CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32445/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; N. 13403/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura in termini meramente assertivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda, oltre che aspecifico, perché privo di qualsivoglia cpnfronto critico con il portato della decisione gravata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07/