CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 18121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )( [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Bari in data 21/12/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 comma primo cod. pen. e 582, 577, 576 comma primo n. 1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in riferimento alla ritenuta recidiva reiterata, non è ammesso in sede di legittimità, poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con adeguata motivazione esposta dell'impugnata sentenza, ove si sottolinea la congruità della pena in punto di aumento per la recidiva, attesi i numerosi e gravi precedenti penali del prevenuto (anche specifici), i quali concorrono certamente a denotare la maggiore pericolosità del medesimo, avuto conto della sua personalità, incline al delitto e del tutto insensibile ai precetti ed alle sanzioni penali. Si tratta di elementi che all'evidenza palesano la ingravescente pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]