quindi respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti A tale riguardo, ha osservato come sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare che il luogo in cui la notifica era avvenuta non fosse quello di residenza o domicilio, producendo certificazioni anagrafiche; ha chiesto la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi (con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell'art 360 cod.proc.civ. - ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del disposto normativo degli artt. 416 e 421 cod.proc.civ., per avere i giudici acquisito la documentazione prodotta da Equitalia, costituitasi tardivamente; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione solo apparente: la questione di cui al precedente motivo è prospettata in termini di vizio radicale della motivazione; con il terzo motivo di ricorso - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ. - ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod.proc.civ. e dell'art. 60 del DPR nr. 600 del 73, in relazione all'affermata regolarità della notificazione); ha resistito, con controricorso, Equitalia servizi di riscossione; l'Inps ha depositato procura speciale; [OSCURATO:PERSONA]: in vista dell'Adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ., evidenziando di aver presentato, in relazione ai ruoli opposti, richiesta di definizione agevolata ai sensi della legge nr. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185, e che detta richiesta era stata accettata; ha dedotto che il pagamento del dovuto era avvenuto; alla memoria ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e relativa documentazione; va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n. 11540 del 2019) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi -lella definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che, dalla complessiva documentazione allegata, risulta integrata la particolare fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione prevista dalla normativa di disciplina dell'adesione agevolata; non è luogo a provvedere sulle spese perché, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie estintiva, il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente CC ORDINANZA sul ricorso 21562-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Direzione 2022 [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in 583. persona del legale rappresentante pro tempore, R.G.N. 21562/2016 elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 294 presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - con troricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 927/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 3945/2014; R.G.N. 21562/2016 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due cartelle esattoriali e i relativi ruoli, di cui all'estratto consegnato dall'agente della riscossione in data 10 giugno 2003, per contributi INPS -IVS fissi a percentuale sul minimale- per gli anni dal 2000 al 2005; a fondamento del decisum, la Corte di appello ha osservato come il Tribunale avesse fatto corretto uso dei poteri officiosi di cui all'art. 421 cod.proc.civ. che, certamente non incondizionati, sono molto ampi, purchè attivati nel rispetto dell'onere di deduzione, in giudizio, dei fatti costitutivi, impeditivi o istintivi del diritto; nel caso di specie, per i giudici di appello, a fronte dell'allegazione e della prova, sia pure parziale, fornita dall'Inps circa l'avvenuta notifica delle cartelle, il Tribunale aveva approfondito la pista probatoria presente nel processo, utilizzando i documenti prodotti da Equitallia;R.G.N. 21562/2016 la Corte territoriale ha giudicato corretta la notifica delle cartelle e quindi respinto l'eccezione di prescrizione dei crediti A tale riguardo, ha osservato come sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare che il luogo in cui la notifica era avvenuta non fosse quello di residenza o domicilio, producendo certificazioni anagrafiche; ha chiesto la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi (con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell'art 360 cod.proc.civ. - ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del disposto normativo degli artt. 416 e 421 cod.proc.civ., per avere i giudici acquisito la documentazione prodotta da Equitalia, costituitasi tardivamente; con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione solo apparente: la questione di cui al precedente motivo è prospettata in termini di vizio radicale della motivazione; con il terzo motivo di ricorso - ai sensi dell'art 360 nr. 3 cod.proc.civ. - ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod.proc.civ. e dell'art. 60 del DPR nr. 600 del 73, in relazione all'affermata regolarità della notificazione); ha resistito, con controricorso, Equitalia servizi di riscossione; l'Inps ha depositato procura speciale; [OSCURATO:PERSONA]: in vista dell'Adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ., evidenziando di aver presentato, in relazione ai ruoli opposti, richiesta di definizione agevolata ai sensi della legge nr. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e 185, e che detta richiesta era stata accettata; ha dedotto che il pagamento del dovuto era avvenuto; alla memoria ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e relativa documentazione; va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. n. 24083 del 2018; n. 11540 del 2019) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi -lella definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato; venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che, dalla complessiva documentazione allegata, risulta integrata la particolare fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione prevista dalla normativa di disciplina dell'adesione agevolata; non è luogo a provvedere sulle spese perché, tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie estintiva, il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto per legge il giudiz
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