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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10747/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da DELUCA Antonio, ha confermato l'ordinanza applicativa degli arresti donniciliari emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti (capo 1), nonché ai delitti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 79 e 82).

2. Ricorre per cassazione il DELUCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria.

Si censura l'identificazione, nel ricorrente, dell'utilizzatore dell'utenza telefonica n. 3511503775, intestata a soggetto pakistano, che il Tribunale aveva avallato sulla scorta di elementi inconsistenti (aggancio di una cella telefonica di [OSCURATO:PERSONA]) e comunque senza indicazioni in ordine agli elementi a sostegno (rapporti con il BONFIGLIO; coincidenza del traffico telefonico con le visite del BONFIGLIO al DELUCA), rendendo così problematico il controllo di legittimità anche quanto alla rilevazione di travisamenti della prova (v. in particolare la questione dell'esatta localizzazione della cella).

Si censura, oltre a tali connotazioni assertive dell'identificazione, la circolarità del ragionamento del Tribunale, che - a sostegno dell'attribuzione dell'utenza al DELUCA - aveva evocato i rapporti tra questi e il BONFIGLIO, ovvero uno dei fatti da accertare.

Si osserva ancora che la "corrispondenza temporale" tra chiamate e visite del BONFIGLIO era stata affermata, ma non provata.

La difesa censura inoltre la valutazione del Tribunale in ordine al riferimento, fatto da "Nino" al BONFIGLIO, al doversi incontrare con un cugino in un'abitazione del quartiere milanese di Baggio.

Si lamenta in particolare l'aver ignorato le produzioni difensive comprovanti che il DELUCA non aveva cugini maschi a Milano, e l'aver sostenuto - in via meramente ipotetica - che la parola "cugino" non fosse stata usata per indicare un proprio parente.

In altri termini, si censura la trasformazione di un elemento favorevole, attraverso una mera congettura, in una risultanza a carico. 3.

Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo delle doglianze prospettate e l'insussistenza dei vizi motivazionali prospettati, con particolare riferimento al fatto che il BONFIGLIO e il CANNATA' si erano recati presso l'abitazione del DELUCA sita in Caulonia (comune a soli 3 km da Roccella), dalla quale un uomo (non illogicamente identificato nel ricorrente) aveva interloquito con loro.

4. Con memoria di replica, il difensore del ricorrente reitera le proprie doglianze in ordine alla mancata valorizzazione della inesistenza di cugini del DELUCA abitanti a Milano, ed evidenzia il carattere fattuale delle considerazioni svolte dal P.G., peraltro attinenti ad episodio diverso da quelli contestati ai capi 79) e 82): considerazioni comunque fondate su mere ipotesi, non essendovi alcun elemento idoneo a comprovare che, in quella diversa data, il BONFIGLIO si fosse effettivamente recato a casa del DELUCA, e del tutto prive di adeguato 2 collegamento tra tale episodio, avvenuto un mese prima, e i fatti contestati ai capi 79) e 82). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella valutazione delle censure rivolte dal DELUCA all'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (esclusivamente incentrate sulle modalità di identificazione del ricorretra, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato deivdi partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 1, nonché dei reati-fine a lui ascritti in concorso, di cui ai capi 79 e 82), appare anzitutto opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 -

01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 5768 del 19/12/2022, dep. 2023, Fuggiano).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla valenza gravemente indiziante delle risultanze acquisite (anche quanto all'identificazione nel DELUCA del "Nino" coinvolto in numerose conversazioni intercettate), e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, peraltro, deve - alla luce dei principi qui appena richiamati - ritenersi precluso in questa sede.

3. Come già accennato, le doglianze difensive non si incentrano sul contenuto delle conversazioni poste a base del provvedimento cautelare confermato in sede di riesame (conversazioni che, del resto, appaiono spesso assolutamente inequivoche nel comprovare un consistente livello di narcotraffico posto in essere da una pluralità di soggetti, aventi base in Calabria ma attivi anche in alcune zone del nord Italia: attività illecita scoperta grazie all'attività captativa eseguita dopo l'arresto, nel dicembre 2017, di MAMMOLA Angelo: cfr. pag. 6 segg. dell'ordinanza impugnata).

I rilievi sviluppati in ricorso riguardano piuttosto l'attendibilità della identificazione, nell'odierno ricorrente, del "Nino" utilizzatore dell'utenza 3 351103775 (intestata a soggetto di nazionalità pakistana): soggetto pacificamente coinvolto sia nelle operazioni di acquisto e presa in carico di una grossa partita di sostanza stupefacente da fornitori albanesi (capo 79), sia in quelle successive di rivendita a terzi (capo 82), e ritenuto partecipe del sodalizio alla luce della totale disponibilità a collaborare continuativamente alle attività di approvvigionamento e consegna (cfr. la dettagliata ricostruzione fattuale contenuta alle pag. 8 segg. dell'ordinanza, e le considerazioni valutative svolte alle pag. 16 segg.).

3.1. Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che il ricorso appare in parte privo della necessaria specificità, dal momento che la difesa ricorrente non si confronta con l'esito positivo del riconoscimento vocale da parte degli operanti impegnati nell'attività di ascolto (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata.

Sul punto, cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01, secondo cui «ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario»).

3.2. In secondo luogo, vengono in rilievo le conversazioni tra il BONFIGLIO e il "Nino" utilizzatore della predetta utenza, relative al già ricordato acquisto da fornitori albanesi di un importante quantitativo di sostanza stupefacente.

Si allude, in particolare, al colloquio in cui il BONFIGLIO informa "Nino" del suo incontro con un albanese, dal quale aveva appreso che erano anche coinvolti alcuni "paesani", "i MANNO di Caulonia": a tale notizia, "Nino" reagisce positivamente, precisando di essere anch'egli di Caulonia e manifestando ottimismo per i risvolti positivi che tale comune origine avrebbe avuto sull'affare ("meglio meglio...ci viene meglio" cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata).

È appena il caso di evidenziare che la valorizzazione di tale passaggio appare tutt'altro che illogica, dal momento che il DELUCA è appunto nato e residente in Caulonia (contrada Canne), piccolo centro in prossimità di [OSCURATO:PERSONA]: non si tratta quindi di un'identificazione fondata sul mero riferimento ad un diminutivo di Antonio (nome di battesimo del ricorrente), ma di un "Nino" che rivendica appunto la sua appartenenza al predetto piccolo comune.

3.3. In terzo luogo, sono state richiamate una serie di conversazioni tra "Nino", il BONFIGLIO e il CANNATA', di contenuto anche in questo caso inequivoco, valutate unitamente al fatto che gli ultimi due si erano ripetutamente recati presso l'abitazione del primo, sita in Canne di Caulonia (cfr. pag. 6 segg. dell'ordinanza, in cui si dà anche atto che, in una occasione, il BONFIGLIO si era recato sul posto in compagnia non del CANNATA', ma dell'[OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, il Tribunale ha valorizzato due ulteriori elementi emersi grazie all'attività captativa: da un lato, il fatto che l'utenza in uso a "Nino" aveva costantemente agganciato una cella "ubicata in località Mangravite di [OSCURATO:PERSONA], comune limitrofo a Caulonia 4 Marina e vicinissimo alla c.da Canne"; d'altro lato, l'avvenuta registrazione di plurimi contatti tra l'utenza in uso a "Nino" e quella in possesso del BONFIGLIO, in corrispondenza delle visite da questi effettuate alla predetta abitazione (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata).

A tale ultimo proposito, la difesa ha censurato l'ordinanza perché le vicende relative a tali contatti riguardavano il capo 51), per il quale il G.i.p. non aveva emesso misura cautelare nei confronti del DELUCA.

Il rilievo, ribadito dalla difesa anche nella memoria di replica, non coglie tuttavia nel segno.

Dalla lettura dell'ordinanza del G.i.p. emerge invero, con assoluta chiarezza, che la misura cautelare per il capo 51) era stata emessa nei confronti dei soli BONFIGLIO e CANNATA', e non anche del DELUCA, a causa non di perplessità del giudicante sull'attribuzione a quest'ultimo dell'utenza telefonica, ma del fatto che le risultanze dei tabulati, comprovanti l'aggancio della cella vicina a Caulonia da parte di tale utenza "in uso all'indagato", non potevano ritenersi sufficienti ad escludere che lo stupefacente trattato dal BONFIGLIO e dal CANNATA' potesse essere destinato ad altre persone presenti (cfr. pag. 339 dell'ordinanza genetica.

Solo per completezza, si evidenzia che tale valutazione non è stata condivisa dal Tribunale, secondo cui comunque - ovvero anche a voler accedere all'ipotesi ricostruttiva del G.i.p. - il quadro indiziante nei confronti del DELUCA sarebbe risultato ancora più grave, posto che la sua abitazione avrebbe costituito un punto di riferimento per il sodalizio, da utilizzare per la rivendita a terzi dello stupefacente).

Del resto il medesimo G.i.p., nell'applicare la misura cautelare al DELUCA per l'acquisto di cui al capo 79), aveva valorizzato proprio l'utilizzo della predetta utenza da parte dell'odierno ricorrente, unitamente all'esito positivo del riconoscimento vocale compiuto dagli operanti (cfr. pag. 583).

4. In buona sostanza, il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale espone compiutamente, e senza incorrere in contraddittorietà o evidenti illogicità, le ragioni poste a sostegno della identificazione nel DELUCA del "Nino" in costante contatto operativo, personale e telefonico, con i correi già in precedenza richiamati.

Ciò rende il provvedimento impugnato - alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - incensurabile in questa sede.

Si osserva conclusivamente che, a diverse conclusioni, non può giungersi argomentando dal rilievo difensivo secondo cui l'identificazione dovrebbe essere esclusa in quanto, in un colloquio intercettato in ambientale con il BONFIGLIO durante una trasferta nel milanese, "Nino" aveva fatto riferimento ad un proprio cugino abitante nella zona di Baggio: circostanza che la difesa ha escluso corrispondesse alla realtà delle parentele riferibili al DELUCA.

Tale argomentazione appare peraltro priva della valenza demolitoria auspicata dal ricorrente, non solo per il rilievo indiziante di quanto finora esposto, ma anche per l'osservazione del Tribunale - anche in questo caso immune da rilievi qui 5 deducibili - secondo cui era emerso che gli indagati, confidenzialmente, erano soliti chiamarsi tra di loro "cugini" pur in assenza di vincoli parentali (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del DELUCA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da DELUCA Antonio, ha confermato l'ordinanza applicativa degli arresti donniciliari emessa dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in tema di stupefacenti (capo 1), nonché ai delitti di acquisto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 79 e 82). 2. Ricorre per cassazione il DELUCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. Si censura l'identificazione, nel ricorrente, dell'utilizzatore dell'utenza telefonica n. 3511503775, intestata a soggetto pakistano, che il Tribunale aveva avallato sulla scorta di elementi inconsistenti (aggancio di una cella telefonica di [OSCURATO:PERSONA]) e comunque senza indicazioni in ordine agli elementi a sostegno (rapporti con il BONFIGLIO; coincidenza del traffico telefonico con le visite del BONFIGLIO al DELUCA), rendendo così problematico il controllo di legittimità anche quanto alla rilevazione di travisamenti della prova (v. in particolare la questione dell'esatta localizzazione della cella). Si censura, oltre a tali connotazioni assertive dell'identificazione, la circolarità del ragionamento del Tribunale, che - a sostegno dell'attribuzione dell'utenza al DELUCA - aveva evocato i rapporti tra questi e il BONFIGLIO, ovvero uno dei fatti da accertare. Si osserva ancora che la "corrispondenza temporale" tra chiamate e visite del BONFIGLIO era stata affermata, ma non provata. La difesa censura inoltre la valutazione del Tribunale in ordine al riferimento, fatto da "Nino" al BONFIGLIO, al doversi incontrare con un cugino in un'abitazione del quartiere milanese di Baggio. Si lamenta in particolare l'aver ignorato le produzioni difensive comprovanti che il DELUCA non aveva cugini maschi a Milano, e l'aver sostenuto - in via meramente ipotetica - che la parola "cugino" non fosse stata usata per indicare un proprio parente. In altri termini, si censura la trasformazione di un elemento favorevole, attraverso una mera congettura, in una risultanza a carico. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo delle doglianze prospettate e l'insussistenza dei vizi motivazionali prospettati, con particolare riferimento al fatto che il BONFIGLIO e il CANNATA' si erano recati presso l'abitazione del DELUCA sita in Caulonia (comune a soli 3 km da Roccella), dalla quale un uomo (non illogicamente identificato nel ricorrente) aveva interloquito con loro. 4. Con memoria di replica, il difensore del ricorrente reitera le proprie doglianze in ordine alla mancata valorizzazione della inesistenza di cugini del DELUCA abitanti a Milano, ed evidenzia il carattere fattuale delle considerazioni svolte dal P.G., peraltro attinenti ad episodio diverso da quelli contestati ai capi 79) e 82): considerazioni comunque fondate su mere ipotesi, non essendovi alcun elemento idoneo a comprovare che, in quella diversa data, il BONFIGLIO si fosse effettivamente recato a casa del DELUCA, e del tutto prive di adeguato 2 collegamento tra tale episodio, avvenuto un mese prima, e i fatti contestati ai capi 79) e 82). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella valutazione delle censure rivolte dal DELUCA all'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (esclusivamente incentrate sulle modalità di identificazione del ricorretra, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché gravemente indiziato deivdi partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata al capo 1, nonché dei reati-fine a lui ascritti in concorso, di cui ai capi 79 e 82), appare anzitutto opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 5768 del 19/12/2022, dep. 2023, Fuggiano). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, le doglianze difensive non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alla valenza gravemente indiziante delle risultanze acquisite (anche quanto all'identificazione nel DELUCA del "Nino" coinvolto in numerose conversazioni intercettate), e nella prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze medesime, il cui apprezzamento, peraltro, deve - alla luce dei principi qui appena richiamati - ritenersi precluso in questa sede. 3. Come già accennato, le doglianze difensive non si incentrano sul contenuto delle conversazioni poste a base del provvedimento cautelare confermato in sede di riesame (conversazioni che, del resto, appaiono spesso assolutamente inequivoche nel comprovare un consistente livello di narcotraffico posto in essere da una pluralità di soggetti, aventi base in Calabria ma attivi anche in alcune zone del nord Italia: attività illecita scoperta grazie all'attività captativa eseguita dopo l'arresto, nel dicembre 2017, di MAMMOLA Angelo: cfr. pag. 6 segg. dell'ordinanza impugnata). I rilievi sviluppati in ricorso riguardano piuttosto l'attendibilità della identificazione, nell'odierno ricorrente, del "Nino" utilizzatore dell'utenza 3 351103775 (intestata a soggetto di nazionalità pakistana): soggetto pacificamente coinvolto sia nelle operazioni di acquisto e presa in carico di una grossa partita di sostanza stupefacente da fornitori albanesi (capo 79), sia in quelle successive di rivendita a terzi (capo 82), e ritenuto partecipe del sodalizio alla luce della totale disponibilità a collaborare continuativamente alle attività di approvvigionamento e consegna (cfr. la dettagliata ricostruzione fattuale contenuta alle pag. 8 segg. dell'ordinanza, e le considerazioni valutative svolte alle pag. 16 segg.). 3.1. Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che il ricorso appare in parte privo della necessaria specificità, dal momento che la difesa ricorrente non si confronta con l'esito positivo del riconoscimento vocale da parte degli operanti impegnati nell'attività di ascolto (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata. Sul punto, cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 - 01, secondo cui «ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario»). 3.2. In secondo luogo, vengono in rilievo le conversazioni tra il BONFIGLIO e il "Nino" utilizzatore della predetta utenza, relative al già ricordato acquisto da fornitori albanesi di un importante quantitativo di sostanza stupefacente. Si allude, in particolare, al colloquio in cui il BONFIGLIO informa "Nino" del suo incontro con un albanese, dal quale aveva appreso che erano anche coinvolti alcuni "paesani", "i MANNO di Caulonia": a tale notizia, "Nino" reagisce positivamente, precisando di essere anch'egli di Caulonia e manifestando ottimismo per i risvolti positivi che tale comune origine avrebbe avuto sull'affare ("meglio meglio...ci viene meglio" cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata). È appena il caso di evidenziare che la valorizzazione di tale passaggio appare tutt'altro che illogica, dal momento che il DELUCA è appunto nato e residente in Caulonia (contrada Canne), piccolo centro in prossimità di [OSCURATO:PERSONA]: non si tratta quindi di un'identificazione fondata sul mero riferimento ad un diminutivo di Antonio (nome di battesimo del ricorrente), ma di un "Nino" che rivendica appunto la sua appartenenza al predetto piccolo comune. 3.3. In terzo luogo, sono state richiamate una serie di conversazioni tra "Nino", il BONFIGLIO e il CANNATA', di contenuto anche in questo caso inequivoco, valutate unitamente al fatto che gli ultimi due si erano ripetutamente recati presso l'abitazione del primo, sita in Canne di Caulonia (cfr. pag. 6 segg. dell'ordinanza, in cui si dà anche atto che, in una occasione, il BONFIGLIO si era recato sul posto in compagnia non del CANNATA', ma dell'[OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, il Tribunale ha valorizzato due ulteriori elementi emersi grazie all'attività captativa: da un lato, il fatto che l'utenza in uso a "Nino" aveva costantemente agganciato una cella "ubicata in località Mangravite di [OSCURATO:PERSONA], comune limitrofo a Caulonia 4 Marina e vicinissimo alla c.da Canne"; d'altro lato, l'avvenuta registrazione di plurimi contatti tra l'utenza in uso a "Nino" e quella in possesso del BONFIGLIO, in corrispondenza delle visite da questi effettuate alla predetta abitazione (cfr. pag. 8 dell'ordinanza impugnata). A tale ultimo proposito, la difesa ha censurato l'ordinanza perché le vicende relative a tali contatti riguardavano il capo 51), per il quale il G.i.p. non aveva emesso misura cautelare nei confronti del DELUCA. Il rilievo, ribadito dalla difesa anche nella memoria di replica, non coglie tuttavia nel segno. Dalla lettura dell'ordinanza del G.i.p. emerge invero, con assoluta chiarezza, che la misura cautelare per il capo 51) era stata emessa nei confronti dei soli BONFIGLIO e CANNATA', e non anche del DELUCA, a causa non di perplessità del giudicante sull'attribuzione a quest'ultimo dell'utenza telefonica, ma del fatto che le risultanze dei tabulati, comprovanti l'aggancio della cella vicina a Caulonia da parte di tale utenza "in uso all'indagato", non potevano ritenersi sufficienti ad escludere che lo stupefacente trattato dal BONFIGLIO e dal CANNATA' potesse essere destinato ad altre persone presenti (cfr. pag. 339 dell'ordinanza genetica. Solo per completezza, si evidenzia che tale valutazione non è stata condivisa dal Tribunale, secondo cui comunque - ovvero anche a voler accedere all'ipotesi ricostruttiva del G.i.p. - il quadro indiziante nei confronti del DELUCA sarebbe risultato ancora più grave, posto che la sua abitazione avrebbe costituito un punto di riferimento per il sodalizio, da utilizzare per la rivendita a terzi dello stupefacente). Del resto il medesimo G.i.p., nell'applicare la misura cautelare al DELUCA per l'acquisto di cui al capo 79), aveva valorizzato proprio l'utilizzo della predetta utenza da parte dell'odierno ricorrente, unitamente all'esito positivo del riconoscimento vocale compiuto dagli operanti (cfr. pag. 583). 4. In buona sostanza, il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale espone compiutamente, e senza incorrere in contraddittorietà o evidenti illogicità, le ragioni poste a sostegno della identificazione nel DELUCA del "Nino" in costante contatto operativo, personale e telefonico, con i correi già in precedenza richiamati. Ciò rende il provvedimento impugnato - alla luce degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità - incensurabile in questa sede. Si osserva conclusivamente che, a diverse conclusioni, non può giungersi argomentando dal rilievo difensivo secondo cui l'identificazione dovrebbe essere esclusa in quanto, in un colloquio intercettato in ambientale con il BONFIGLIO durante una trasferta nel milanese, "Nino" aveva fatto riferimento ad un proprio cugino abitante nella zona di Baggio: circostanza che la difesa ha escluso corrispondesse alla realtà delle parentele riferibili al DELUCA. Tale argomentazione appare peraltro priva della valenza demolitoria auspicata dal ricorrente, non solo per il rilievo indiziante di quanto finora esposto, ma anche per l'osservazione del Tribunale - anche in questo caso immune da rilievi qui 5 deducibili - secondo cui era emerso che gli indagati, confidenzialmente, erano soliti chiamarsi tra di loro "cugini" pur in assenza di vincoli parentali (cfr. pag. 21 dell'ordinanza impugnata). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del DELUCA al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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